Art. 30 Edifici e beni storico - architettonici

1. Si definiscono Edifici e beni storico - architettonici gli edifici e i manufatti in genere distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR04 in scala 1:20.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti.

2. Costituiscono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini, quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale;
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.

4. La disciplina di cui al Titolo V delle presenti norme e le previsioni sulle classi di intervento ammesse contenute nell'elaborato PR03 garantiscono la tutela e la valorizzazione del patrimonio edilizio di cui al presente articolo, con particolare riferimento agli elementi di invarianza di cui al comma 2.