Art. 64 Edifici ricompresi nella Classe 7 - Edifici produttivi o specialistici privi di interesse architettonico o morfologico
1. E' attribuita la Classe 7 agli edifici di origine recente realizzati con caratteri tipologici e morfologici finalizzati allo svolgimento di attività produttive o di tipo specialistico comunque diverse dalla residenza (edifici per uso industriale, artigianale, commerciale, magazzini, depositi, etc.) privi di elementi di interesse architettonico o morfologico.
2. Gli edifici o complessi edilizi di Classe 7 sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR03 su base C.T.R. in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000.
3. Sugli edifici o complessi edilizi di Classe 7 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:
- a. manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b. restauro e risanamento conservativo;
- c. ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' - 'RC2' - 'RC3' (come definite dall'art. 18 delle presenti norme);
- d. ristrutturazione edilizia ricostruttiva 'RR1' - 'RR2' - 'RR3' (come definita dall'art. 18 delle presenti norme);
- e. sostituzione edilizia con incremento volumetrico nei limiti del 30% del volume demolito; a titolo di premialità per efficientamento energetico ed utilizzo integrato delle fonti rinnovabili.
4. Sugli edifici di Classe 7, compresi quelli ricadenti nel territorio rurale di cui all'art. 83, è consentito un incremento volumetrico una tantum mediante:
- a. interventi pertinenziali, come definiti all'art. 20 delle presenti norme, fino al 20% della S.u.l. legittima esistente, ad eccezione che all'interno dei tessuti storici di cui all'art. 50 dove la S.u.l. massima aggiuntiva è di 10 mq., e comunque entro il limite massimo del 20% del volume effettivo dell'edificio principale;
- b. addizioni volumetriche, come definite dall'art. 19 delle presenti norme.
5. Fatto salvo quanto previsto nelle schede di cui all'elaborato PR06 (Schede normative e di indirizzo progettuale), gli interventi ammessi non possono dare luogo a mutamento di destinazione d'uso verso la funzione residenziale nei casi in cui tali interventi siano all'interno dei tessuti produttivi di cui all'art. 53.
6. Le addizioni volumetriche di cui al comma precedente non possono assumere destinazione d'uso residenziale.
7. E' comunque consentito l'accorpamento delle unità immobiliari. Gli interventi di cui al presente articolo perseguono per quanto possibile il miglioramento qualitativo dei medesimi dal punto di vista architettonico e funzionale.
8. All'interno delle aree urbane di cui all'art. 49 delle presenti norme, gli interventi di sostituzione edilizia, nonché gli interventi di demolizione e ricostruzione:
- a. comportano una adeguata qualificazione architettonica dell'edificio, ed in particolare dei prospetti rivolti verso gli spazi pubblici, privilegiando i linguaggi e le tecniche costruttive proprie dell'architettura contemporanea;
- b. determinano il miglioramento dei livelli prestazionali dell'intero organismo edilizio dal punto di vista della sicurezza antisismica, del contenimento dei consumi energetici, dell'abbattimento delle barriere architettoniche etc.;
- c. contribuiscono alla valorizzazione o alla riqualificazione dello spazio pubblico, anche attraverso la caratterizzazione o riconfigurazione delle aree di pertinenza dell'edificio.
10. I relativi progetti edilizi debbono assicurare, documentandola con specifici elaborati, un'adeguata qualificazione degli interventi proposti attraverso soluzioni architettoniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra specificati. A tale scopo sono corredati da documentazione grafica e fotografica estesa all'intorno di riferimento.
11. La realizzazione di interventi pertinenziali, sistemazioni arboree e arbustive, recinzioni, cancelli, pavimentazioni, elementi di arredo etc. è attuata con criteri e tecniche costruttive che contribuiscono alla maggior qualificazione estetico-funzionale delle aree pertinenziali interessate - anche ai fini della valorizzazione dello spazio pubblico nelle aree urbane di cui all'art. 68 delle presenti norme - nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni contenute nelle norme che regolano i singoli tessuti, aree o ambiti territoriali.
12. Sugli edifici in classe 7, all'interno dei tessuti consolidati prevalentemente residenziali, è consentito il mutamento della destinazione d'uso verso la funzione residenziale, commerciale per medie strutture di vendita, direzionale e commerciale di vicinato alle seguenti condizioni:
- a. verso la funzione residenziale e direzionale è ammesso il recupero fino al 70% della S.u.l. legittima esistente;
- b. il recupero dell'intera S.u.l. produttiva esistente è ammesso qualora l'intervento necessiti di bonifica dell'area o degli immobili presenti, ovvero nel caso di mutamento della destinazione verso commerciale di vicinato e per medie strutture.