Art. 39 Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate le sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.
2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. PR04 in scala 1:20.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- a. le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
- b. le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
- c. le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
- d. le alberature segnaletiche;
- e. il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico.
5. In tali aree non sono consentite:
- - le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti;
- - la costruzione di nuove strade fatti salvi gli interventi a scala comunale e provinciale giustificati da pubblica necessità;
- - le trasformazioni morfologiche e ambientali;
- - le discariche e gli ammassi di materiale di qualsiasi genere e natura.
6. In tali aeree sono consentite:
- - il ripristino, la manutenzione e il recupero della rete sentieristica e delle strade vicinali e di servizio;
- - le attività agricole di coltivazione degli olivi e di mantenimento dei terreni;
- - le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale;
- - le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse, purchè interrate, quali: le reti di trasporto energetico, le reti di acque potabili ed irrigue, le reti di acque luride, ecc.; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell'acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio;
- - il recupero del patrimonio edilizio esistente;
- - il recupero dei manufatti laddove non svolgano la loro funzioni che dovrà essere svolto rispettandone i caratteri originali
7. L'installazione di tutti i manufatti di cui al Titolo X delle presenti norme dovrà comunque essere mantenere le sistemazioni di cui al comma 1.
8. Gli interventi edilizi diretti (SCIA o permesso di costruire) comportanti modifiche all'esteriore aspetto dei luoghi e previsti all'interno delle aree di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva acquisizione, su richiesta dell'interessato, di espresso atto di assenso del Responsabile del procedimento in materia di autorizzazione paesaggistica dell'Ufficio comunale in ordine alla coerenza e compatibilità degli interventi con i criteri contenuti nell'art.13.14 della Disciplina del PTCP-2013 e con i contenuti del PIT/PPR, e del presente articolo, previo parere della Commissione comunale per il paesaggio.