Art. 61 Edifici ricompresi nella Classe 4 - Edifici o complessi di interesse architettonico di formazione successiva al 1954

1. E' attribuita la Classe 4 agli edifici di varia tipologia (edifici multipiano in linea, tipologie a torre, a blocco, aggregazioni lineari di case a schiera, etc.) unifamiliari o plurifamiliari, di formazione successiva alla II Guerra Mondiale, che presentano elementi di interesse sotto il profilo architettonico e/o morfologico, risultando altres&igrave coerenti o quantomeno in rapporto di compatibilità ed equilibrio con il contesto urbano, periurbano o rurale di riferimento.

2. Gli edifici e/o complessi edilizi di Classe 4 sono identificati con apposito segno grafico nell'elaborato cartografico PR03 su base C.T.R. in scala 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000.

3. Sugli edifici di Classe 4 sono consentite, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo, le seguenti categorie di intervento edilizio:

  • a. tutti gli interventi di cui al precedente art. 60, nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni ivi contenute;
  • b. interventi di ristrutturazione edilizia 'RR2' (come definita dall'art. 18 delle presenti norme), ad eccezione che all'interno dei tessuti storici di cui all'art. 50 delle presenti norme, in cui è consentita esclusivamente la Ristrutturazione edilizia 'RR1'.