Titolo I Invarianti strutturali
art. 10 Invarianti Strutturali del territorio
1. Ai sensi dell'art. 5 tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alla tav. PR05 in scala 1:10.000:
- a - Invarianza storico-insediativa:
- 1a - Aree archeologiche e siti di interesse archeologico
- 2a - Edifici e beni storico-architettonici
- 3a - Centri e nuclei storici
- 4a - Patrimonio edilizio presente al 1954
- 5a - Fornaci
- 6a - Tracciati viari fondativi
- 7a - Viabilità vicinale
- 8a - Tracciato e opere ferroviarie
- 9a - Spazi pubblici centrali
- b - Invarianza paesaggistica e ambientale:
- 1b - Infrastrutturazione ecologica
- 2b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
- 3b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
- 4b - Parchi storici e giardini formali
- 5b - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
- 6b - Formazioni arboree decorative
- 7b - Patriarchi vegetali
- 8b - Alberi di rilievo
- 9b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
- 10b - Aree tartufigene
- c - Invarianza culturale e sociale
- 1c - DOC-DOCG Chianti Classico
- 1c - DOC-DOCG Bianco Valdichiana
- 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
- 4c - Chianina
2. Con riferimento alle invarianti strutturali il Piano Strutturale definisce:
- - gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
- - le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
- - le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
- - le prescrizioni per il Regolamento Urbanistico e per le altre norme di rango regolamentare correlate.
3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela.
4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.
5. Eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti.
6. Ai sensi dell'art.138 del Decreto legislativo del 22/1/2004, nº 42, il Piano Strutturale propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando non già tutelati da specifiche disposizioni, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 11, 12, 22, 23, 24, 26. Fino alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, vigono le presenti norme e quelle correlate definite dal Regolamento urbanistico.
Capo I a. Invarianza storico insediativa
art. 11 1a - Aree archeologiche e siti di interesse archeologico
1. Sono i siti individuati dal Piano Strutturale sulla base dei vincoli esistenti e di una ricognizione sulle fonti disponibili.
2. Sono elementi di invarianza i reperti da mantenersi in sito su parere delle autorità competenti e le eventuali sistemazioni delle aree contermini aventi con essi rapporti contestuali.
3. I siti archeologici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
Gli elementi di invarianza, ancorché non sottoposti a vincolo di legge, sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle tracce e sistemazioni del suolo e sottosuolo e alla loro valorizzazione culturale.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate disciplinano le modalità di tutela, anche per quanto riguarda la documentazione specifica da allegare ai progetti che interessino i siti di cui al presente articolo, con cui si determinano le fasi dei lavori, la gestione del cantiere e le forme di sorveglianza.
art. 12 2a - Edifici e beni storico - architettonici
1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dai vincoli esistenti e dalla specifica ricerca condotta dalla Sovrintendenza di Siena.
2. Sono elementi di invarianza:
- - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
- - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
- - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 23.
- - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma. In relazione alla medesima schedatura sono individuati gli edifici monumentali, i complessi, le ville ed i complessi villa-giardino non vincolati dal Titolo I del D.Lgs nº 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela.
4. La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:
- - dati topocartografici
- - epoca di costruzione
- - tipologia edilizia
- - numero di piani
- - tipo e materiali di copertura
- - accessibilità
- - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
- - aree di pertinenza
- - paramento murario
- - infissi
- - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
- - elementi decorativi di pregio
- - incongruità
- - rilevanza ambientale
- - valore architettonico.
art. 13 3a - Centri e nuclei storici
1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di una coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro o nucleo.
2. Le mura antiche realizzate intorno ai centri storici.
3. Sono elementi di invarianza:
- - i caratteri morfo-tipologici del tessuto urbanistico-edilizio;
- - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
- - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 23.
- - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura urbanistico-architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma.
art. 14 4a - Patrimonio edilizio presente al 1954
1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un principio insediativo complessivamente coerente, successivamente in parte destrutturato ad opera delle forme di espansione e trasformazione del periodo anni '60-anni '80.
2. Sono elementi di invarianza:
- - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/suolo definite dalle caratteristiche planoaltimetriche del terreno e delle relative opere di sistemazione (opere relative alle sezioni del terreno, strutture di contenimento, pavimentazioni, etc.);
- - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/strada definite dai principali allineamenti planimetrici e dalle opere di connessione (portici, recinzioni, distacchi dal filo stradale, etc.);
- - le forme generali e storicizzate del rapporto edificio/tessuto insediativo definite dagli allineamenti planoaltimetrici e dagli assetti morfotipologici (marcapiani, ritmo delle aperture, ritmo e misura degli aggetti, gronde, colmi, etc.).
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente al 1954.
La schedatura del patrimonio edilizio deve garantire di norma la descrizione dei seguenti aspetti:
- - dati topocartografici
- - epoca di costruzione
- - tipologia edilizia
- - numero di piani
- - tipo e materiali di copertura
- - accessibilità
- - destinazione d'uso prevalente e ed al piano terra
- - aree di pertinenza
- - paramento murario
- - infissi
- - caratteristiche architettoniche e strutturali di pregio
- - elementi decorativi di pregio
- - incongruità
- - rilevanza ambientale
- - valore architettonico.
4. La presenza di edifici al 1954 deriva da lettura indiretta di tipo cartografico e fotografico. Attraverso la Schedatura di cui al comma precedente tale attribuzione sarà esattamente confermata o modificata senza che ciò comporti variante al Piano Strutturale.
art. 15 5a - Fornaci
1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato peculiare di questo territorio che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.
2. Sono elementi di invarianza:
- - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
- - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
- - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
- - la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti. Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio o autorizzazione all'escavazione e/o ripristino delle cave, anche in funzione delle indicazioni del P.R.A.E.R.
4. Sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente al 1954, sono individuati gli edifici non vincolati dal Titolo I del D.Lgs nº 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela.
art. 16 6a - Tracciati viari fondativi
1. Sono percorsi in genere di antica formazione riconosciuti nel loro stato di consistenza al 1954 diversi dalle strade vicinali e campestri, espressione di un ruolo fondativo nei confronti dei centri o delle frazioni, nonché di una modalità compatibile rispetto alla morfologia del suolo, leggibile nelle opere d'arte e nelle sistemazioni del terreno, ancora presenti per la maggior parte del loro tracciato e con prestazioni in atto nell'attuale sistema della mobilità.
2. Tali tracciati sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Costituiscono parte integrante di tali percorsi le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.
4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:
- - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
- - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri di valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica.
6. Il Regolamento Urbanistico opera la verifica sullo stato di consistenza della presente invariante contenente lo stato di fatto e di diritto di ciascuno dei tracciati viari fondativi.
art. 17 7a - Viabilità vicinale
1. La viabilità vicinale risultante dall'apposito Repertorio comunale è identificata in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
2. Le strade vicinali costituiscono una trama di percorribilità pubblica integrativa della viabilità principale, di fondamentale importanza per collegare edifici isolati, borghi e centri abitati. Raggiungono inoltre ambiti di paesaggio agrario storico, siti archeologici e storici, aree boscate, luoghi di visuali aperte ed ambienti di rilevanza paesistica ed ambientale, costituendo perciò risorsa strategica del territorio.
