Art. 2 Disciplina del dimensionamento

1. Il dimensionamento del presente Regolamento urbanistico è contenuto nel limite massimo di prelievo stabilito dall'art. 9 comma 3 lettera f) del Piano strutturale in misura del 35% delle quantità complessive consentite nell'intero territorio comunale.

2. In ottemperanza alla disciplina sul dimensionamento contenuta nel Piano strutturale assumono rilevanza ai fini del prelievo:

  • a. interventi di nuova edificazione contenuti nelle schede delle aree TR;
  • b. ulteriori interventi di nuova edificazione ancorché soggetti a titolo abilitativo diretto;
  • c. interventi di riqualificazione contenuti nelle schede delle aree RQ e RQ*, ove comportanti:

1) mutamento della pregressa destinazione d'uso;

2) incremento della preesistente S.U.L.: ove l'incremento di S.U.L. non sia accompagnato da mutamento della destinazione d'uso, il prelievo è quantificato solamente in relazione alle quantità aggiuntive.

  • d. interventi comportanti mutamento in residenziale della pregressa destinazione d'uso agricola, secondo la disciplina di cui al successivo art. 109.

3. Non assumono invece rilevanza ai fini del prelievo ogni altro intervento non espressamente richiamato al precedente comma 2.

4. Nell'ambito delle diverse U.T.O.E. sono suscettibili di assenso gli interventi contenuti nel limite massimo del 35% per ogni destinazione secondo criterio di prevenzione temporale.

5. Secondo il criterio di prevenzione temporale, ai fini della verifica di disponibilità del prelievo assume rilevanza la data di proposizione del Piano attuativo, dell'istanza di Permesso di costruire ovvero della SCIA, completa degli elaborati prescritti. Non assumono rilevanza ai fini della prevenzione le istanze di Piano attuativo, permesso di costruire, ovvero SCIA proposte anteriormente alla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della delibera di approvazione del presente Regolamento.