art. 65 Lineamenti generali / Individuazione delle U.T.O.E.
1. Le Unità Territoriali Organiche Elementari sono definite sulla base di diversità insediative, funzionali e storico morfologiche, la cui compresenza deve essere regolata attraverso strategie di intervento volte prevalentemente al riordino, riqualificazione ed integrazione degli assetti insediativi. Le UTOE sono pertanto individuate con riferimento ai centri abitati del territorio comunale in funzione di un loro ruolo di caposaldi di porzioni del territorio stesso. Nella tav.PR06 sono individuati con apposito segno grafico gli areali circostanti tali centri riconosciuti in quanto ambiti sociali e culturali di appartenenza delle comunità locali.
2. Il Piano Strutturale individua le seguenti U.T.O.E. (tav.PR08 in scala 1/20.000):
- - Sinalunga
- - Bettolle
- - Pieve
- - Guazzino
- - Rigomagno
- - Farnetella
- - Scrofiano
3.Per ogni Unità Territoriale Organica Elementare sono definiti:
- - gli indirizzi e le prescrizioni per la tutela degli aspetti idrogeologici, agronomici essenziali, ambientali;
- - gli obiettivi e le strategie da perseguire;
- - la valutazione integrata;
- - le previsioni del previgente strumento urbanistico fatte salve o poste in salvaguardia;
- - le dimensioni massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni;
- - le infrastrutture ed i servizi necessari.
4. I contenuti di cui ai comma 3 del presente articolo, sono raccolti nell'elaborato "Atlante delle U.T.O.E." (elaborato PR09), parte integrante delle presenti Norme ed avente valore prescrittivo nei confronti delle previsioni del Regolamento Urbanistico, della strumentazione urbanistica di dettaglio, dei piani e programmi di settore di competenza comunale.
5. Il Regolamento Urbanistico, con riferimento al proprio arco temporale di validità, è accompagnato da specifica certificazione sulla disponibilità complessiva delle risorse necessarie per i nuovi insediamenti e/o per gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi, attestata dagli enti erogatori dei servizi.
art. 66 Strategie progettuali
1. All'interno delle U.T.O.E. il Piano Strutturale e il successivo Regolamento Urbanistico garantisce le Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui al Regolamento di attuazione dell'art.37, comma 3 della Legge Regionale 1/2005.
2. All'interno di ciascuna U.T.O.E. sono distinti diversi ambiti di riferimento (PR09):
- - Aree urbane e/o di interesse urbano
- - Tessuti storici
- - Area urbana finalizzata alla localizzazione di insediamenti per la filiera produttiva
per strategie progettuali in cui siano rispettivamente prevalenti azioni volte a:
- - conservazione e restauro di plessi insediativi storici
- - riqualificazione di plessi insediativi consolidati
- - riqualificazione ed integrazione di plessi insediativi incoerenti di margine
- - restauro e conservazione storico-paesistica
- - riqualificazione ambientale e/o paesistica
3. Tali riferimenti costituiscono orientamento e criterio per la equilibrata collocazione e destinazione delle quantità massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché per la definizione delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna U.T.O.E..
4. Il presente Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante, anche alla luce del livello qualitativo e quantitativo già conseguito nel territorio comunale. Tale quantità discende da:
- - opportunità di trasformare le eventuali eccedenze quantitative rispetto ai minimi fissati dalla normativa statale in miglioramento e diversificazione qualitativa;
- - necessità di aumentare le dotazioni relative a funzioni amplificate dai comportamenti sociali recenti, come i servizi alla collettività (ed in particolare alla popolazione anziana ed ai giovani), le attrezzature sportive, spazi per il tempo libero all'aria aperta.
Le articolazioni quantitative di riferimento assunte sono:
- verde pubblico 12,5 mq/ab.
- - parcheggi pubblici 3,5 mq/ab.
- - attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab.
- - attrezzature collettive 3,5 mq/ab.
5. In sede di formazione del Regolamento Urbanistico la dotazione minima di standard stabilita dal presente articolo (24 mq/ab.) può essere raggiunta computando le quantità di due o più U.T.O.E. contigue, a condizione che sia comunque assicurata una equilibrata dotazione di attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della popolazione residente e del fabbisogno indotto dalla presenza quotidiana di visitatori e addetti.
L'applicazione dello standard minimo assunto a riferimento è valutata di volta in volta in rapporto alla qualità e quantità delle dotazioni esistenti, agli assetti morfotipologici degli insediamenti, alla ubicazione di ogni U.T.O.E. nel territorio comunale.
