Art. 38 Infrastrutturazione ecologica
1. E' costituita da parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali principali del territorio comunale che formano gli assi portanti della Rete Ecologica Comunale, dettagliata nei suoi elementi, nelle sue funzioni e normative all'art. 86 delle presenti norme. Ad essa è riconosciuta una funzione strategica sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.
2. L'infrastrutturazione ecologica si configura come una serie di fasce di spessore variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, che attraversa i diversi Sistemi territoriali. E' individuata in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000.
3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:
- a. la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci di cui alla normativa vigente;
- b. le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
- c. le formazioni arboree di ripa e golena;
- d. le superfici libere golenali;
- e. la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto elementi portanti della Rete Ecologica Comunale.
5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.
6. All'interno degli ambiti di cui al presente articolo non è consentita:
- a. ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo ad eccezione delle serre di cui all'art. 70, comma 1 e 2, della l.r. 10 novembre 2014, n. 65;
- b. l'esecuzione di scavi, di rinterri, e di opere di modificazioni del suolo in genere, anche connessi l'attività agricola, che modifichino le sezioni trasversali dell'ambito, con la sola eccezione degli interventi di compensazione o di regimazione idraulica;
- c. l'utilizzazione dei terreni a scopo di deposito.
7. Negli ambiti di cui al presente articolo è ammessa la realizzazione di interventi di nuova edificazione esclusivamente nei seguenti casi:
- a. per le realizzazione di attrezzature pubbliche e/o di interesse pubblico o generale;
- b. per gli interventi previsti nelle Aree TR, TR** / trasformazione degli assetti insediativi, o nelle Aree RQ, RQ* / recupero degli assetti insediativi e/o ambientali, a condizione che gli interventi contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di tutela e di valorizzazione di cui al presente articolo;
- c. per le finalità e nei limiti consentiti dai piani e programmi di settore.