Art. 42 Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico nella tavola PR04 in scala 1:20.000.
2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
- - le opere di sistemazione del terreno;
- - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
- - gli accessi e le recinzioni;
- - gli arredi fissi in genere;
- - le aperture visuali.
3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. 13.12, 13.13 e 13.14 delle norme del P.T.C.P. di Siena dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale.
4. Nelle aree ricadenti nelle pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici devono essere preservate le tessiture e le sistemazioni agrarie esistenti, la struttura geomorfologica, la rete scolante, la viabilità storica, i percorsi campestri e i sentieri, la vegetazione non colturale, al fine di mantenere il ruolo di cintura rurale e l'elevato valore paesaggistico.
5. Negli interventi edilizi su beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza dei B.S.A. e degli aggregati devono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
- - siano tutelate le visuali degli aggregati e dei nuclei, in particolare quelle percepite da assi viari esistenti o da significativi punti panoramici;
- - sia rispettato nei rapporti visuali con l'aggregato generatore il rapporto tra pieni e vuoti, ovvero tra costruito e non costruito, preferibilmente realizzando gli interventi in contiguità all'esistente, con conseguente contenimento del consumo di suolo;
- - siano privilegiate, nella scelta delle aree, quelle servite dalla viabilità esistente;
- - siano adottate soluzioni coerenti con la morfologia dei luoghi, limitando gli interventi di sbancamento;
- - sia fatto ricorso a proposte progettuali tecnologiche e materiali che assicurino una migliore integrazione paesaggistica.
6. Nelle aree di pertinenza cui al presente articolo non è consentito realizzare:
- a. frazionamenti attraverso recinzioni o separazioni fisiche di qualunque natura che alterino il rapporto storicamente consolidato tra edifici e spazi aperti limitrofi (giardini, aree di pertinenza storicizzate, territorio aperto). Tale disposizioni si applica anche qualora siano state identificate parti di detta pertinenza ad esclusivo uso di nuove unità abitative;
- b. piccoli manufatti con funzioni accessorie, non destinate alla permanenza di persone collocate nelle aree pertinenza degli edifici ad uso ripostigli/attrezzi;
- c. interventi e sistemazioni esterne che introducono caratteri urbani nel paesaggio agrario.
7. Nelle aree di pertinenza cui al presente articolo, è consentito realizzare, qualora consentito dalla disciplina V delle presenti norme:
- a. nuovi annessi e manufatti che non richiedono P.A.P.M.A.A., nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma 5;
- b. demolizione di edifici incongrui o parti di essi ai fini del loro trasferimento della volumetria a parità di S.U.L. anche all'interno delle stesse aree di pertinenza.
8. Nelle aree di pertinenza cui al presente articolo sono inoltre consentiti:
- a. interventi relativi alle componenti stabili di arredo degli spazi aperti (pavimentazioni, illuminazione, cancellate, etc.) purché si previsto l'impiego di materiali tradizionali e il ricorso a tipologie coerenti con i caratteri storicizzati dell'edificio o del complesso edilizio;
- b. eventuali nuovi impianti arborei e arbustivi per i quali si prescrive il ricorso alle specie autoctone e tipiche del paesaggio locale;
- c. pergolati, gazebo da giardino, arredi e impianti fotovoltaici a terra;
- d. pensiline fotovoltaiche, intese quali strutture realizzate in legno con copertura permeabile realizzata tramite pannelli fotovoltaici distanziati tra loro di almeno 10 cm. e privi di volumi tecnici accessori, nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma 4;
- e. installazione di serre temporanee e stagionali, realizzate con strutture in materiale leggero semplicemente ancorate a terra e prive di parti in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
9. Nel patrimonio edilizio esistente identificato dall'atlante del P.T.C.P. di Siena come aggregato, e comunque in quello ricompreso all'interno del perimetro dell'area di pertinenza, sono ammessi gli interventi ammessi dal Titolo V delle presenti norme.
10. Gli interventi edilizi comportanti mutamento dell'aspetto esteriore dei luoghi relativi a beni ricadenti nelle aree di pertinenza dei B.S.A. sono ammessi solamente alle condizioni e secondo i procedimenti di cui ai successi commi.
11. Gli interventi edilizi diretti (S.C.I.A. o permesso di costruire) comportanti modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi e previsti all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei B.S.A. censiti e disciplinati dal Piano strutturale e dal P.T.C.P. di Siena, son subordinati alla preventiva acquisizione, su richiesta dell'interessato, di espresso atto di assenso del Responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica dell'Ufficio comunale in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art.13.14 della Disciplina del P.T.C.P.-2013 di Siena e con i contenuti del P.I.T./P.P.R. della Toscana, e del presente articolo, previo parere della Commissione comunale per il paesaggio.
12. Gli atti di assenso di cui al precedente comma 11, e relativi pareri della Commissione comunale per il paesaggio sono comunicati alla Provincia di Siena ai fini del controllo e del monitoraggio dell'attuazione della disciplina del P.T.C.P. di Siena.
13. I Piani attuativi comprendenti beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica dei B.S.A. censiti e disciplinati dal Piano strutturale e dal P.T.C.P. di Siena sono subordinati alla preventiva favorevole concertazione con la Provincia di Siena in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art. 13.14 della Disciplina del P.T.C.P.-2013 di Siena, con i contenuti del P.I.T./P.P.R. della Toscana e del presente articolo.
14. La concertazione di cui al precedente comma 13 è espletata nell'ambito del procedimento di formazione del Piano attuativo ed è condizione per l'approvazione dell'atto di governo del territorio.
15. I Piani attuativi comprendenti beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza paesaggistica di B.S.A. censiti e disciplinati dal P.T.C.P. di Siena e dal Piano strutturale, in quanto relativi ad aree di rilevante importanza paesaggistica definite dal P.T.C.P. "capisaldi di una rete paesaggistica di interesse provinciale", devono contenere specifica normativa coerente con obiettivi e disposizioni relative contenute nel P.I.T./P.P.R. della Toscana, nel P.T.C.P. e nel Piano strutturale per il sistema policentrico insediativo provinciale e per il paesaggio.
16. Gli interventi edilizi soggetti a preventiva approvazione di P.A.P.M.A.A., relativi a beni ricompresi all'interno delle aree di pertinenza di B.S.A. censiti e disciplinati dal P.T.C.P. di Siena e dal Piano Strutturale, sono subordinati alla preventiva favorevole concertazione con la Provincia di Siena in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art. 13.14 della Disciplina del P.T.C.P.-2013 e con i contenuti del P.I.T./P.P.R. della Toscana e del presente articolo.
17. La concertazione di cui al precedente comma 16 è espletata nell'ambito del procedimento di approvazione del P.A.P.M.A.A., mediante l'acquisizione di espresso parere della Provincia ai sensi dell'art. 74 comma 4 lettera a) della L.R. n.65/2014 con s.m., di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento conclusivo del procedimento.