Art. 3 Monitoraggio del dimensionamento

1. Il Comune, mediante le proprie strutture tecniche, provvede al monitoraggio del Regolamento urbanistico al fine di:

  • - verificare lo stato della progettazione ed attuazione degli interventi pubblici e privati negli ambiti strategici di completamento, recupero, riqualificazione e ripristino comunque denominati;
  • - programmare e selezionare gli interventi pubblici nel tempo e precisare le risorse economiche per la relativa realizzazione;
  • - redigere il bilancio degli interventi realizzati in relazione al dimensionamento previsto e utilizzato: a tal fine, i dimensionamenti stimati nelle tabelle di cui all'appendice delle presenti norme potranno essere rettificati, senza che ciò comporti variante allo strumento urbanistico, ove, in relazione alle quantità degli interventi di recupero, la S.u.l. legittima esistente effettivamente recuperata differisca dalle stime contenute nelle schede di cui all'elaborato PR06;
  • - aggiornare, con le modalità di cui all'art. 4, comma 8, il quadro conoscitivo in relazione alle modifiche intervenute.