art. 55 Assetti geomorfologici ed idraulici
Il Piano Strutturale recepisce il quadro legislativo di prevenzione e disciplina degli assetti geomorfologici, idraulici e sismici in relazione alle azioni da esplicarsi sul territorio, che risulta costituito da norme Nazionali, dell'Autorità di Bacino del fiume Arno (art. 27 e 32 delle NTA di PAI) e del fiume Ombrone (art. 24 comma 2 delle NTA di PAI), Regionali (art.62 della LR 3/1/05 n.1 DPGR nº 26/R del 2007), e Provinciali (PTCP Siena).
In particolare la disciplina per la prevenzione del rischio idrogeologico inteso come sismico e idraulico si applica all'intero territorio comunale secondo quanto dal regolamento d'attuazione emanato con D.P.G.R. nº 26/R del 2007 ai sensi dell'art.62 della LR 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio), nonché nel rispetto degli atti emanati dall'Autorità di Bacino del fiume Arno (D.P.C.M. 5/11/99, D.P.C.M. 06/05/05: Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico e Stralcio Assetto Idrogeologico questo ultimo entrato in vigore il 3/10/05), e con riferimento al Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale di Siena.
In riferimento alla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti classi di pericolosità.
Per l'intero territorio comunale sono pertanto definite le aree a pericolosità geomorfologica, idraulica e le zone a maggior pericolosità sismica locale caratterizzate dalla seguente suddivisione:
- · Pericolosità bassa (Classe 1);
- · Pericolosità media (Classe 2);
- · Pericolosità elevata (Classe 3);
- · Pericolosità molto elevata (Classe 4).
Le classi di pericolosità sono definite in relazione agli aspetti litotecnici, di acclività, geomorfologici ed idrogeologici, nonché gli aspetti derivanti dalla carta della stabilità potenziale integrata dei versanti (Geo07).
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza;
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
Nelle aree classificate a pericolosità geomorfologica 4 di Piano Strutturale fino all'approvazione del RU, vige il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche, qualora non siano dimostrate le condizioni di messa in sicurezza dal rischio geomorfologico secondo i disposti di cui al citato reg. att. 26/R. La disponibilità geologica di una zona per utilizzazioni urbanistiche è condizionata, oltre che dal tipo, anche dalle dimensioni (estensione areale, spessori e volumi) dei fenomeni di squilibrio presenti o potenzialmente derivanti dagli interventi che si intendono realizzare.
Pericolosità sismica locale (Tav. Geo10)
La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomofologiche e dalla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ha consentito di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di pericolosità, per le quali si riportano tra parentesi i numeri di riferimento alla simbologia di cui all'allegato 1 delle direttive di cui al DPGR 26/R.
La pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) interessa localmente il territorio comunale laddove sono presenti forme, processi e depositi gravitativi di versante attivi (1) e che pertanto potrebbero subire un'accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
La pericolosità sismica locale elevata (S.3) interessa solo parzialmente il territorio comunale. Tale classe di pericolosità è dovuta alla presenza di movimenti franosi quiescenti (2A), individuabili in gran parte nella porzione occidentale del territorio comunale in zone lontane dai centri abitati, a contatti tra litotipi con caratteristiche fisico - meccaniche significativamente diverse (12) e ad amplificazione per morfologie sepolte (8), contatti tettonici (13).
La pericolosità sismica media (S.2) interessa solo piccole parti del territorio comunale là dove affiorano i depositi alluvionali recenti e attuali associati a terreni con basso grado di cementazione plio-pleistocenici (9), coperture eluvio-colluviali (10) e conoidi alluvionali (11). Ricadono in questa classe anche i movimenti franosi inattivi (3) presenti localmente nell'area pedemontana del comune.
La pericolosità sismica locale bassa (S.1) è stata individuata nella restante porzione del territorio comunale, laddove si riscontra la presenza di formazioni litoidi, dove pertanto non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione ed instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
Tale processo consentirà di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione, al fine di effettuare una corretta pianificazione, da disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni d'uso previste.