6. Il Regolamento Urbanistico, nell'ottica di una equilibrata programmazione/gestione delle risorse disponibili, si orienterà al conseguimento di un livello ottimale tendenziale delle dotazioni di standard attestato sui 30 mq/ab., indicativamente ripartiti nel modo seguente:
- - parcheggi pubblici 5 mq/ab.
- - verde pubblico 16 mq/ab.
- - attrezzature scolastiche 5 mq/ab.
- - attrezzature collettive 4 mq/ab.
7. Il Regolamento Urbanistico definisce la collocazione delle dotazioni di standard aggiuntive rispetto all'esistente facendo ricorso preferenzialmente a metodi perequativi, in particolare per i comparti urbani e/o territoriali interessati da significativi interventi di trasformazione. A tal fine è demandata al Regolamento urbanistico l'eventuale individuazione di strumenti perequativi atti ad assicurare un'equa ripartizione tra i proprietari degli oneri conseguenti al necessario reperimento di standard.
Il Regolamento Urbanistico, anche mediante specifici piani di settore di competenza comunale, predispone altresì gli strumenti per il conseguimento di adeguati livelli prestazionali per le attrezzature e i servizi pubblici o di interesse pubblico di nuova realizzazione, e definisce i criteri per il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali di quelle esistenti.
8. In coerenza con quanto previsto dai comma 2 e 3 dell'art.8 del Regolamento di attuazione nº 3/R delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, nº 1 (Norme per il governo del territorio), il quale prevede che il P.S. non assume in alcun caso valenza conformativa della disciplina dei suoli, nei casi in cui il perimetro delle aree urbane e/o di influenza urbana dovesse sovrapporsi ad aree in cui vige la disciplina dei capo L e M del P.T.C.P. sono fatte salve le norme più restrittive al fine di garantire gli obiettivi dell'art. L2 e le prescrizioni del comma 5 art L8, comma 4 dell'art.L9 e dell'art. M1.
art. 67 Aree urbane e/o di interesse urbano
1. Le formazioni insediative del territorio comunale riconducibili alla caratteristica di centri e nuclei abitati di natura prevalentemente urbana, sono suddivise dal Piano strutturale, in ragione della loro caratterizzazione storica,morfologica e funzionale in:
- - Aree urbane e/o di interesse urbano
- - Tessuti storici
- - Area urbana finalizzata alla localizzazione di insediamenti per la filiera produttiva
2. In attuazione della disciplina di cui agli artt. L2, L3, L4, L5, L6 e L7 del PTC della Provincia di Siena, e con riferimento alla strategie progettuali di cui all'art. 66 comma 1, il Piano Strutturale disciplina le dinamiche evolutive degli insediamenti, oltre che attraverso le presenti norme, con i criteri e le prescrizioni contenute nell'elaborato tav.PR09 "Atlante delle UTOE" avente valore normativo a tutti gli effetti.
3. Sono le parti del territorio di cui al presente articolo, comprendenti gli insediamenti anche molto recenti, nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria, nonchè le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato. Gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria devono essere salvaguardati ai sensi dell'art. M1 del PTCP.
4.All'interno di tali parti il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - residenziale
- - industriali e artigianali
- - commerciale
- - turistico-ricettive
- - ospitalità extralberghiera
- - direzionali
- - pubbliche o di interesse pubblico
- - a parcheggio
- - verde privato
- - agricola e attività ad essa connesse
- - tempo libero all'aperto e relativi servizi
- - pubbliche o di interesse pubblico
- - deposito e commercio all'ingrosso
- - artigianali di servizio
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.
6. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.
7. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo. All'interno delle aree di cui al presente articolo il Regolamento Urbanistico individua gli ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi di norma sulla base di metodi perequativi. Il Regolamento Urbanistico fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione in riferimento alle norme di cui all'art. 24 del Regolamento nº2/r del 09/02/2007.
8. All'interno di tali parti gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del PTCP e quella presente nel presente Piano Strutturale.
9. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono sempre fatte salve le prescrizioni dello statuto del territorio del presente piano di cui all'art. 3.
10. Ai fini di fornire una risposta alla domanda di residenza sociale a canone di affitto e a prezzi di cessione controllato una quota pari al 20% degli interventi di trasformazione a destinazione abitativi, superiore a 1000 mq di SUL, devono essere convenzionati per le finalità di cui la presente comma. All'interno della quota complessiva su base di UTOE derivante dalla percentuale, una quota pari al 20% destinata alla cessione e il rimante 80% alla locazione.
