Art. 33 Fornaci
1. Per fornaci si definiscono gli edifici e i manufatti in genere distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato peculiare di questo territorio che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.
2. Sono elementi di invarianza:
- a. i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
- b. gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
- c. gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- d. gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
- e. la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti.
4. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.
5. A tutela dell'invarianza, gli interventi consentiti sulle fornaci sono preceduti, anche sulla base dell'art. 15 del vigente Piano strutturale, da uno studio storico architettonico sul bene che comprovi la compatibilità delle trasformazioni con la rilevanza dei manufatti.