Pericolosità per fattori idraulici (Tav. Geo11)
Le aree a pericolosità idraulica all'interno dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, sono state definite attraverso uno studio idraulico di dettaglio, in relazione alla propensione all'allagabilità per tempi di ritorno pari a 30 e 200 anni.
Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica all'esterno delle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, sono stati seguiti i criteri delle notizie storico inventariali e delle condizione morfologiche dei terreni in relazione all'alveo del corso d'acqua.
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr%u226430 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr%u2264200 anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr%u2264500anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Nelle aree classificate a pericolosità idraulica 3 e 4 di Piano Strutturale fino all'approvazione del RU, vige il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche, qualora non siano dimostrate le condizioni di messa in sicurezza dal rischio idraulico per Tr di 200 anni secondo i disposti di cui al citato reg. att. 26/R, fatto salvo gli interventi alle condizioni di cui ai commi successivi.
Il PS, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 03.01.2005 n.1, conferma ed attua i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36 della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, nº 72.
Le misure riguardano:
Il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute, con esclusione:
- - delle opere idrauliche, delle opere di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;
- - delle opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che non siano diversamente localizzabili, non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua, non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali e non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.
Aree allagate (Tav. Geo06)
In particolare modo per quanto riguarda le aree allagate, le stesse sono soggette a disciplina legislativa specifica con atti emanati dall'Autorità di Bacino del fiume Arno secondo quanto contenuto al D.P.C.M. 5 novembre 1999. Le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella "Carta guida delle aree allagate", potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'Autorità Amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all'esecuzione delle opere richieste.
Aree ricadenti all'interno delle casse d'espansione
Costituiscono Invariante Strutturale le casse di espansione previste dal Piano Stralcio - Riduzione del Rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. 5 novembre 1999).
All'interno di tali aree in particolare vige la norma 2 del suddetto D.P.C.M. 5 novembre 1999 con i relativi casi di esclusione.
art. 56 Rete idraulica all'interno delle aree critiche
All'interno delle aree classificate a pericolosità idraulica 3 e 4 e all'interno delle aree allagate, dovranno essere perseguiti programmi ed indirizzi di gestione della rete idraulica secondaria finalizzati al recupero ed aumento della sua capacità di accumulo.
Il Piano Strutturale prevede pertanto norme ed incentivi che attuino tali indicazioni. I progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di miglioramento agricolo ambientale dovranno comunque attenersi alle seguenti prescrizioni:
- · non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria campestre;
- · dovranno essere evitati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti;
- · ove consentito dovranno essere ampliate le sezione di deflusso;
- · nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione dovranno comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle;
- · nel caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di urbanizzazione dovrà contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti.
art. 57 Utilizzi e tutela della risorsa idrogeologica
Relativamente all'utilizzo ed alla tutela dei corpi idrici sotterranei e superficiali, si fa riferimento alla "carta idrogeologica con rappresentazione delle isofreatiche e della permeabilità delle formazioni geologiche presenti sul territorio ed alla carta della vulnerabilità degli acquiferi". Per tutte le zone della pianura alluvionale e per quelle collinari, la realizzazione dei pozzi è autorizzata sulla base delle prescrizioni che sono definite già a livello di Piano Strutturale e che potranno essere dettagliate dal Regolamento Urbanistico.
La porzione di pertinenza fluviale ed i terreni alluvionali permeabili a quelli circostanti le aree che costituiscono un'area di approvvigionamento idrico ad uso potabile pubblico, risultano aree da tutelare per la ricarica degli acquiferi della pianura. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere una limitata realizzazione di nuovi punti di emungimento intorno a queste aree sulla base di nuove indagini idrogeologiche, in accordo con l'Ente di gestione dell'Acquedotto. Nelle aree ove sono presenti prese per l'acquedotto pubblico poste in prossimità di contesti urbani e strade di grande circolazione, pertanto dovranno essere attivate adeguate misure di protezione. Inoltre per l'emungimento da punti prossimi agli argini le indagini idrogeologiche dovranno essere integrate da indagini geologico tecniche e geotecniche sugli effetti indotti di cedimento dei terreni e delle opere idrauliche.