11. Ai fini delle scelte conformative che dovrà effettuare il RU, le quantità edificabili identificate nelle singole UTOE (previsioni del PRG confermate, nuove previsioni e interventi di recupero dell'esistente) dovranno essere localizzate all'interno delle aree urbane e/ di interesse urbano così come perimetrate dal presente PS, nel rispetto dei seguenti indirizzi
- - i nuovi impegni di suolo dovranno interessare fronti, aderenti all'edificato preesistente, evitando di interessare la tessitura agraria di maggior pregio;
- - all'interno delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale, occorrerà perseguire la manutenzione e/o il ripristino delle colture agricole tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.
- - All'interno degli L8 comma 5 non è ammessa la nuova edificazione, Sono ammessi solo annessi agricoli, se l'utilità è comprovata da PMAA.
- - All'interno degli L8 comma 6 è ammessa l'edificazione in contiguità con i tessuti esistenti e secondo una direzione di crescita coerente con l'impianto urbanistico.
- - Nelle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (L9) è consentita la nuova edificazione, limitatamente ai casi di cui ai commi 5 e 6.
- - Non è consentito l'incremento degli agglomerati edilizi esistenti lungo le strade
- - Le nuove previsioni edilizie dovranno privilegiare la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all'apertura di nuovi fronti di costruito;
art. 68 Tessuti storici
1. Sono le parti degli insediamenti interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, in cui prevale una edificazione di epoca preindustriale (Catasto Generale Toscano) con parti fino al 1954, che esprimono qualità storiche, artistiche e testimoniali, caratterizzate dalla coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro abitato.
2. All'interno di tali parti il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - residenziale
- - direzionale
- - artigianale di servizio
- - commerciale, esclusa la media e la grande distribuzione
- - turistico-ricettive
- - ospitalità extralberghiera
- - pubbliche o di interesse pubblico
- - parcheggio
- - verde privato
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.
3. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico, in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", e dall'art. L6 delle Norme PTCP riguardano prevalentemente la conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici del tessuto urbanistico-edilizio, della configurazione degli spazi non edificati.
4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di dettagliate schede di classificazione del patrimonio edilizio. Interventi di sostituzione di singoli organismi edilizi sono ammissibili solo sulla base degli elementi conoscitivi risultanti dalle suddette schede.
5. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di recupero e riqualificazione, da assoggettarsi a Piano di Recupero.
art. 69 Area urbana finalizzata alla localizzazione di insediamenti per la filiera produttiva
1. Sono le parti degli insediamenti destinate a ospitare aree connesse alla filiera agro-alimentare locale indipendentemente dalle superfici aziendali la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento Urbanistico che stabilisce anche idonee garanzie di mantenimento della destinazione.
art. 70 Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti
1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente Piano Strutturale, Il Regolamento Urbanistico individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio coerenti con la disciplina di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del PTCP.
2. All'interno di dette aree il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - agricola e attività ad essa connesse
- - tempo libero all'aperto e relativi servizi
- - pubbliche o di interesse pubblico
- - a parcheggio
- - verde privato
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.
3. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. L5 e L8 del P.T.C.P., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente il recupero e la riqualificazione ambientale e paesistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di pregio.
4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.
5. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.
art. 71 Aree prevalentemente non edificate di tutela degli insediamenti
1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente Piano Strutturale, Il Regolamento Urbanistico individua le parti di territorio prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio destinate alla tutela dei rapporti tra insediamenti e paesaggio, coerenti con le aree di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del PTCP. Tali aree si individuano esterne alle aree urbane e/o di interesse urbano, ma contigue agli insediamenti, anche ricompresse all'interno dei perimetri delle persistenze di paesaggio agrario storico di corona degli insediamenti.
2. All'interno di dette aree il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - agricola e attività ad essa connesse
- - tempo libero all'aperto e relativi servizi
- - verde privato
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività. E' comunque esclusa la nuova edificazione.
3. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico, in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente il recupero e la riqualificazione ambientale e paesistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di regio coerentemente con i criteri di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del PTCP.
4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.
5. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.
6. All'interno di tali parti gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del PTCP e quella presente nel presente Piano Strutturale.
art. 72 Aree a destinazione prevalentemente produttiva
1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente Piano Strutturale, Il Regolamento Urbanistico individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano dove sussistono attività produttive nonché gli ambiti di trasformazione per la realizzazione di nuove aree.
