Art. 55 Verde privato di tutela dei tessuti urbani
1. Sono ricomprese sotto la denominazione di "Verde privato di tutela dei tessuti urbani":
- a. le aree prevalentemente inedificate, comprendenti o afferenti ad edifici, anche storici, o tessuti edilizi;
- b. le porzioni delle aree urbane adiacenti o limitrofe a nuclei o insediamenti che compongono con essi insiemi organici di particolare pregio, anche dal punto di vista storico-culturale o paesaggistico.
2. Le aree di "Verde privato di tutela dei tessuti urbani" sono individuate con apposita campitura nella tav. PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000.
3. Costituiscono elementi verdi che per la loro eterogeneità e localizzazione nel tessuto urbano concorrono alla struttura della Rete Ecologica Comunale di cui all'art. 84 delle presenti norme divenendone elementi fondamentali di penetrazione urbana.
4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita.
5. Nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi ricadenti all'interno del verde privato di tutela dei tessuti urbani di cui al presente articolo è prescritta la sistemazione a verde, senza possibilità di alcun intervento edilizio ad esclusione di quanto previsto al successivo comma e fatti salvi i manufatti di arredo dei giardini (fontane; gazebo; pergolati; etc.)., che non impermeabilizzino una superficie maggiore del 20% del resede.
6. E' ammessa la realizzazione di vani interrati (quali cantine, garage, vani tecnici e accessori e piscine) purché nell'area di pertinenza di manufatti già esistenti e a condizione che non vengano alterati i caratteri planoaltimetrici del contesto.
7. Nel patrimonio edilizio esistente ricadente nelle aree di cui al presente articolo non sono ammessi mutamenti di destinazione d'uso verso le seguenti funzioni, quali definite dal precedente art. 6 :
- a. commerciale per media distribuzione;
- b. produttivo.