Art. 56 Verde privato di contenimento

1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Verde privato di contenimento" le aree prevalentemente inedificate, di margine dell'edificato, all'interno del perimetro delle aree urbane di cui all'art. 49, aventi un'essenziale funzione di contenimento dell'espansione urbana.

2. Le aree di verde privato di contenimento sono individuate con apposita campitura nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.

3. Nelle aree di verde privato di contenimento sono consentite attività correlate all'agricoltura o all'orticoltura amatoriale.

4. E' consentita la realizzazione di serre mobili stagionali di cui all'art. 70, comma 1 e 2, l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

5. Nelle aree di verde privato di contenimento è inoltre consentita la realizzazione di parcheggi privati fuoriterra a raso: la superficie destinata a parcheggio può interessare, al più, il 50% dell'areale di riferimento, quale perimetrato nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.

6. Nelle aree a verde privato di contenimento è inoltre consentita la realizzazione di percorsi pedonali a raso, la realizzazione di superfici per attività sportive di tipo amatoriale quali campetti da calcetto, basket, tennis, volley, purché non comportino una impermeabilizzazione superiore al 25%.