Art. 19 Addizioni volumetriche

1. Le addizioni volumetriche sono definite all'art. all'art.134, comma 1, lettera g), l.r. 10 novembre 2014, n. 65.

2. Le addizioni volumetriche, laddove consentite dalla disciplina delle Classi e dei Tessuti di cui al Titolo IV e V, possono essere realizzate secondo le seguenti caratteristiche:

  • - siano collocate in aderenza (fuori terra o in sottosuolo), ovvero - se non ricomprese nel perimetro del tessuto storico - in sopraelevazione all'unità immobiliare di riferimento;
  • - salvo quanto specificato all'art. 53 delle presenti norme, rispettino i limiti e parametri fissati dal Regolamento urbanistico in relazione alle- distanze, altezze, rapporto di copertura (Rc), rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros), etc.;
  • - l'intervento sia proposto da tutti i proprietari delle unità immobiliari facenti parte del medesimo lotto urbanistico di riferimento.

3. Salva diversa previsione contenuta nella disciplina dei Tessuti o della Classi di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme, le addizioni volumetriche di cui al presente articolo sono consentite se contenute entro il 30% del volume legittimo effettivo dell'edificio preesistente alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico.

4. Al fine di consentire l'ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico (bar, ristoranti e simili) o di esercizi commerciali di vicinato legittimamente insediati alla data di approvazione del presente Regolamento urbanistico, sulle unità immobiliari aventi tali destinazioni possono essere realizzate addizioni volumetriche aggiuntive a quelle attribuite, ai sensi del precedente comma 3, all'edificio, nel limite massimo del 30% del volume dell'unità immobiliare interessata. Tale addizione volumetrica è consentita ove compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio oggetto di intervento nonché con il contesto di riferimento e sempre che non sia superato il rapporto di copertura (Rc) massimo consentito dalle norme che regolano i singoli tessuti insediativi.