Art. 13 Piani attuativi
1. Le Aree TR, TR** / Trasformazione degli assetti insediativi e le Aree RQ, RQ* / Riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali possono essere soggette a Piano attuativo, in ragione delle particolari caratteristiche e/o della rilevanza degli interventi di trasformazione e/o di riqualificazione previsti. Le schede normative e di indirizzo progettuale di cui all'elaborato PR06 specificano espressamente se, in alternativa al Piano attuativo, è facoltà degli aventi titolo di proporre un Progetto unitario convenzionato riferito all'intera area di intervento, ai sensi del successivo art. 14.
2. Negli interventi di nuova edificazione o da realizzarsi previa approvazione di Piano attuativo o a Progetto unitario convenzionato e negli interventi di ristrutturazione urbanistica da realizzarsi previo Piano attuativo deve essere rispettato quanto riportato nella sezione 3, punto 4 "Criticità e mitigazioni" dell'elaborato VAL02 denominato 'Schede di valutazione delle Aree di Trasformazione (TR) e di Riqualificazione (RQ)'.
3. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e le funzioni ammesse nelle schede relative agli ambito soggetti a Piano attuativo o Progetto unitario convenzionato di cui all'elaborato PR06 (schede normative e di indirizzo progettuale) prevalgono, anche in caso di contrasto, sulle categorie d'intervento e sulle destinazioni d'uso consentite in via generale dalla disciplina contenuta nelle Classi di cui al Titolo V delle presenti norme.