3. Costituiscono parte integrante delle strade vicinali le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno.
4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:
- - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere d'arte ed i segnali di viaggio;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi ornamentali, limitatamente alle specie vegetali locali;
- - la sistemazione ed i materiali del fondo stradale.
5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesaggistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica. Definiscono inoltre i casi in cui sono ammissibili lievi modifiche degli elementi di invarianza, in particolare quando si tratti di strade interne a nuclei o con pendenze o raggi di curvatura inadeguati per la sicurezza del traffico.
6. Il Regolamento Urbanistico opera la verifica e l'aggiornamento dello stato di consistenza della presente invariante risultante nella schedatura dell'apposito Repertorio Comunale contenente lo stato di fatto e di diritto delle strade vicinali; e detta inoltre criteri e prescrizioni per le relative opere di manutenzione, restauro o ripristino.
art. 18 8a - Tracciato e opere ferroviarie
1. Il tracciato ferroviario Siena-Chiusi costituisce un elemento territoriale di rilevanza strategica sotto il profilo prestazionale trasportistico, sotto quello paesistico e quello storico-testimoniale.
2. Tale tracciato è distinto in cartografia con apposito segno grafico alla tav.PR05 in scala 1/10.000.
3. Costituiscono parte integrante di tali tracciati le sistemazioni laterali del terreno, le opere d'arte, le opere per la raccolta ed il deflusso delle acque, i muri di sostegno, gli edifici funzionalmente connessi.
4. Sono elementi di invarianza, quando abbiano rilevanza di memoria storica o paesistica:
- - i caratteri planoaltimetrici generali dei tracciati, fatte salve le modifiche contemplate all'art. 10 comma 5;
- - le opere di raccolta e convogliamento delle acque;
- - le opere d'arte;
- - le opere di sistemazione e contenimento del terreno;
- - gli edifici funzionalmente connessi.
5. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e nelle prestazioni, al ripristino dei tratti degradati, e alla loro valorizzazione culturale in quanto testimonianza di strutture profonde del territorio.
6. Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono i criteri per la valutazione storico-paesistica e le specifiche prescrizioni (caratteristiche geometriche, materiali, sistemazioni circostanti etc.) per i tratti soggetti a modifica in ragione di esigenze trasportistiche prevalenti.
art. 19 9a - Spazi pubblici centrali
1. Sono la componente fondamentale dello spazio pubblico degli insediamenti esistenti.
2. Tali parti, distinte in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000 con apposito segno grafico e dettagliati negli elaborati PR03.Pr04 sono il risultato di una valutazione selettiva dell'esistente e orientativa del ruolo progettuale di questi complessi spaziali, e costitiuiscono elementi fondamentali di riferimento ai fini della riqualificazione dei singoli insediamenti.
3. Sono elementi di invarianza:
- - la proprietà pubblica;
- - l'utilizzazione di tali spazi per attività pubbliche o di interesse pubblico quali mercati, manifestazioni culturali, sociali, religiose.
- - le pavimentazioni, le sistemazioni in genere e gli elementi di decoro e simbolici aventi rilevanza di memoria storica;
- - le alberature, gli allineamenti arborei e le recinzioni vegetali storicizzate.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, simbolica e giuridica: sono oggetto di valorizzazione culturale e sociale in quanto luoghi della centralità urbana e di identificazione della comunità locale.
Il Regolamento Urbanistico seleziona i complessi spaziali più significativi - per gli elementi di valore in essi presenti e/o per il ruolo strategico che tali spazi rivestono, o sono potenzialmente in grado di rivestire, nel contesto urbano di riferimento - individuandone nel dettaglio gli elementi costitutivi mediante schedatura specifica, e definendo criteri e prescrizioni per gli assetti complessivi.
La schedatura dovrà garantire di norma la descrizione dei seguenti elementi:
- - dati topocartografici
- - tipo
- - caratteri planoaltimetrici
- - usi in atto
- - pavimentazioni
- - barriere architettoniche
- - margini
- - marciapiedi
- - passi carrabili
- - illuminazione
- - alberature su suolo pubblico
- - aiuole
- - attrezzature
- - elementi di arredo.
5. All'interno dei "Tessuti storici" di cui al successivo art. 68 il Regolamento Urbanistico potrà dettare gli indirizzi per una specifica disciplina relativa all'arredo urbano, all'illuminazione pubblica, alle insegne ed alle vetrine degli esercizi pubblici e commerciali, all'uso del suolo pubblico.
Capo II b. Invarianza paesaggistico-ambientale
art. 20 1b - Infrastrutturazione ecologica
1. Sono parti di territorio comprendenti e circostanti le aste fluviali ancorché non classificate, riconosciute di valore strategico sotto il profilo ecologico, idrologico, ambientale e naturale in genere.
2. Si configurano come fasce di consistenza variabile, a prevalente caratterizzazione naturale, disposte come rete continua che interessa i diversi Sistemi territoriali. Sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza, in conformità con le specifiche disposizioni dettate dagli enti competenti:
- - la qualità fisico-chimica dei corpi fluidi quando corrispondente agli standard ambientali della qualità idonea alla vita dei pesci (acque salmonicole) di cui alla normativa vigente;
- - le sistemazioni planoaltimetriche del terreno;
- - le formazioni arboree di ripa e golena;
- - le superfici libere golenali;
- - la continuità ambientale longitudinale necessaria agli spostamenti della fauna.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza geomorfologica, chimica, floristica e faunistica e soggetti a valorizzazione culturale in quanto segmenti dell'infrastrutturazione ecologica del territorio.
5. Sono fatti salvi gli interventi degli enti preposti alla regimazione idraulica e alla messa in sicurezza dei corsi d'acqua.
art. 21 2b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
1. Sono le parti del territorio in cui sono visibili e sufficientemente ben conservate sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole. Tali sistemazioni consistono in terrazzamenti, ciglionamenti, percorsi viari rurali ed opere di regimazione idraulico-agrarie.
2. La presenza di tali sistemazioni, quando il loro stato di conservazione risulta tale da mantenere almeno il 70% della loro consistenza, è distinta con apposito segno grafico nella tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - le caratteristiche planoaltimetriche delle sistemazioni;
- - le opere di contenimento (ciglioni, lunette, etc.) nel loro stato di consistenza formale e funzionale;
- - le caratteristiche planoaltimetriche della viabilità e dei percorsi interni a dette aree;
- - le alberature segnaletiche;
- - il microreticolo idrografico, le opere e le sistemazioni idraulico-agrarie.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, geomorfologica e idraulica, ad azioni di ripristino di parti mancanti o degradate e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale e d'uso. Gli elementi costitutivi dei manufatti devono essere conservati, nei loro caratteri formali e funzionali di presidio idrogeologico, come struttura costitutiva del paesaggio agrario storico. Il Regolamento Urbanistico fissa specifiche disposizioni in applicazione delle vigenti norme regionali per le aree con prevalente funzione agricola, al fine di vietare in dette aree ogni nuova edificazione stabile e di disciplinare le trasformazioni ammissibili. Sulla base di un quadro conoscitivo di dettaglio il Regolamento Urbanistico individua altresì gli areali ove inibire l'installazione di annessi temporanei e/o manufatti precari.
art. 22 3b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
1. Sono le formazioni forestali e boschive che emergono per la consistenza e rilevanza formale delle formazioni, per il governo a fustaia, e per la diversificazione ed articolazione delle specie arboreo-arbustive presenti.
2. Tali boschi sono distinti in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - la destinazione forestale del suolo;
- - la composizione floristica del soprassuolo;
- - l 'assetto delle sistemazioni idraulico-forestali;
- - la rete dei sentieri e della viabilità forestale interna alla aree.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela finalizzata al mantenimento e alla valorizzazione degli assetti boschivi ai sensi delle vigenti norme forestali regionali e provinciali. Sono favoriti interventi di valorizzazione collegati all'attività di governo del bosco, alla prevenzione degli incendi e agli usi plurimi della risorsa forestale. Su tali aspetti il Regolamento Urbanistico detta specifiche norme.
art. 23 4b - Parchi storici e giardini formali
1. Sono parti di territorio le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico o comunque di azioni coerenti e consapevoli, significativamente presenti nel territorio comunale, in particolar modo nel versante nord della zona collinare.
2. Oltre al valore storico-documentale, molti complessi rivestono un ruolo di caposaldi del paesaggio, ad elevato grado di formalizzazione, nonché di strutture che organizzano il rapporto tra aspetti legati alle acque, alla modellazione del suolo, alla diversificazione botanica, costituendo complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio.
2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- - le sistemazioni e la continuità con le ville;
- - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
- - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
- - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- - le opere e gli elementi decorativi.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.
5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.
art. 24 5b - Pertinenze paesaggistiche, degli aggregati e dei beni storico-architettonici
1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000
2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
- - le opere di sistemazione del terreno;
- - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
- - gli accesi e le recinzioni;
- - gli arredi fissi in genere.
3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale, anche in considerazione delle effettive perimetrazioni delle aree così come risulteranno dagli approfondimenti proposti dall'Amministrazione Comunale e al loro recepimento attraverso il Nucleo di valutazione del PTC.
4. All'interno delle aree del comma 4 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P. è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadano all'interno delle aree di cui all'art. 33.
5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 gli strumenti di pianificazione territoriale del comune o il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione degli stessi, possono prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.
6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.
7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.
8. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del PTCP.
9. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.
10. All'interno delle aree del comma 4 è comunque vietata la nuova edificazione per residenza agricola.
11. Il Regolamento urbanistico definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 14, una specifica disciplina di tutela e intervento.
12. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 comma 5, 6, 7 delle norme del PTCP.
art. 25 6b - Formazioni arboree decorative
1. Sono le formazioni arboree costituite da individui appartenenti alle specie locali quando rispondenti a criteri ordinatori come l'allineamento in filari lungo strade o percorsi in genere, o volti a formare confini, o più in generale a costituire forme di arredo e decoro. Possono essere costituite sia da individui di una stessa specie che da una alternanza preordinata di specie diverse. Nel loro insieme costituiscono struttura formale del paesaggio e suo caposaldo visivo e simbolico.
2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- - le sistemazioni e la continuità con le ville;
- - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
- - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
- - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- - le opere e gli elementi decorativi.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, botanica e simbolica, ad azioni di ripristino degli elementi mancanti e di valorizzazione culturale in quanto caposaldi visivi del paesaggio. In quanto struttura formale del paesaggio devono essere conservate e/o impiantate specie vegetali locali appartenenti alla tradizione storica o storicizzata desunte da appositi elenchi da assumere all'interno del regolamento edilizio comunale.
5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.
art. 26 7b - Patriarchi vegetali
Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza dei caratteri biologici locali e del rapporto uomo/ambiente. Sono distinti in cartografia alla tav.PR05 in scala 1/10.000.
Sono elementi di invarianza:
- - la vita naturale dell'individuo vegetale;
- - la visibilità prossima e remota;
- - l'accessibilità esistente;
- - la tutela dall'inquinamento luminoso.
art. 27 8b - Alberi di rilievo
1. Sono individui vegetali adulti che rappresentano una importante testimonianza storica, sociale o rappresentativa. Sono distinti in cartografia alla tav.PR05 in scala 1/10.000.
Sono elementi di invarianza:
- - la vita naturale dell'individuo vegetale;
- - la visibilità prossima e remota;
- - l'accessibilità esistente;
- - la tutela dall'inquinamento luminoso.
art. 28 9b - Percorsi di eccezionale apertura visuale
1. Sono luoghi assunti storicamente come i più idonei all'esperienza visuale della rilevanza estetica di ampie porzioni di paesaggio e come tali fattori di identità. Sono costituiti dai tratti di viabilità vicinale di cui all'art. 17 contrassegnati da relativo segno grafico nell'elaborato PR05 e da tratti viabilità fondativa di cui all'art. 16.
2. In quanto caposaldi percettivi, tali luoghi costituiscono nell'insieme una risorsa preordinata alla osservazione delle configurazioni formali dei paesaggi. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - la libera accessibilità dei luoghi;
- - l'assenza di ostacoli alla visione;
- - la tutela dall'inquinamento luminoso.
4. Ai fini di garantire gli elementi di invarianza di cui al comma 3 le fasce laterali ai tracciati di cui al comma 1 sono sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta per una profondità di metri 50 all'interno delle aree di cui agli art. 34. Sulla base di valutazioni di maggior dettaglio il Regolamento Urbanistico potrà stabilire ambiti di deroga alle prescrizioni del presente articolo.
art. 29 10b - Aree tartufigene
1. Le aree individuate nella tav PR05 in scala 1/10.000 come aree tartufigene, debbono essere preservate in quanto importante risorsa naturale, legata alla tradizione del territorio e alla sua economia. A tal fine occorre preservare le caratteristiche dell'ecosistema impedendo lo sconvolgimento del suo l'assetto.
2. Nel Regolamento urbanistico saranno indicate la modalità di svolgimento delle pratiche agricole e forestali e di qualunque operazione che possa influire sull'ecosistema tartufigeno, in maniera da garantire la tutela di tutti gli elementi componenti l'ecosistema stesso e favorire lo sviluppo dei tartufi stessi.
3. Sin d'ora, al fine di tutelare dette aree, individuate quali invarianti:
- - è vietata la nuova edificazione;
- - sono altresì vietati i movimenti di terra, salvo opere di sistemazione idraulico agraria la cui natura ed entità sarà specificata nel R.U.;
- - è vietata infine la realizzazione di nuove infrastrutture quali strade, linee elettriche interrate od acquedotti nonché impianti di depurazione a dispersione salvo le eccezioni che saranno indicate nel RU.
Capo III c. Invarianza culturale e sociale
art. 30 1c - DOC-DOCG Chianti Classico
1. Il territorio ricompresso entro la perimetrazione del DOC Chianti classico costituisce rilevante fattore identitario locale sotto il profilo culturale, ambientale, storico e economico ed è pertanto individuato come invariante strutturale del territorio.
2. L'area del Chianti Classico è distinta in cartografia con apposito simbolo grafico alla tav. PR05 in scala1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - le pratiche agricole di coltivazione della vite definite in sede disciplinare;
- - l'equilibrio storicamente determinato tra gli areali della viticoltura quelli delle altre forme tradizionali di coltivazione;
- - i luoghi e i toponimi esplicitamente riferiti all'appartenenza al Chianti Classico.
art. 31 2c - DOC-DOCG Bianco Valdichiana
1. Costituisce invarianza di rilevanza ambientale, paesistica e storico culturale come i fattore di rilevanza economica produttiva e sociale.
2. Costituisce elemento della rete nazionale di valorizzazione economica, produttiva e sociale.
3. Sono elementi di invarianza:
- - i principi statutari dell'associazione
- - le sedi dell'associazione in edifici qualitativamente idonei
- - il sostegno della pubblica amministrazione ai valori e le iniziative dell'associazione.
art. 32 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
1. Le manifestazioni tradizionali quali feste periodiche, sagre e mercati, costituiscono un forte fattore di identità della società locale e definiscono profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio-economici contemporanei.
Il mercato costituisce altresì un significativo e ricorrente momento di confronto e di discussione della società locale sui temi strategici dello sviluppo del territorio.
2. Sono elementi di invarianza:
- - la periodicità delle manifestazioni;
- - la centralità e la rilevanza quantitativa e qualitativa degli spazi dedicati;
- - le attività culturali connesse;
- - il ruolo dell'Amministrazione comunale;
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza amministrativa ed economica, e oggetto di valorizzazione negli elementi della tradizione.
Il Regolamento Urbanistico definisce l'assetto delle aree destinate anche in relazione alla localizzazione ed alle esigenze organizzative della manifestazione e disciplina la realizzazione di eventuali strutture edilizie di supporto.
4. In particolare il Regolamento Urbanistico disciplina l'utilizzazione di spazi dedicati alla commercializzazione delle produzioni agroalimentari locali, ivi comprese quelle di cui al successivo art. 33. I criteri di localizzazione e dimensionamento di tali spazi devono essere coerenti con i presupposti economici e aziendali della cosiddetta filiera corta.
art. 33 4c - Chianina
1. La valorizzazione della razza chianina costituisce, oltre che un valore economico, un forte fattore d'identità della società locale e definisce profili di continuità tra la tradizione rurale del passato e gli scenari socio economici contemporanei.
2. Sono elementi di invarianza:
- - la centralità e la rilevanza qualitativa e quantitativa degli allevamenti;
- - le manifestazioni e attività didattiche/culturali connesse.
Titolo II Criteri di Uso e Tutela del Patrimonio Territoriale
Capo I Territorio rurale
art. 34 Territorio rurale
1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 48 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. PR06 in scala 1/20.000
2. All'interno del territorio di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/05 e la disciplina del capo M delle norme del PTC. Il territorio rurale è interamente caratterizzato da "Zone con prevalente funzione agricola" e all'interno del suo perimetro sono individuate "Persistenze di paesaggio agrario" e il "Parco delle fornaci".
3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, è consentito il recupero della intera s.u.l. esistente. La superficie delle unità abitative ottenute oltre quelle esistenti deve essere computata a detrarre dalla s.u.l massima ammissibile residenziale della UTOE in cui ricadono.
4. Il passaggio dalla funzione non agricola, di annesso agricolo e non residenziale di edifici esistenti nell'ambito territoriale di cui al presente articolo mediante frazionamento dell'unità edilizia, verso la funzione residenziale può avvenire per s.u.l. medie minime maggiori o uguali a mq 70, nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal Regolamento Urbanistico coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera s.u.l. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art.79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:
- - incrementi di superficie utile abitabile e di volume;
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
Gli interventi di cui al presente comma si applicano anche al Patrimonio edilizio presente al1954 di cui all'art.14, previa verifica a seguito della rilevazione a mezzo schedatura puntuale di cui al comma 3 del medesimo art. 14.
5. Nel caso di annessi agricoli costituenti unità edilizie distinte, il passaggio verso la funzione residenziale può avvenire per s.u.l. maggiori o uguali a mq 45, esclusivamente a patto che siano mantenute quale pertinenza, e con le stesse destinazioni d'uso, le aree originariamente computate per la realizzazione dell'edificio relativamente agli interventi di cui alla Delibera Consiglio Comunale nº 53/98 e successive modifiche. Il cambio di destinazione potrà avvenire nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal Regolamento Urbanistico coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera s.u.l. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art.79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:
- - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione dei collegamenti verticali;
- - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
- - modifiche alla sagoma del fabbricato;
- - incrementi di superficie utile e di volume;
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
Infine, in caso di trasformazione di tali annessi in abitazione, ferma restando l'impossibilità di realizzare monolocali, sui terreni di pertinenza dell'edificio sarà vietata la realizzazione di nuove costruzioni.
6. Nei casi in cui la destinazione residenziale sia ottenuta mediante interventi di cui alla lettera d) comma 2, art.79 L.R. 1/2005, la s.u.l. esistente eccedente mq. 250 al netto di quella recuperata con le modalità di cui al comma precedente, è recuperabile nella misura massima del 30% fino ad una trasformazione massima risultante di mq. 1.250 di s.u.l.. E' fatto obbligo del mantenimento del sedime esistente o dell'accorpamento ad un sedime esistente. Per s.u.l. esistenti complessivamente uguali o superiori a mq. 250/500, l'intervento è soggetto a Piano di recupero.
Il passaggio dalla funzione agricola verso quella residenziale può avvenire per s.u.l. maggiori o uguali a mq.70.
7. La s.u.l. delle unità abitative ottenute attraverso gli i interventi di cui al presente articolo, deve essere computata a detrarre dalla s.u.l. residenziale massima ammissibile relativa alla UTOE in cui ricadono.
8. Nel caso che il cambio di destinazione riguardi il passaggio a funzione turistico ricettiva, e pubblici esercizi, valgono i medesimi criteri e parametri di cui al presente articolo, con l'elevazione del limite massimo di s.u.l. risultante a mq. 2.000. Il numero di posti letto ricavati è computato a detrarre dal nº massimo ammissibile relativo alla UTOE in cui ricadono; nel caso valgono le stesse modalità del comma 6. Nel caso di attività turistico-ricettive e di pubblici esercizi, gli edifici esistenti in cui tali attività si esercitano, possono essere ampliati una tantum nella misura del 10% compatibilmente con le categorie di intervento e con le destinazioni d'uso ammissibili. Tale intervento è assoggettato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che garantisca il mantenimento della funzione per un periodo non inferiore a 10 anni.
9. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.21 del P.I.T., nonché alle ulteriori condizioni fissate dalle presenti norme, con particolare riferimento al divieto di prevedere le tipologie insediative riferibili a lottizzazioni destinate alla residenza urbana
10. Per il territorio rurale si recepisce la tav P05-08 e la disciplina del capo M delle norme del PTCP.
art. 35 Zone con prevalente funzione agricola
1. Sono considerate tali le parti di territorio la cui connotazione paesistica, ambientale, insediativa ed economica sia legata storicamente ed attualmente alla attività di coltivazione dei suoli ed in cui a tale attività se ne siano affiancate o integrate altre di natura extragricola che ne hanno in parte mutato la ragione economica ed insediativa. Entro tali aree le attività agricole e quelle ad esse collegate costituiscono la modalità principale di gestione del territorio comunale nonché, con le limitazioni e prescrizioni di cui alle presenti Norme, strumento di tutela e conservazione dei caratteri paesistici consolidati e di sostegno ai redditi agricoli.
2. All'interno di tali aree, perimetrate in cartografia alla tav. PR06 in scala 1/20.000, il Regolamento Urbanistico può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:
- - coltivazione dei terreni;
- - pascolo;
- - zootecnia ed allevamenti minori;
- - selvicoltura e raccolta prodotti del bosco;
- - attività faunistico venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
- - conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed attività direttamente connesse;
- - residenza agricola in edifici esistenti;
- - annessi agricoli
- - residenza in edifici esistenti;
- - agriturismo in edifici esistenti;
- - motorietà e tempo libero in connessione con le risorse ambientali, storiche, insediative, culturali ed alimentari esistenti;
- - ospitalità extralberghiera in edifici esistenti;
- - ospitalità alberghiera in edifici esistenti idonei a norma di legge e con apposite garanzie circa il mantenimento della destinazione d'uso;
- - reti ed impianti tecnologici, nel rispetto di criteri di compatibilità paesistico-ambientale;
- - attività in edifici esistenti che siano compatibili con l'assetto di area agricola;
- - attività pubbliche o di interesse pubblico.
3. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici e la nuova edificazione all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi Territoriali e per le U.T.O.E.. Sono fatte salve in particolare le prescrizioni di cui all'art.24.
4. Il Regolamento Urbanistico attua, all'interno di tali aree, ulteriori distinzioni ai fini di specifiche prescrizioni per gli interventi di tutela paesaggistica, riqualificazione ambientale e trasformazione urbanistico-edilizia, nel rispetto delle vigenti norme regionali per le zone a prevalente funzione agricola. La dimensione media minima a destinazione residenziale agricola, sia in caso di recupero che di frazionamento, non può essere inferiore a mq. 70 di S.U.L..
5. Il Regolamento Urbanistico procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili. Il Regolamento Urbanistico definisce altresì i casi tipologici e i limiti dimensionali di annessi agricoli il cui recupero a fini abitativi o ricettivi non può dare luogo a più di una unità.
6. All'interno di tali aree:
- - è vietata ogni nuova costruzione stabile di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla successiva lettera b), nonché la utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso ad operazioni di carattere transitorio;
- - è consentita la realizzazione di impianti tecnologici per pubblica utilità, e annessi agricoli stabili di cui sia dimostrata la necessità in Programmi di Miglioramento Agricolo-Ambientale nei limiti e alle condizioni di cui alle presenti norme;
- - sono consentiti gli interventi e gli ampliamenti nei limiti e alle condizioni stabilite dal Regolamento urbanistico ai fini abitativi e delle attività integrative di cui all'art.36 Le caratteristiche qualitative e quantitative di detti ampliamenti saranno definite nel quadro del R.U. in conseguenza della schedatura del patrimonio edilizio di cui all'art. 14, esteso all'intero patrimonio esistente.
7. Le costruzioni di cui al comma precedente lettera b) sono consentite quando ricorrano le seguenti condizioni:
- - le superfici di cui all'art. Q8 del PTCP mantenute in produzione devono riguardare sia il vigneto e frutteto in coltura specializzata che l' oliveto in coltura specializzata e almeno una delle due deve raggiungere il minimo prescritto ai fini edificatori;
- - la seconda delle colture indicate all'alinea precedente deve coprire almeno il 20% della prima costituente minimo.
8. Tutte le nuove costruzioni di cui al comma 6 punto b), devono osservare le regole insediative e costruttive consolidate nell'ambito di riferimento specificate dal R.U. nei seguenti aspetti:
- - posizionamento e allineamento nei confronti della maglia stradale;
- - allineamento e orientamento planoaltimetrico nei confronti della morfologia del suolo;
- - altezze;
- - materiali e paramenti murari;
- - materiali e forma delle coperture.
9. Le cantine sono di norma interrate almeno su tre lati. Le parti destinate alla commercializzazione, pubblicizzazione, ricerca e amministrazione possono essere fuori terra nella misura massima di mq. 1000 di S.U.L.
art. 36 Attività integrative
1. Si intendono per attività integrative ai sensi dell'art. 39 comma 1 e 2 della L.R. 1/2005 le attività commerciali, artigianali e di servizio esercitate all'interno di fabbricati preesistenti, salvo il caso di strutture precarie per attività integrative di servizio che per le modalità di esercizio non alterano la connotazione rurale del territorio. Esse non snaturano ma contribuiscono alla valorizzazione del carattere rurale del territorio stesso e consentono ulteriori occasioni di reddito per la popolazione, favorendone la permanenza.
2. Si considerano tali:
- - le attività integrative commerciali: vendita di prodotti legati alle tradizioni locali e più in generale all'attività agricola
- - attività integrative artigianali: quelle di modeste dimensioni che svolgano funzione di supporto e servizio alle attività agricole o mestieri tradizionali il cui esercizio non comporti impatti negativi in termini di rumore e di visibilità rispetto all'ambiente circostante.
- - attività integrative di servizio: sono quelle svolte da un soggetto (persona fisica, associazione o società) che svolge attività di allevamento a scopo commerciale, addestramento e pensione per animali o servizi per attività didattico culturali e ricreative.
3. Le attività di cui al comma precedente con esclusione di quelle di servizio, potranno essere realizzate nelle proprietà che costituiscono aziende agrarie.
4. Per le attività integrative commerciali la dimensione massima del/i locali utilizzabili a tal fine (comprendente locale vendita più vani accessori) può raggiungere la dimensione massima di 110 mq.
5. Per le attività integrative artigianali si potranno adibire a tal scopo un massimo di 80 mq.
6. Per attività integrative di servizio i cui manufatti devono sottostare alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R, si hanno due casi:
- a) detenzione di animali (cavalli, cani) a scopo non agricolo e cioè: pensione, allevamento a scopo commerciale, allenamento ed addestramento. Si potranno realizzare le strutture necessarie per ospitare gli animali e gli accessori relativi (locali per alimenti, attrezzature, medicinali ecc...), dietro presentazione di un progetto che rappresenti le strutture, i materiali utilizzati (possibile sia legno che muratura tradizionale), specifica destinazione dei locali, eventuali sistemazioni a verde e accessori di corredo; il progetto sarà esaminato dalla commissione degli esperti in materia paesistica ed ambientale di cui all'art 41 comma 7 della L.R. 01/'05; necessaria la sottoscrizione di atto d'obbligo che attesti la loro eliminazione una volta venuto meno lo scopo per cui sono state edificate. Non si prevedono limiti del numero di animali, salvo il rispetto delle norme che regolano gli aspetti del benessere animale ed igienico sanitari
- b) sedi operative di soggetti che offrono servizi turistici quali guide turistiche, noleggio biciclette o simili: la superficie non potrà superare i 60 mq anche mediante strutture precarie di nuova edificazione.
7. Non è consentita la realizzazione di cantieri e depositi di materiali collegati e non alle attività sopra descritte, salvo piccoli stoccaggi provvisori di merce o materie prime.
8. Il recupero degli edifici dovrà essere condotto assicurando il mantenimento dell'equilibrio storicamente consolidato del territorio.
9. Il presentatore della domanda di autorizzazione per l'ottenimento di licenza per attività integrative dovrà presentare un programma di interventi relativi all'area circostante il fabbricato o comunque da realizzare nella zona su cui insiste il fabbricato. Non è prestabilita la dimensione minima di tale territorio: sarà l'Ufficio Tecnico Comunale e gli esperti della Commissione di tutela ambientale che dovranno valutare l'entità e la valenza degli interventi, i quali potranno essere realizzati anche su proprietà di terzi. L'impegno a realizzare tali interventi sarà fissato in un atto unilaterale d'obbligo, che sarà sottoscritto dal richiedente e dall'eventuale terzo proprietario dei terreni su cui ricade l'intervento, per autorizzazione; nell'atto saranno fissati i tempi di realizzazione, l'arco temporale di impegno al mantenimento delle opere e le tecniche che saranno adoperate per la realizzazione delle opere. L'inadempiente sarà costretto a risarcire una somma corrispondente al valore delle mancate opere di miglioramento ed il fabbricato tornerà ad assumere destinazione agricola.
10. Si considerano idonei a supportare la richiesta di autorizzazione per attività integrative tutti quegli interventi di miglioramento fondiario che abbiano per scopo la regimazione idraulico agraria, la manutenzione di segni di valenza storica o architettonica come vecchie sedi stradali, muretti, fontanili ecc..., il mantenimento di vecchi oliveti la cui coltivazione non è più conveniente, la realizzazione ed il mantenimento di fonti trofiche per la fauna selvatica quali colture a perdere ed impianto di frutti eduli e la realizzazione ed il mantenimento di punti d'acqua, la realizzazione di siepi e filari alberati, il recupero di frane, aree degradate e la manutenzione straordinaria di viabilità vicinale di interesse pubblico, secondo indicazioni fornite dall'Amm.ne Comunale nel Regolamento urbanistico.
11. Il Regolamento urbanistico a seguito della schedatura del patrimonio edilizio esistente, definisce condizioni, limiti quantitativi e criteri tipologici e costruttivi per gli immobili da destinare alle attività di cui al presente articolo.
art. 37 Bonifiche agrarie
1. Le Bonifiche agrarie sono un complesso di lavorazioni effettuate con idonei mezzi meccanici, progettate al fine di migliorare in maniera sostanziale e permanente le proprietà fondiarie, intervenendo per correggere fattori negativi quali eccessiva pendenza, presenza di scheletro affiorante, ristagno idrico, smottamenti ecc... Si differenziano dalle lavorazioni agrarie straordinarie, quali il livellamento e lo scasso, per essere caratterizzate da un complesso di operazioni meccaniche che hanno per conseguenza la modifica dell'orografia dei luoghi e/o dell'assetto idrogeologico e che comportano la valorizzazione economica del fondo.
2. Le bonifiche sono approvate dall'Amministrazione Comunale mediante presentazione di uno specifico "progetto di bonifica agraria redatto ai sensi della L.R. 78/98 art.36 (Bonifiche agrarie, invasi irrigui e movimenti di terra in genere)" che sarà redatto e firmato da tecnici abilitati in materia di geologia/geotecnica, agronomia e pedologia e da redigere secondo uno schema definito nel Regolamento Urbanistico. Nel progetto sarà evidenziata la situazione pre e post miglioramento mediante idonea relazione illustrativa contenente computi metrici e valutazioni estimative che dimostrino l'effettività del miglioramento dal punto di vista economico, e adeguate planimetrie e sezioni che illustrino i movimenti di terreno, le sistemazioni e quanto altro previsto, sino alla sistemazione finale. Nella relazione sarà altresì prevista la eventuale destinazione o provenienza dei terreni da asportare e/o da introdurre nei luoghi oggetto di bonifica, anche ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
3. Tali progetti saranno comunque esaminati dalla Commissione comunale degli esperti in materia ambientale a prescindere dalla presenza di vincoli territoriali sul terreno ove ricade il progetto e saranno altresì sottoposti all'esame degli altri uffici competenti nel caso di presenza di specifici vincoli (idrogeologico - forestale, paesaggistico, archeologico...).
4. Per ottenere il nulla osta ad eseguire la bonifica agraria dovrà essere presentata dal richiedente la bonifica una fideiussione dell'importo almeno pari al complesso di lavori da effettuare, sulla base del computo metrico estimativo di cui alla relazione, a garanzia del ripristino dei luoghi in coerenza al progetto approvato.
5. Le bonifiche potranno essere realizzate solo nelle aree ad esclusiva funzione agricola e non potranno interessare superfici classificate a bosco secondo la L.R. 39/2000; solo nel caso in ciò sia reso obbligatorio da situazioni da giustificare in relazione, potrà interessare porzioni molto ridotte di bosco; in tal caso sarà osservato il criterio del rimboschimento compensativo di cui alla L.R. forestale citata e relativo Reg.to di attuazione.
art. 38 Annessi agricoli
1. La nuova edificazione di annessi agricoli costituenti pertinenze dei fondi agricoli degli IAP, è soggetta alle disposizioni dell'art. 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R, ed è consentita previa dimostrazione della impossibilità di recuperare a tal scopo edifici esistenti.
2. I nuovi volumi dovranno essere realizzati preferibilmente in aderenza e comunque nelle aree adiacenti agli edifici esistenti, salvo in caso di mancanza di edifici preesistenti o impedimenti tecnici (mancanza di spazio, pericolosità, esigenze funzionali...). In ogni caso sarà individuata una collocazione, una tipologia ed una colorazione che tenga conto degli assetti consolidati del luogo, da precisare in sede di regolamento urbanistico.
3. Il riuso di volumi al fine di realizzare annessi agricoli è sempre consentito, anche in caso di ritorno all'uso agricolo di volumi in precedenza deruralizzati od utilizzati per attività complementari o connesse quali agriturismo od altri.
art. 39 Annessi rurali a servizio di fondi condotti da soggetti diversi dagli I.A.P.
1. Il R.U. consente l'edificazione di annessi rurali nei fondi condotti da soggetti diversi dagli I.A.P. nel rispetto delle disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, nº 5/R.
2. Il R.U. definisce i requisiti tecnico-costruttivi di tali annessi nonché gli ulteriori parametri di cui all'art. 41 comma 5 della L.R. 1/2005 ed all'art. 6, commi 3 e 4 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R. 1/2005, nº 5/R.
3. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo aventi dimensione massima di S.U.L. pari a mq. 30 alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo:
- Sup. Minima mq. 10.000 vigneto, frutteto e orto;
- Sup. Minima mq. 20.000 oliveto;
- Sup. Minima mq. 40.000 seminativo
4. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo aventi dimensione massima di S.U.L. pari a mq. 18 alle seguenti condizioni e fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo:
- Sup. Minima mq. 5.000 vigneto, frutteto e orto;
- Sup. Minima mq. 10.000 oliveto;
- Sup. Minima mq. 20.000 seminativo
5. Il R.U. esclude dal computo di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo le aree boscate, mentre vi ricomprende gli eventuali volumi preesistenti ove mantenuti.
6. Per fondi con diverso ordinamento colturale la superficie minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale ad uno la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici dei terreni di ciascuna qualità colturale per le relative superfici minime previste.
7. Il R.U. disciplina la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo nell'ipotesi di fondi suddivisi su più appezzamenti.
8. Il R.U. non consente la realizzazione degli annessi di cui al presente articolo quali locali interrati.
art. 40 Strutture per le pratiche sportive ed il tempo libero
1. Le strutture per la pratica sportiva ed il tempo libero (piscine, campi da tennis, campetti per pallavolo, calcetto ecc.) sono quelle realizzate da privati per consentire esercizio di pratiche sportive e ludiche sia private che per attività agrituristiche ed integrative, compresi gli eventuali volumi tecnici indispensabili per garantire il funzionamento delle strutture medesime.
2. Per garantire un corretto inserimento nel contesto territoriale e paesaggistico dovranno essere osservati i seguenti criteri:
- - potranno essere effettuati movimenti di terra molto limitati, da evidenziare dettagliatamente nel progetto;
- - le recinzioni delle strutture saranno schermate con siepi composte da specie caratteristiche che dovranno essere precisate nella relazione progettuale;
- - i materiali costruttivi dovranno essere puntualmente descritti ed identificati sia nella relazione che negli elaborati grafici di progetto;
- - a supporto delle strutture è consentita la costruzione dei soli volumi tecnici nella misura necessaria allo scopo, che, quando possibile, dovranno essere interrati;
- - i materiali con i quali verranno realizzate le pavimentazioni esterne dovranno integrarsi con il contesto circostante e le pavimentazioni stesse dovranno essere limitate allo stretto necessario.
- - saranno ubicate nelle vicinanze di fabbricati
- - l'acqua da utilizzare per le piscine non dovrà essere captata né dall'acquedotto né da falde idro - potabili e dovrà essere documentato l'autonomo approvvigionamento idrico.
- - l'ubicazione, nonché la forma delle vasche dovranno essere scelti con l'obiettivo di arrecare il minore impatto visivo possibile.
3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo non sono consentiti nelle aree di cui agli artt. 11, 21, 22, 23, 24, 28, 29. Il Regolamento Urbanistico definisce i casi in cui gli interventi di cui al presente articolo non sono consentiti con riferimento alle altre Invarianti strutturali.
4. Coerentemente agli indirizzi di cui all'art.24 del PIT ed alle relative prescrizioni di cui all'art.25, la realizzazione di tali impianti e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi
art. 41 Sistemazioni esterne
1. Per sistemazioni esterne si intendono alcune opere realizzate sui fabbricati o nelle aree di pertinenza degli stessi con la funzione di rendere più agevole e/o funzionale la loro accessibilità e fruizione: recinzioni, staccionate, marciapiedi, pavimentazioni delle resedi, muretti di recinzione, tettoie poste su facciate di edifici, volumi tecnici a protezione di impianti tecnologici.
2. Le sistemazioni esterne definite ai sensi del comma 1 sono consentite ovunque in linea di principio, salvo vincoli di altra natura (paesaggistico, idrogeologico...) e si potranno realizzare tenendo in considerazione i caratteri del paesaggio tradizionale ed evitando l'utilizzo di elementi estranei.
3. Per realizzare tali opere dovrà essere presentato un progetto comprendente lo schema delle opere e la descrizione dei materiali usati, nonché adeguata rappresentazione cartografica e fotografica del luogo e del contesto in cui si inserisce. Il progetto, a prescindere dall'eventuale altro esame da parte dei competenti uffici in caso di esistenza di vincolo territoriale (idrogeologico, paesaggistico ecc...), sarà sottoposto al giudizio della Commissione degli esperti in materia paesaggistica ed ambientale del Comune, che valuteranno caso per caso la congruità dell'opera rispetto al contesto, nel rispetto dei materiali e dei criteri che saranno specificati nel Regolamento urbanistico.
art. 42 Piano di miglioramento agricolo ambientale (P.M.A.A.)
1. Le aziende potranno presentare PMAA se caratterizzate da superfici minime fondiarie superiori a:
- - 0,8 ha per colture orto-floro-vivaistiche specializzate, riducibili a 0,6 ha quando almeno il 50% delle colture è protetto in serra;
- - 3 ha per vigneti e frutteti in coltura specializzata;
- - 4 ha per oliveto in coltura specializzata e seminativo irriguo;
- - 6 ha per colture seminative, seminativo arborato, prato, prato irriguo;
- - 30 ha per bosco ad alto fusto, bosco misto, pascolo, pascolo arborato e castagneto da frutta;
- - 50 ha per bosco ceduo e pascolo cespugliato.
Non sono ammesse le deroghe di cui al comma 2 art. Q8 del PTCP per gli annessi. Proprietà non costituenti azienda agricola perché con superfici minime fondiarie inferiori ai sopra indicati indici o di cui comunque siano titolari soggetti non imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 C.C. , potranno realizzare annessi se in possesso dei requisiti di cui all'art. 44.
2. I PMAA da presentare dovranno essere compilati secondo i "modelli" predisposti dall'Amm.ne Prov.le di tipo "B" (ordinario) oppure di tipo "A" (semplificato) nel caso in cui ricorrano i requisiti di cui all'art. Q3.3 del PTCP.
3. Il programma individua gli obiettivi economico/strutturali da conseguire, descrive la situazione attuale, gli interventi agronomici ed ambientali, gli interventi edilizi, fasi e tempi di realizzazione, secondo le indicazioni dei commi che seguono.
