Art. 11 Distanze minime dei fabbricati dai confini
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dai successivi commi, negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione edilizia, negli ampliamenti di fabbricati esistenti, e negli interventi edilizi comunque modificativi della sagoma esistente, è prescritto, a tutela di un equilibrato assetto degli insediamenti, il rispetto della distanza minima di ml. 5,00 dai confini.
2. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle indicate al precedente comma 1, nel rispetto delle prescrizioni del codice civile, nei seguenti casi:
- - qualora risulti opportuno l'adeguamento agli allineamenti sul fronte strada dettati dagli edifici adiacenti;all'interno del "tessuto storico", purché tali distanze risultino uguali o superiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o testimoniale;
- - nelle parti degli insediamenti diverse dal "tessuto storico", purché tra i confinanti sia sottoscritta una apposita convenzione per atto pubblico.
3. Non sono da considerare ai fini delle distanze minime dai confini del lotto di proprietà:
- - pareti ventilate, strutture esterne di rivestimento, ed altri elementi tecnologici consimili con funzioni di contenimento energetico e/o di riqualificazione estetico - architettonica, purché con aggetto non superiore a cm. 30 rispetto all'involucro del fabbricato e a condizione che non riducano significativamente la fruibilità del resede di pertinenza;
- - locali completamente interrati, anche al di fuori del sedime del fabbricato principale;
- - pergolati, a condizione che la struttura decorativa del giardino abbia altezza non superiore a ml. 2,4, sia realizzata con ferri e/o legni senza alcun tipo di copertura e abbia la sola funzione di sorreggere la vegetazione;
- - piccole strutture, come ad esempio le strutture di ricovero di animali, a condizione che abbiano un'altezza in gronda non superiore a ml. 1 e superficie non maggiore di mq. 1,5 e siano realizzate con materiali facilmente asportabili. Non sono comunque ammesse più di due strutture per ogni resede.
4. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, eventuali allineamenti obbligatori prescritti dagli elaborati PR06.