Art. 14 Interventi convenzionati con Progetto unitario convenzionato

1. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR06 specificano espressamente se, in alternativa al Piano attuativo, è facoltà degli aventi titolo proporre un Progetto unitario ai sensi dell'art. 121 della LR 65/2014. E' sempre facoltà degli aventi titolo la presentazione del Piano attuativo.

2. Il Progetto unitario convenzionato contiene una rappresentazione dell'intervento e delle connesse dotazioni pubblicistiche e/o di interesse pubblico estese all'intera area di riferimento.

3. La previa approvazione del Progetto unitario convenzionato in luogo del Piano attuativo è consentito, nei soli casi espressamente previsti dalle schede normative e di indirizzo e, comunque, ove sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche necessitanti di adeguamento.

4. Ai sensi dell'art. 121 l.r. 10 novembre 2014, n. 65, è comunque prescritta la proposizione del Piano attuativo in luogo del Progetto unitario convenzionato qualora non sussistano opere di urbanizzazione primaria, anche se non espressamente specificato nelle schede di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale).