Art. 71 Usi specialistici / Contenuti e finalità

1. Il presente titolo contiene specifiche disposizioni per l'uso e/o la trasformazione di immobili ed aree destinate o destinabili ad usi e/o attività di carattere specialistico condotte da soggetti privati, singoli o associati. In ragione del carattere permanente, temporaneo o reversibile di tali usi e/o attività, negli articoli che disciplinano le singole aree sono specificate a seconda dei casi:

  • - i limiti di intervento consentiti;
  • - le garanzie per la completa esecuzione degli interventi e per la corretta conduzione delle attività previste;
  • - le garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso, ovvero per la rimessa in pristino dello stato dei luoghi in caso di cessazione dell'attività.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo concorrono alla disciplina dell'uso dei suoli e/o del patrimonio edilizio esistente nel territorio comunale, costituendo integrazione e complemento della disciplina contenuta nelle presenti norme. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

3. Le disposizioni di cui al cui al presente titolo sono integrate dalle specifiche disposizioni di dettaglio dettate dal Regolamento Edilizio.