art. 20 1b - Infrastrutturazione ecologica

1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

art. 21 2b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Il Regolamento Urbanistico fissa specifiche disposizioni in applicazione delle vigenti norme regionali per le aree con prevalente funzione agricola, al fine di vietare in dette aree ogni nuova edificazione stabile e di disciplinare le trasformazioni ammissibili. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il Regolamento Urbanistico individua altresì gli areali ove inibire l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

art. 22 3b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprassuolo;
  • - l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il Regolamento Urbanistico detta specifiche norme.

art. 23 4b - Parchi storici e giardini formali

1. Sono parti di territorio le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico o comunque di azioni coerenti e consapevoli, significativamente presenti nel territorio comunale, in particolar modo nel versante nord della zona collinare.

2. Oltre al valore storico-documentale, molti complessi rivestono un ruolo di caposaldi del paesaggio, ad elevato grado di formalizzazione, nonché di strutture che organizzano il rapporto tra aspetti legati alle acque, alla modellazione del suolo, alla diversificazione botanica, costituendo complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.

art. 24 5b - Pertinenze paesaggistiche, degli aggregati e dei beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • - le opere di sistemazione del terreno;
  • - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - gli accesi e le recinzioni;
  • - gli arredi fissi in genere.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale, anche in considerazione delle effettive perimetrazioni delle aree così come risulteranno dagli approfondimenti proposti dall'Amministrazione Comunale e al loro recepimento attraverso il Nucleo di valutazione del PTC.

4. All'interno delle aree del comma 4 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P. è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadano all'interno delle aree di cui all'art. 33.

5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 gli strumenti di pianificazione territoriale del comune o il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione degli stessi, possono prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.

6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.

7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

8. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del PTCP.

9. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

10. All'interno delle aree del comma 4 è comunque vietata la nuova edificazione per residenza agricola.

11. Il Regolamento urbanistico definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 14, una specifica disciplina di tutela e intervento.

12. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 comma 5, 6, 7 delle norme del PTCP.

art. 25 6b - Formazioni arboree decorative

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto caposaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.

art. 26 7b - Patriarchi vegetali

Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.PR05 in scala 1/10.000.

Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 27 8b - Alberi di rilievo

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza storica, sociale o rappresentativa. Sono distinti in cartografia alla tav.PR05 in scala 1/10.000.

Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 28 9b - Percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 17 contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato PR05 e da tratti viabilità fondativa di cui all'art. 16.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 le fasce laterali ai tracciati di cui al comma 1 sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta per una profondità di metri 50 all'interno delle aree di cui agli art. 34. Sulla base di valutazioni di maggior dettaglio il Regolamento Urbanistico potrà stabilire ambiti di deroga alle prescrizioni del presente articolo.

art. 29 10b - Aree tartufigene

1. Le aree individuate nella tav PR05 in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.

2. Nel Regolamento urbanistico saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.

3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree, individuate quali invarianti:

  • - è vietata la nuova edificazione;
  • - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
  • - è vietata infine la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.