2.All'interno di tali aree il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - deposito e commercio all'ingrosso
- - artigianali di servizio
- - industriali e artigianali
- - commerciali
- - direzionali
- - pubbliche e di interesse pubblico
- - a parcheggio
- - verde privato
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.
3. Le trasformazioni ammissibili sui singoli edifici ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.
Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.
4. Il Piano strutturale persegue per le aree per insediamenti industriali e artigianali la qualificazione di "aree produttive ecologicamente attrezzate".
A tal fine dette aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- - presenza e gestione unitaria ed integrata di infrastrutture e di servizi idonei a garantire
- - la prevenzione dall'inquinamento, la tutela della salute, la corretta gestione dei cicli delle risorse (aria, acqua, suolo, rifiuti);
- - interventi di compensazione ambientale in grado di ridurre l'impronta ecologica dell'insediamento.
- - Organizzazione di un sistema di gestione ambientale comune all'intera area, che gestisca unitariamente le infrastrutture, i servizi e le aree comuni e che collabori con le diverse imprese presenti nell'area per promuovere l'adozione di sistemi di gestione ambientale interni alle aziende.
- - Salvaguardia delle aree naturali e della vegetazione autoctona presente, mantenendo gli alberi esistenti e prevedendo spazi di vegetazione locale nelle aree di nuova edificazione, al fine di creare barriere frangivento; migliorare il microclima; assorbire anidride carbonica;
- - contenere l'erosione; limitare l'impatto sulla biodiversità; creare zone cuscinetto tra l'area produttiva e le zone limitrofe, limitandone così i diversi impatti acustici, visivi, luminosi ecc.
- - Utilizzazione di specie e varietà che tengano in considerazione le condizioni locali, limitando la necessità di manutenzione e irrigazione.
- - Ottimizzazione dei consumi energetici, adottando tecnologie di produzione efficienti e promuovendo sinergie tra le diverse attività (processi a cascata tra impianti diversi, ecc.) e massimizzando l'uso di energie rinnovabili.
- - Gestione unitaria del ciclo dell'acqua all'interno dell'area, diversificando la tipologia dell'acqua utilizzata a seconda dell'uso, installando impianti comuni per il trattamento dei reflui industriali e per il recupero e gestione dell'acqua piovana.
- - Gestione dei materiali usati, promuovendone per quanto possibile il riciclo e il trattamento (compostaggio, incenerimento con recupero d'energia ecc.) all'interno dell'area.
- - Organizzazione di sistemi di trasporto collettivo che minimizzino il ricorso all'auto privata.
- - Scaglionamento degli orari di lavoro e carico-scarico merci con l'obiettivo di ridurre il traffico durante le ore di punta.
- - Qualità dell'impianto urbanistico tale da minimizzare gli impatti funzionali e paesistici,
- - Elevare la qualità urbana complessiva e promuovere sinergie rispetto alle funzioni esercitate nelle aree contermini
- - Localizzazione dell'area vicino a sistemi di trasporto già esistenti, in particolare a sistemi di trasporto efficienti dal punto di vista ambientale.
- - Localizzazione delle attività che fanno maggior ricorso ai servizi di trasporto (società di deposito e distribuzione) in aree direttamente accessibili dai raccordi ferroviari e autostradali.
- - Progettazione delle infrastrutture interne all'area che contribuisca alla razionalizzazione logistica della circolazione delle merci a livello territoriale.
- - Localizzazione degli standard a verde in modo da garantire sia la realizzazione di zone cuscinetto rispetto alle aree limitrofe, che la loro concentrazione in spazi adeguatamente ampi e fruibili.
- - Realizzazione dell'area per comparti unitari anziché per singoli lotti;
- - Completo utilizzo delle aree già urbanizzate prima di ipotecarne di nuove, al fine di garantire la realizzazione e l'utilizzo ottimale di servizi e attrezzature comuni e ridurre drasticamente il consumo di suolo.
- - Minimizzazione dell'attraversamento o interramento dei corsi d'acqua, e creazione di bacini di contenimento artificiali o zone umide per evitare che le acque piovane si riversino direttamente nei corsi d'acqua.
- - Concentrazione della densità edilizia interna all'area, raggruppando le industrie che presentano impatti ambientali simili, promuovendo la condivisione dei trasporti e lo scambio dei surplus di risorse, e progettando infrastrutture comuni per le piccole imprese (aree per il carico-scarico delle merci, per il parcheggio e l'immagazzinamento).
