Art. 11bis Deroghe al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

1. Fatte salve le previsioni e prescrizioni contenute nelle singole Schede di cui all'allegato PR06, nell'attuazione degli ambiti RQ ed RQ* sono ammesse le seguenti deroghe al D.M. 1444/1968:

  • a. distanze inferiori tra fabbricati ricompresi nel Piano attuativo o nel progetto unitario convenzionato, nel rispetto dei minimi stabiliti dal Codice civile, rispetto a quanto prescritto dall'art. 9 D.M. 1444/1968;
  • b. eventuale monetizzazione delle dotazioni di standard non reperibili all'interno dell'area di intervento, secondo i criteri stabiliti con apposita delibera.

2. La monetizzazione degli standard eventualmente non reperibili all'interno dell'area di intervento può essere altres&igrave consentita, secondo i criteri, modalità e limiti stabiliti con apposita delibera, negli interventi di nuova edificazione con destinazione residenziale e produttiva ricadenti all'interno delle zone omogenee A, B, C, D, di cui all'art. 4, comma 7, delle presenti norme.