Art. 68 Aree ed attrezzature per servizi pubblici e/o di interesse comune (aree standard)
1. Sono le aree ove insistono o possono essere realizzate attrezzature e spazi pubblici nonché attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie e di gestione dei rifiuti dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata.
2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono individuate con apposito segno grafico nell'elaborato PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000 e 1:2.000.
3. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate nei suddetti elaborati grafici nelle seguenti tipologie:
- - aree per l'istruzione (4,5 mq/ab);
- - aree per attrezzature di interesse comune (3.5 mq/ab);
- - aree a verde attrezzato e a verde sportivo (12,5 mq/ab);
- - aree per parcheggi pubblici (3,5 mq/ab).
Gli elaborati grafici specificano per ogni tipologia le funzioni ammesse.
4. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi. Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:
- - delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- - dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- - delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.
5. Nelle aree di cui al presente articolo possono essere ammesse tutte le categorie di intervento di cui al Titolo II, Capo III e IV nella misura necessaria a garantire:
- - la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
- - il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.
6. Nelle aree di cui al presente articolo gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale), che può attivare i procedimenti espropriativi di legge.
7. La realizzazione degli interventi previsti nelle aree per standard è consentita anche a soggetti privati aventi titolo, senza ricorso all'acquisizione del bene al patrimonio pubblico, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Amministrazione comunale.
8. Nelle aree destinate a verde attrezzato e a verde sportivo è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali.
9. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico, gli aventi titolo su aree per standard 'di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, purché tali forme di utilizzazione non comportino:
- - alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- - realizzazione di consistenze edilizie;
- - installazione di manufatti, ad eccezione dei manufatti precari;
- - depositi di merci e materiali a cielo libero;
- - realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
- - Interventi eccedenti la ristrutturazione edilizia 'RC3'.
10. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.
11. Le dotazioni da realizzarsi all'interno delle Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e RQ, RQ* / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali si intendono soddisfatte per non meno di 24 mq/ab salva diversa previsione delle "schede normative e di indirizzo progettuale" di cui all'elaborato PR06.
12. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e RQ, RQ* / Recupero degli assetti insediativi e/o ambientali sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani attuativi o Progetti unitari.