- - Organizzazione dei lotti in modo da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici e ottimizzare l'energia solare passiva.
- - Localizzazione delle aree a parcheggio in zone facilmente accessibili.
- - Progettazione unitaria per l'intera area, con una chiara gerarchia degli spazi aperti (traffico operativo, percorsi pedonali, piazze, verde urbano, viali alberati) ed edificati (indicazioni planivolumetriche, localizzazione edifici di servizio).
- - Realizzazione di piste ciclabili e percorsi pedonali interni all'area.
- - Progettazione dell'inserimento paesistico dell'area nel contesto territoriale, con riferimento alle connessioni visuali interne ed esterne.
- - Realizzazioni edilizie tali da ridurre i consumi di risorse e l'impatto ambientale e paesistico
- - sul territorio
- - Realizzazione di opere di scavo che seguano il profilo del terreno, evitando di modificare aree di drenaggio naturale e mantenendo intatti i canali di deflusso.
- - Predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione (riutilizzo dei materiali, riduzione dell'uso di materiali tossici e pericolosi, separazione in loco dei rifiuti prodotti, riutilizzo dei materiali da demolizione).
- - Limitazione delle aree impermeabilizzate e utilizzazione, ove possibile, di pavimentazioni porose.
- - Progettazione degli edifici con specifica attenzione all'efficienza energetica, riducendone la necessità di illuminazione artificiale, le perdite di calore durante l'inverno e l'accumulo di calore durante l'estate (anche mediante azioni di piantumazione e tetti verdi).
- - Scelta dei materiali edili in considerazione delle future esigenze di manutenzione e della loro biodegradabilità come rifiuti.
- - Integrazione dell'aspetto esteriore degli edifici e delle strutture nell'ambiente naturale e nel contesto paesaggistico locale, sia urbano che rurale, selezionando modalità costruttive e materiali in funzione del contesto.
- - Nel caso di preesistenze edilizie di valore storico o testimoniale, mantenimento delle tipologie e degli allineamenti stradali.
2. In particolare l'inserimento dell'area urbana compresa tra il casello autostradale, lo svincolo della Siena-Bettolle ed al progetto di variante alla strada provinciale, all'interno dello strumento operativo potrà essere introdotto solo dopo un congruo monitoraggio delle attività produttive nel territorio comunale e comunque non nel primo Regolamento Urbanistico. Non meno del 60% delle aree di cui al presente comma è riservato ad attività manifatturiere tecnologicamente avanzate con particolare riguardo ai settori della produzione di energie rinnovabili. Il possesso di tali requisiti è verificato dall'amministrazione comunale a seguito di presentazione di dettagliati piani industriali.
art. 73 Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente Piano Strutturale, Il Regolamento Urbanistico individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria.
2. Sono compresi in queste parti anche i le aree destinate a interventi unitari, indipendentemente dall'epoca di costruzione così come indicato negli elaborati PR03s e PR04b (Patrimonio insediativo urbano).
3. All'interno di tali parti il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - residenziale
- - artigianale di servizio
- - commerciale, esclusa la grande distribuzione
- - turistico-ricettive
- - ospitalità extralberghiera
- - direzionali
- - pubbliche o di interesse pubblico
- - a parcheggio
- - verde privato
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.
6. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.
Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale eventualmente previsti si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48.
art. 74 Tessuti incoerenti e aree di frangia
1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente Piano Strutturale, Il Regolamento Urbanistico individua le parti di territorio, interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato.
2. Formano margini incompiuti in cui non risulta completamente definito il rapporto tra insediamenti e territorio aperto.
3. All'interno di tali parti il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:
- - residenziale
- - artigianale
- - commerciale
- - turistico-ricettive
- - ospitalità extralberghiera
- - direzionali
- - pubbliche o di interesse pubblico
- - a parcheggio
- - verde privato
Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.
4. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico, in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente la riqualificazione degli elementi caratterizzanti della trama fondiaria, degli assetti morfologici e tipologici, della configurazione degli spazi non edificati, nonché la nuova edificazione, finalizzata a determinare assetti insediativi coerenti con le strategie definite dal presente Piano Strutturale, e dall' art.L4 delle Norme del P.T.C.P.
5. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.
6. Le parti di cui al presente articolo costituiscono di norma ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi preferibilmente sulla base di metodi perequativi. Il Regolamento Urbanistico fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione. Per i nuovi insediamenti a destinazione residenziale o prevalentemente residenziale si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48.