Art. 16 Edilizia residenziale sociale - E.R.S.
1. Per edilizia residenziale sociale si intende:
- a. edilizia residenziale pubblica;
- b. edilizia convenzionata per la vendita a prezzo calmierato;
- c. edilizia convenzionata per la locazione a canone calmierato anche nelle forme con patto di futura vendita.
2. L'edilizia convenzionata di cui alle precedenti lettere b) e c) è riservata alle categorie sociali più deboli nonché a soggetti che non possono accedere ai prezzi del mercato privato delle abitazioni, benché appartenenti ad una fascia di reddito che ne preclude l'accesso alle disponibilità del patrimonio abitativo dell'edilizia residenziale pubblica.
3. Il Regolamento urbanistico prevede la realizzazione di una quota di ERS pari al 15% della S.u.l. residenziale complessiva. La realizzazione di edilizia residenziale sociale (ERS), nella quota del 15% dell'edificabilità residenziale, è prevista nelle aree TR e RQ che esprimono una S.u.l. residenziale superiore a 2.000 mq..
4. Le convenzioni destinate a regolamentare la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale - E.R.S. sono corredate da specifiche prescrizioni e da idonee forme di garanzia. Nelle stesse sono principalmente individuati:
- - gli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato e/o gli alloggi destinati alla vendita a prezzo calmierato, la cui rappresentazione deve risultare anche da estratto planimetrico in scala adeguata allegato alla convenzione medesima;
- - i canoni di locazione e i criteri di relativo aggiornamento e/o i prezzi di cessione degli alloggi;
- - le modalità di individuazione dei cessionari degli alloggi, riservate all'Amm./ne Comunale o a soggetti dalla stessa delegati;
- - l'assunzione dell'obbligo, da parte del soggetto attuatore, di sottoscrivere i contratti di locazione con i soggetti indicati dall'Amm./ne Comunale;
- - le garanzie per il rispetto delle pattuizioni contenute nella convenzione;
- - le modalità e le garanzie per la opponibilità agli eventuali terzi aventi causa del soggetto attuatore degli obblighi contenuti nella convenzione.
5. Il Comune, con apposito Regolamento, disciplina le modalità di gestione - diretta, o tramite soggetto affidatario - degli alloggi destinati alla locazione a canone calmierato di cui al presente articolo.
6. E' facoltà del Consiglio Comunale disporre l'applicazione di incentivi economici (abbattimento oneri concessori e imposte comunali) per gli interventi di trasformazione che prevedano la realizzazione di edilizia residenziale sociale. La natura, l'entità e le modalità di erogazione di tali incentivi sono disposte in sede di approvazione dei relativi Piani attuativi o Progetti unitari convenzionati, o con separato provvedimento consiliare.