Art. 50 Tessuti storici
1. Sono le parti delle aree urbane in cui prevale una edificazione di epoca antecedente alla II Guerra Mondiale, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici PR02 su base C.T.R. in scala 1:5.000/1:2000; comprendono in prevalenza edifici e complessi edilizi di interesse architettonico o storico-testimoniale.
2. Nel tessuto storico non sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso, quali definite al precedente art. 6:
- - commerciale di grande distribuzione;commerciale media struttura di vendita eccedenti i 500 mq. di S.u.l.;
- - industriali.
3. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti sono ammessi gli interventi previsti dal Titolo V, sulla base della classificazione ad essi attribuita.
Per gli edifici ricadenti nelle classi da 1 a 3 compresa:
- a. non è consentita la modifica dei prospetti sugli spazi pubblici se non per interventi di modesta entità che risultino del tutto coerenti con i caratteri architettonici e formali dell'edificio o che contribuiscano all'eliminazione di elementi disarmonici originati da modifiche apportate in epoche successive a quella di costruzione;
- b. non è consentita la realizzazione di balconi e terrazze, comprese quelle a tasca sulle falde prospicienti lo spazio pubblico.
4. Sugli edifici e/o complessi edilizi esistenti, ricadenti all'interno dei tessuti storici, limitatamente alle aree prospicienti gli spazi pubblici centrali di cui all'art. 37, di Sinalunga, Piazza Garibaldi e via Mazzini e Bettolle, piazza Garibaldi, via Cassia e via Vittorio Veneto, non è consentito il cambio di destinazione d'uso a fini residenziali - né l'utilizzo abitativo - di fondi e spazi collocati al piano terreno o seminterrato, a meno che tale destinazione d'uso non fosse espressamente prevista dal titolo abilitativo originario (di prima realizzazione dell'edificio), e fatto salvo comunque il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria.
5. Ferme restando le limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui al Titolo III , nelle aree di pertinenza degli edifici e/o complessi edilizi sono altresì consentiti i seguenti interventi:
- a. realizzazione di pertinenze di cui al precedente art. 20, a condizione che non superino 10 mq. di (Snr), abbiano un'altezza utile interna non superiore a ml. 2,40, misurata nel punto più alto, e siano privi dei requisiti igienico-sanitari per la permanenza continuativa di persone;
- b. realizzazione di addizioni volumetriche, di cui al precedente art. 19, limitatamente agli spazi non prospicienti le aree pubbliche e nel limite del 15% del volume legittimo esistente dell'edificio di riferimento alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico;
- c. sistemazioni a verde, parcheggi pertinenziali a raso, pavimentazioni, cancelli, recinzioni, arredi fissi in genere.
6. Gli interventi di cui al comma precedente devono garantire - per caratteri morfotipologici, tecniche costruttive e materiali usati - un corretto inserimento nel contesto storicizzato di riferimento. I relativi progetti prendono in considerazione l'intera area di pertinenza dell'edificio o complesso edilizio di riferimento. Ove la superficie permeabile di pertinenza (Spp) legittimamente esistente sia inferiore al 25% tali interventi non devono determinare riduzione della Spp medesima.
7. Gli interventi consentiti all'interno dei tessuti storici devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti parametri:
- - Rapporto di copertura: Rc max 60%
- - Rapporto di occupazione del sottosuolo: Ros max 60%