Il Regolamento Urbanistico definisce la modalità di realizzazione dei pozzi relativamente all'eventuale connessione od isolamento dei differenti livelli di acquiferi permeabili, ed indicherà le prescrizioni da attuare sia nel caso di autorizzazione di nuovi pozzi, che per l'adeguamento di quelli esistenti.
I corsi d'acqua compresi nell'elenco di cui all'allegato nº 4 della DCR 12/2000 del P.I.T., con la sola eccezione delle parti tombate precedentemente all'entrata in vigore della suddetta normativa regionale, potranno essere interessati da attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili che non potranno comunque ridurre l'area della sezione idraulica preesistente.
art. 58 Utilizzi e tutela della risorsa idrica
Gli elementi censiti che possono in qualche modo interagire con la sottostante falda, sono stati suddivisi in quattro categorie principali (secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del P.T.C.P.):
- - "centri di pericolo", cioè tutti gli insediamenti, attività, manufatti o funzioni che potenzialmente o realmente sono in grado di indurre un deterioramento qualitativo delle acque sotterranee,
- - potenziali veicoli di inquinamento, intendendo tutti gli elementi morfologici ed antropici che possono costituire una via preferenziale all'inquinamento,
- - preventori e/o riduttori di inquinamento, cioè quei manufatti la cui presenza è di fondamentale importanza al fine sia di tutelare la falda acquifera,
- - elementi principalmente soggetti ad inquinamento, più in particolare, gli elementi sia puntuali che areali censiti e riportati in cartografia, sono riportati nella tabella che segue, distinti per categoria ed elementi grafici.
* vedi integrazione Norma Specifica a pag. 82.
Il Piano Strutturale considera fondamentali gli interventi di razionalizzazione della gestione delle risorse idriche, con la previsione di azioni volte all'uso diversificato delle acque, in relazione al tipo, alla qualità, all'incremento delle risorse di superficie, nonché al conseguente incremento della qualità di quelle sotterranee.
Il Regolamento Urbanistico precisa, sulla base di indagini idrogeologiche e verifiche appropriate, la quantità, la più corretta ubicazione e la fattibilità degli invasi collinari e di pianura per uso irriguo.
Le opere di sfruttamento della risorsa idrico-potabile devono garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, nº 236, recante "Attuazione della direttiva C.E.E. nº 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo della legge 16 aprile 1987, nº 183", recepite dal D. Lgs. 152/1999. Ai fini della tutela delle risorse idriche valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- · Nelle aree collinari, con litologia prevalente della formazione arenacea e di quella carbonatica, subordinatamente con detriti di versante, al fine della tutela delle falde presenti, è ammessa la ricerca idrica, con verifica del bilancio idrogeologico. Nel caso di pozzi profondi saranno applicate le prescrizioni del Regolamento Urbanistico per gli acquiferi nelle rocce fratturate. E' possibile effettuare ricerche idriche per la realizzazione di pozzi ad uso domestico, irriguo, industriale, igienico assimilato, potabile, inoltrando domanda agli Enti competenti, ai sensi della normativa vigente, ed all'Amministrazione Comunale. L'accettazione della domanda di realizzazione dell'opera è subordinata all'analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea nell'area interessata (geometria degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento, ecc.).
- · I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all'interno delle aree di rispetto di derivazioni superficiali, sorgenti pubbliche e private e di pozzi dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici che escludano l'interazione con la falda idrica. Per tutti i pozzi e sorgenti ad uso acquedotto privato e pubblico è prescritta un'area di tutela assoluta avente raggio della estensione di metri 10 ed un'area di rispetto avente raggio della estensione di metri 200.
- · Il Comune rilascerà o negherà l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo dell'opera, previo esame della domanda, dei documenti progettuali e acquisizione del parere dell'Ente gestore della risorsa idrica e per quanto di competenza della A.S.L o A.R.P.A.T. provinciale, ferma restando la possibilità di impartire prescrizioni tecniche o vincoli che si ritengono opportuni, caso per caso. L'inosservanza delle prescrizioni comporterà la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste da Legge.
- · L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione alla costruzione e all'uso di qualsiasi opera di captazione per motivi igienici o di interesse pubblico. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro i termini previsti dalle leggi vigenti. Anche in caso di rifacimento di pozzi nelle vicinanze di uno esistente ormai in disuso, dovrà essere seguita la stessa prassi e l'autorizzazione potrà essere concessa o meno a patto della previa chiusura del pozzo esistente.
- · Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre acquiferi a contatto permanente dell'atmosfera mediante opere diverse da pozzi, ovvero con scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che siano realizzate le dovute opere di protezione. Opere diverse da pozzi (quali scavi sotto falda, drenaggi, etc.) che interferiscono con i livelli acquiferi del sottosuolo, anche solo temporaneamente, devono essere giustificati e documentati negli allegati di progetto.
- · Nelle aree ad elevata vulnerabilità e di ricarica degli acquiferi, gli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti, a servizio di abitazioni o strutture varie, realizzati mediante fosse biologiche o pozzi neri, possono essere mantenuti se dalle risultanze di uno studio puntuale idrogeologico è dimostrata la non interferenza con acquiferi o corpi idrici. La verifica di quanto sopra è obbligatoria in fase di ristrutturazione e/o ampliamento dell'esistente, nonché di cambio delle destinazioni d'uso. In alternativa allo smaltimento per sub irrigazione, è ammessa la costruzione di depuratori abbinati ad impianti di fitodepurazione o sistemi assimilabili
- · Oltre agli invasi artificiali, su tutto il territorio comunale è possibile realizzare vasche e bacini di invaso che dovranno essere supportati da studi geologici idrogeologici che verifichino la fattibilità degli interventi.
art. 59 Attività estrattive
Nelle aree attualmente destinate ad attività estrattiva il Piano Strutturale, quale destinazione transitoria, conferma l'attività prevista precedentemente all'entrata in vigore delle presenti norme con le indicazioni e prescrizioni seguenti:
- - al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni ciascuna area dovrà essere di norma ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza.
- - l'apertura di nuove cave o il recupero dell'esistenti è subordinata alla conformità agli strumenti sovraordinati.
- - è incentivato il recupero ambientale delle cave abbandonate e dei siti degradati riconducibili ad attività estrattiva pregressa, attraverso i meccanismi indicati dalla L.R. 78/98, e dalle norme individuate attraverso la formazione del PAERP provinciale.
Il Regolamento Urbanistico indica la disciplina che garantisca i seguenti indirizzi:
- - non si prevedono volumetrie edificabili connesse alla fase di attività estrattiva;
- - ogni progetto di coltivazione al termine dell'attività estrattiva dovrà prevedere sia il ripristino ambientale che l'eventuale diverso utilizzo delle aree recuperate per scopi ricreativi d'interesse collettivo o di svago;
- - il suolo derivante dall'operazione preliminare di scorticamento della cava, dovrà essere accantonato all'interno dell'area estrattiva, in previsione del riutilizzo dei terreni ad attività precedenti a quella estrattiva.
*Relativamente alla Tutela degli Acquiferi ed in special modo alla Disciplina delle Aree Sensibili di classe 2 (Tav. Geo05), si applica quanto previsto dall'art. A3 delle NTA del PTC della Provincia di Siena di seguito riportato:
- 1.Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. PO1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
- 2.I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti; - 3.Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
- - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
- - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
- 4.In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
- 5.La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
- 6.Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'Art. A2.
- 7.Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del D. Lgs nº 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC.
- 8.Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.