Art. 46 Percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 35 e da tratti viari fondativi di cui all'art. 34. Sono distinti in cartografia alla tav. PR04 in scala 1/20.000.

2. In quanto capisaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono elementi di invarianza:

  • a. la libera accessibilità dei luoghi;
  • b. l'assenza di ostacoli alla visione;
  • c. la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. In coerenza con l'art. 13.11 comma 2 del P.T.C.P. di Siena, al fine di garantire gli elementi di invarianza, le fasce laterali ai tracciati di cui al comma 1 sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta per una profondità di metri 30 all'interno delle aree di cui all'art. 83 delle presenti norme..

4. Il vincolo di inedificabilità di cui al comma precedente, in quanto posto a tutela della panoramicità del punto di osservazione, non osta alla realizzazione di manufatti a raso (quali piscine, campi da tennis, parcheggi etc.) o di addizioni volumetriche e funzionali che, per caratteristiche obiettive e ubicazione (retrostante manufatti preesistenti legittimi; collocazione retrocolinare, od altro), non risultino visibili dal punto di osservazione.

5. In corrispondenza dei tratti panoramici e dei punti visuali non è ammessa alcuna sopraelevazione di costruzioni esistenti, compresi tralicci, antenne, ripetitori, cartelli pubblicitari, recinzioni e siepi per una profondità di 50 metri.