Art. 47 Aree tartufigene

1. Le aree tartufigene, distinte in cartografia alla tav. PR04 in scala 1:20.000, sono elementi di invarianza in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo alterazioni che possano condizionarne l'ambiente.

2. Le aree di cui al presente articolo dovranno essere gestite secondo pratiche agricole e forestali che ne migliorino le condizioni stazionarie e ne incrementino la produzione. In coerenza con l'art. 10.6.6 del P.T.C.P. di Siena e con le norme vigenti in materia, sono elementi di invarianza:

  • a. l'opportuna regimazione delle acque superficiali;
  • b. la conversione ad alto fusto con il rilascio di piante simbionti negli interventi forestali;
  • c. la sfoltitura dei polloni per i soprassuoli governati a ceduo e i diradamenti selettivi per il governo ad alto fusto;
  • d. l'eliminazione periodica delle piante infestanti;
  • e. la lavorazione del terreno con operazioni che non superino i 30 cm. di profondità;
  • f. l'incremento del numero delle piante tartufigene, preventivamente micorrizzate, fino ad un minimo di 30 piante/ha per le superfici adibite a "tartufaia controllata";
  • g. per le "tartufaie coltivate" costituite da impianti ex-novo di piante tartufigene preventivamente micorrizzate, il numero delle piante/ha dovrà essere maggiore di 100.

3. La coltivazione e gestione delle aree di cui al presente articolo dovrà attenersi alle norme regionali emesse in materia (L.R. 50/1995 e regolamento forestale).

4. In tali aree sono comunque vietate:

  • a. la nuova edificazione;
  • b. i movimenti di terra;
  • c. la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione.