Art. 54 Saturazioni sul tessuto produttivo
1. Al fine di consolidare il tessuto produttivo e/o commerciale esistente, sui lotti ricadenti nell'ambito dei tessuti produttivi quali individuati nella tavola PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2.000 è consentito lo sfruttamento della eventuale capacità edificatoria residua attribuita dal previgente P.R.G. e non esercitata anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento urbanistico.
2. Attraverso gli interventi di saturazione una tantum di cui al presente articolo possono realizzarsi, anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione parziale o totale riferito all'intero lotto urbanistico di riferimento:
- a. nuovi corpi di fabbrica;
- b. addizioni volumetriche, anche in sostituzione o sopraelevazione.
3. Non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, quali definite dal precedente art. 6:
- a. residenziale;
- b. commerciale grande distribuzione.
4. L'intervento di cui al presente articolo non può interessare lotti che hanno già sfruttato la capacità edificatoria del previgente P.R.G..
5. L'intervento una tantum di cui al presente articolo non è cumulabile con l'intervento straordinario di cui all'art. 3bis della l.r. 24/09.
6. In caso di nuova edificazione di edificio autonomo in lotto inedificato, tale quantitativo è computato ai fini del dimensionamento di cui all'art. 2.