Art. 70 Aree e tracciati ferroviari

1. Tali aree comprendono gli ambiti la cui destinazione e consistenza risultante da documenti catastali o altri atti amministrativi riguardi gli impianti fissi delle linee, i servizi, le attrezzature delle fermate (esistenti e di progetto) e delle stazioni, i loro allacciamenti ai pubblici servizi ed alla rete delle urbanizzazioni, gli alloggi per il personale.

2. Gli interventi consentiti sugli edifici esistenti già destinati a funzioni di servizio o di residenza del personale sono disciplinati al Titolo V delle presenti norme.