Art. 44 Patriarchi vegetali

1. Il Regolamento urbanistico, in coerenza con l'art. 10, punto 10.5, comma 16 del vigente P.T.C.P. di Siena, tutela gli individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.PR04 in scala 1:20.000.

2. Sono elementi di invarianza:

  • a. la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • b. la visibilità prossima e remota;
  • c. l'accessibilità esistente;
  • d. la tutela dall'inquinamento luminoso.

3. Ai sensi dell'art. 43 del vigente Piano strutturale è istituito, presso il competente Ufficio comunale, l'elenco degli alberi monumentali comunale, nonché i successivi individui che verranno segnalati ai sensi del successivo comma 4.

4. I privati proponenti devono segnalare, in sede di proposta di Piano attuativo, P.A.P.M.A.A. e/o procedimento edilizio, l'eventuale esistenza di alberi monumentali ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente. E' fatta salva la proposta dell'inserimento nell'elenco di cui al comma precedente da parte di privati anche in assenza di procedimenti urbanistico-edilizi.

5. Il competente Ufficio comunale provvederà annualmente a segnalare alla Regione gli alberi monumentali censiti, ai fini dell'inserimento nell'elenco ai sensi dell'art. 3, comma 2, legge regionale 13 agosto 1998, n. 60.

6. I patriarchi vegetali del presente articolo e gli alberi di rilievo di cui all'art. 45 sono inseriti di diritto nell'elenco definito al comma 3.

7. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui al comma 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato previa acquisizione di perizia tecnica.

8. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione.

9. In caso di abbattimento sussiste a carico del proprietario del fondo l'obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute.