art. 10 Invarianti Strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alla tav. PR05 in scala 1:10.000:

  1. a - Invarianza storico-insediativa:
    1. 1a - Aree archeologiche e siti di interesse archeologico
    2. 2a - Edifici e beni storico-architettonici
    3. 3a - Centri e nuclei storici
    4. 4a - Patrimonio edilizio presente al 1954
    5. 5a - Fornaci
    6. 6a - Tracciati viari fondativi
    7. 7a - Viabilità vicinale
    8. 8a - Tracciato e opere ferroviarie
    9. 9a - Spazi pubblici centrali
  2. b - Invarianza paesaggistica e ambientale:
    1. 1b - Infrastrutturazione ecologica
    2. 2b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
    3. 3b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    4. 4b - Parchi storici e giardini formali
    5. 5b - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
    6. 6b - Formazioni arboree decorative
    7. 7b - Patriarchi vegetali
    8. 8b - Alberi di rilievo
    9. 9b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
    10. 10b - Aree tartufigene
  3. c - Invarianza culturale e sociale
    1. 1c - DOC-DOCG Chianti Classico
    2. 1c - DOC-DOCG Bianco Valdichiana
    3. 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
    4. 4c - Chianina

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il Piano Strutturale definisce:

  • - gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • - le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le prescrizioni per il Regolamento Urbanistico e per le altre norme di rango regolamentare correlate.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti.

6. Ai sensi dell'art.138 del Decreto legislativo del 22/1/2004, nº 42, il Piano Strutturale propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando non già tutelati da specifiche disposizioni, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 11, 12, 22, 23, 24, 26. Fino alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, vigono le presenti norme e quelle correlate definite dal Regolamento urbanistico.

Capo I a. Invarianza storico insediativa

art. 11 1a - Aree archeologiche e siti di interesse archeologico

1. Sono i siti individuati dal Piano Strutturale sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.

2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.

3. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.

art. 12 2a - Edifici e beni storico - architettonici

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dalla Sovrintendenza di Siena.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 23.
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal Titolo I del D.Lgs nº 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela.

4. La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

art. 13 3a - Centri e nuclei storici

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di una coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro o nucleo.

2. Le mura antiche realizzate intorno ai centri storici.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici del tessuto urbanistico-edilizio;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 23.
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura urbanistico-architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma.

art. 14 4a - Patrimonio edilizio presente al 1954

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60-anni '80.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
  • - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente al 1954.
La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:

  • - dati topocartografici
  • - epoca di costruzione
  • - tipologia edilizia
  • - numero di piani
  • - tipo e materiali di copertura
  • - accessibilità
  • - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
  • - aree di pertinenza
  • - paramento murario
  • - infissi
  • - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
  • - elementi decorativi di pregio
  • - incongruità
  • - rilevanza ambientale
  • - valore architettonico.

4. La presenza di edifici al 1954 deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la Schedatura di cui al comma precedente tale attribuzione sarà esattamente confermata o modificata senza che ciò comporti variante al Piano Strutturale.

art. 15 5a - Fornaci

1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato peculiare di questo territorio che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
  • - la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti. Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio o autorizzazione all'escavazione e/o ripristino delle cave, anche in funzione delle indicazioni del P.R.A.E.R.

4. Sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente al 1954, sono individuati gli edifici non vincolati dal Titolo I del D.Lgs nº 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela.

art. 16 6a - Tracciati viari fondativi

1. Sono percorsi in genere di antica formazione riconosciuti nel loro stato di consistenza al 1954 diversi dalle strade vicinali e campestri, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.

2. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.

6. Il Regolamento Urbanistico opera la verifica sullo stato di consistenza della presente invariante contenente lo stato di fatto e di diritto di ciascuno dei tracciati viari fondativi.

art. 17 7a - Viabilità vicinale

1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.

3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
  • - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.

6. Il Regolamento Urbanistico opera la verifica e l'aggiornamento dello stato di consistenza della presente invariante risultante nella schedatura dell'apposito Repertorio Comunale contenente lo stato di fatto e di diritto delle strade vicinali; e detta inoltre criteri e prescrizioni per le relative opere di manutenzione, restauro o ripristino.

art. 18 8a - Tracciato e opere ferroviarie

1. Il tracciato ferroviario Siena-Chiusi costituisce un elemento territoriale di rilevanza strategica sotto il profilo prestazionale trasportistico, sotto quello paesistico e quello storico-testimoniale.

2. Tale tracciato è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav.PR05 in scala 1/10.000.

3. Costituiscono parte integrante di tali tracciati le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, gli edifici funzionalmente connessi.

4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:

  • - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
  • - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
  • - le opere d'arte;
  • - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
  • - gli edifici funzionalmente connessi.

5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.

6. Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica in ragione di esigenze trasportistiche prevalenti.

art. 19 9a - Spazi pubblici centrali

1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.

2. Tali parti, distinte in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000 con apposito segno grafico e dettagliati negli elaborati PR03.Pr04 sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la proprietà pubblica;
  • - l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose.
  • - le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale. Il Regolamento Urbanistico seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:

  • - dati topocartografici
  • - tipo
  • - caratteri planoaltimetrici
  • - usi in atto
  • - pavimentazioni
  • - barriere architettoniche
  • - margini
  • - marciapiedi
  • - passi carrabili
  • - illuminazione
  • - alberature su suolo pubblico
  • - aiuole
  • - attrezzature
  • - elementi di arredo.

5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 68 il Regolamento Urbanistico potrà dettare gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.

Capo II b. Invarianza paesaggistico-ambientale

art. 20 1b - Infrastrutturazione ecologica

1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.

2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:

  • - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
  • - le formazioni arboree di ripa e golena;
  • - le superfici libere golenali;
  • - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.

5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.

art. 21 2b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)

1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.

2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
  • - le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
  • - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
  • - le alberature segnaletiche;
  • - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Il Regolamento Urbanistico fissa specifiche disposizioni in applicazione delle vigenti norme regionali per le aree con prevalente funzione agricola, al fine di vietare in dette aree ogni nuova edificazione stabile e di disciplinare le trasformazioni ammissibili. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il Regolamento Urbanistico individua altresì gli areali ove inibire l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.

art. 22 3b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale

1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.

2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la destinazione forestale del suolo;
  • - la composizione floristica del soprassuolo;
  • - l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
  • - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il Regolamento Urbanistico detta specifiche norme.

art. 23 4b - Parchi storici e giardini formali

1. Sono parti di territorio le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico o comunque di azioni coerenti e consapevoli, significativamente presenti nel territorio comunale, in particolar modo nel versante nord della zona collinare.

2. Oltre al valore storico-documentale, molti complessi rivestono un ruolo di caposaldi del paesaggio, ad elevato grado di formalizzazione, nonché di strutture che organizzano il rapporto tra aspetti legati alle acque, alla modellazione del suolo, alla diversificazione botanica, costituendo complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.

art. 24 5b - Pertinenze paesaggistiche, degli aggregati e dei beni storico-architettonici

1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000

2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:

  • - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
  • - le opere di sistemazione del terreno;
  • - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
  • - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
  • - gli accesi e le recinzioni;
  • - gli arredi fissi in genere.

3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale, anche in considerazione delle effettive perimetrazioni delle aree così come risulteranno dagli approfondimenti proposti dall'Amministrazione Comunale e al loro recepimento attraverso il Nucleo di valutazione del PTC.

4. All'interno delle aree del comma 4 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P. è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadano all'interno delle aree di cui all'art. 33.

5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 gli strumenti di pianificazione territoriale del comune o il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione degli stessi, possono prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.

6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.

7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.

8. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del PTCP.

9. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.

10. All'interno delle aree del comma 4 è comunque vietata la nuova edificazione per residenza agricola.

11. Il Regolamento urbanistico definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 14, una specifica disciplina di tutela e intervento.

12. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 comma 5, 6, 7 delle norme del PTCP.

art. 25 6b - Formazioni arboree decorative

1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico.

2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
  • - le sistemazioni e la continuità con le ville;
  • - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
  • - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
  • - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
  • - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
  • - le opere e gli elementi decorativi.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto caposaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale.

5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.

art. 26 7b - Patriarchi vegetali

Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.PR05 in scala 1/10.000.

Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 27 8b - Alberi di rilievo

1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza storica, sociale o rappresentativa. Sono distinti in cartografia alla tav.PR05 in scala 1/10.000.

Sono elementi di invarianza:

  • - la vita naturale dell'individuo vegetale;
  • - la visibilità prossima e remota;
  • - l'accessibilità esistente;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

art. 28 9b - Percorsi di eccezionale apertura visuale

1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 17 contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato PR05 e da tratti viabilità fondativa di cui all'art. 16.

2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - la libera accessibilità dei luoghi;
  • - l'assenza di ostacoli alla visione;
  • - la tutela dall'inquinamento luminoso.

4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 le fasce laterali ai tracciati di cui al comma 1 sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta per una profondità di metri 50 all'interno delle aree di cui agli art. 34. Sulla base di valutazioni di maggior dettaglio il Regolamento Urbanistico potrà stabilire ambiti di deroga alle prescrizioni del presente articolo.

art. 29 10b - Aree tartufigene

1. Le aree individuate nella tav PR05 in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.

2. Nel Regolamento urbanistico saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.

3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree, individuate quali invarianti:

  • - è vietata la nuova edificazione;
  • - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
  • - è vietata infine la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.

Capo III c. Invarianza culturale e sociale

art. 30 1c - DOC-DOCG Chianti Classico

1. Il territorio ricompresso entro la perimetrazione del DOC Chianti classico costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.

2. L'area del Chianti Classico è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala1/10.000.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - le pratiche agricole di coltivazione della vite definite in sede disciplinare;
  • - l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
  • - i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.

art. 31 2c - DOC-DOCG Bianco Valdichiana

1. Costituisce invarianza di rilevanza ambientale, paesistica e storico culturale come i fattore di rilevanza economica produttiva e sociale.

2. Costituisce elemento della rete nazionale di valorizzazione economica, produttiva e sociale.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - i principi statutari dell'associazione
  • - le sedi dell'associazione in edifici qualitativamente idonei
  • - il sostegno della pubblica amministrazione ai valori e le iniziative dell'associazione.

art. 32 3c - Sagre, feste, mercati, fiere

1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.
Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la periodicità delle manifestazioni;
  • - la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
  • - le attività culturali connesse;
  • - il ruolo dell'Amministrazione comunale;

3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il Regolamento Urbanistico definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.

4. In particolare il Regolamento Urbanistico disciplina l'utilizzazione di spazi dedicati alla commercializzazione delle produzioni agroalimentari locali, ivi comprese quelle di cui al successivo art. 33. I criteri di localizzazione e dimensionamento di tali spazi devono essere coerenti con i presupposti economici e aziendali della cosiddetta filiera corta.

art. 33 4c - Chianina

1. La valorizzazione della razza chianina costituisce, oltre che un valore economico, un forte fattore d'identità della società locale e definisce profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio economici contemporanei.

2. Sono elementi di invarianza:

  • - la centralità e la rilevanza qualitativa e quantitativa degli allevamenti;
  • - le manifestazioni e attività didattiche/culturali connesse.