4. Descrizione dello stato attuale sarà rappresentata nei modelli di cui al comma 2 specificando:
- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche ed economiche dell'azienda con gli ordinamenti colturali/produzioni zootecniche, le produzioni unitarie e complessive conseguite;
- b) la descrizione degli edifici presenti con relativa ubicazione, volumetria complessiva e superficie utile, tipologia, caratteristiche costruttive, condizione manutentoria ed utilizzazione;
- c) l'individuazione degli edifici aziendali ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità economiche e strutturali di cui al programma;
- d) la disponibilità di manodopera con dettaglio sul numero e sulla natura giuridica degli addetti alla conduzione aziendale ed il loro impegno in ore lavorative;
- e) il fabbisogno aziendale di manodopera la cui quantificazione dovrà essere sviluppata nei calcoli per singola coltura (o specie animale allevata) evidenziando maggiorazioni dovute a situazioni specifiche ed eventuali aggiunte per attività imprenditoriale, manutenzioni di attrezzature e fabbricati, tutela e valorizzazione ambientale;
- f) la consistenza delle dotazioni aziendali, degli impianti e delle infrastrutture;
- g) le emergenze di valenza ambientale, paesaggistica e storica presenti sulla superficie aziendale ed in particolare:
- - boschi
- - formazioni lineari arboree ed arbustive;
- - alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- - alberi monumentali di cui all'articolo 8 della L.R. 8 novembre 1982, nº 82;
- - formazioni arboree d'argine di ripa o di golena;
- - corsi e punti d'acqua naturali o artificiali;
- - rete scolante;
- - particolari sistemazioni agrarie quali muretti a secco, terrazzamenti o ciglionamenti:
- - manufatti di valore paesaggistico e/o storico;
- - viabilità rurale di pregio.
- - peculiari caratteristiche del suolo e del sottosuolo (calanchi, grotte, sorgenti, frane e smottamenti, pozzi ecc..)
- - vincoli paesaggistico - ambientali
5. Descrizione degli interventi programmati sarà rappresentata nei modelli di cui al comma 2 specificando:
- a) ordinamenti colturali/produzioni zootecniche programmati e produzioni unitarie previste, evidenziando le eventuali modifiche rispetto alla situazione attuale;
- b) eventuali attività programmate connesse a quelle agricole ed il loro rapporto con le tipologie e le caratteristiche produttive aziendali;
- c) gli eventuali interventi di tutela ambientale a difesa del suolo, per il mantenimento delle sistemazioni agrarie aventi rilevanza paesaggistica e delle risorse ambientali esistenti;
- d) gli eventuali interventi mirati all'incremento della diversità e complessità ambientale;
- e) la disponibilità di manodopera distinta per tipologie di soggetti coinvolti nella attività aziendale;
- f) il fabbisogno di manodopera espressa in ore/lavoro, nonché di impianti, infrastrutture e dotazioni aziendali, necessari per il raggiungimento degli obiettivi programmati. Anche in questo caso come per il precedente punto 3.a dovranno essere sviluppati i calcoli per l'ottenimento dei valori orari finali.
- g) la consistenza programmata delle dotazioni aziendali, di impianti fissi e infrastrutture;
- h) la descrizione puntuale degli interventi edilizi finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo ed al potenziamento delle strutture destinate al processo produttivo;
- i) la porzioni dell'azienda cui ciascun edificio è riferito individuata catastalmente;
- l) il dettaglio della tempistica e delle fasi di realizzazione del programma;
- m) i tempi e le fasi di realizzazione del programma che dovranno essere indicati correlando la realizzazione degli interventi agronomici e degli eventuali interventi ambientali con l'attuazione di quelli relativi agli edifici di nuova edificazione o con il mutamento della destinazione d'uso.
6. La relazione tecnico descrittiva di completamento al piano dovrà contenere la illustrazione dello stato dei luoghi, dei caratteri fondamentali dell'attività svolta, degli interventi programmati e delle motivazioni tecnico-economiche che hanno determinato le scelte e valutazioni di tipo agronomico. Nell'effettuare queste valutazioni si dovrà tenere conto del contesto territoriale in cui si trova l'azienda, anche ai fini degli aspetti paesistico ambientali e nel prospettare il futuro assetto ambientale si dovranno mettere in evidenza tutti gli aspetti agronomici e tecnico-gestionali (i caratteri pedologici, le lavorazioni dei terreni e le tecniche usate nelle lavorazioni stesse, gli accorgimenti adottati al fine di migliorare e/o mantenere la fertilità dei suoli, le successioni colturali, le problematiche relative alla irrigazione, le sistemazioni esistenti e operazioni previste per il loro mantenimento e/o ripristino, le formazioni boschive e gli interventi che verranno attuati per il loro miglioramento, compresa la descrizione dei criteri di intervento per eventuali rimboschimenti, il recupero di aree degradate, la frammentazione o polverizzazione della proprietà e le eventuali azioni che si intendono intraprendere al fine di rendere più razionale l'assetto fondiario). Il programma deve essere firmato da professionista abilitato e presentato in cinque copie al Comune. Nel R.U. sarà specificato il limite dimensionale oltre il quale il programma assume valore di piano attuativo con gli elaborati di corredo necessari.
7. Parametri paesistico-ambientali
Nella redazione e valutazione dei P.M.A.A. si seguiranno i seguenti criteri, parametri e indirizzi:
- a) Ubicare gli interventi proposti nel rispetto della maglia territoriale e poderale esistente e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio.
- b) Localizzare e configurare i nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti.
- c) Adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell'intorno e del più ampio contesto ambientale.
- d) Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in rapporto al sistema delle acque superficiale sotterranee in base alla rete scolante e più in generale in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico.
- e) Ottimizzare l'inserimento nel contesto paesistico e nel sistema delle emergenze storico-artistiche.
8. Documentazione di corredo
Quale allegati del PMAA dovranno figurare:
- a) la superficie aziendale rappresentata su planimetria catastale in scala adeguata (1:2.000 o 1:4.000 o 1:5.000 o 1:10.000), in relazione alla dimensione aziendale, che comunque garantisca la agevole lettura delle particelle e riporti i confini di foglio; sulla carta saranno riportati gli usi effettivi del suolo e saranno ubicati gli interventi in programma. Sarà altresì precisata la porzione di azienda da vincolare nel caso in cui si proponga un vincolo parziale.
- b) la superficie aziendale rappresentata su C.T.R. in scala 1:5.000 o 1:10.000 su cui saranno ubicati gli interventi in programma e su carta in scala 1:25.000.
- c) visura catastale aggiornata;
- d) eventuale contratto di affitto e titolo di proprietà nel caso in cui l'intestatario della visura non sia corrispondente;
- e) per figure giuridiche, documenti attestanti la titolarità;
- f) elaborato planivolumetrico relativo alla consistenza dei fabbricati aziendali esistenti e di quelli oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione unitamente ad una tabella riassuntiva con denominazioni, destinazioni d'uso, riferimenti catastali, superfici e volumi degli stessi.
9. Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale
Sono elementi di particolare tutela del territorio:
- - le formazioni lineari arboree ed arbustive non colturali;
- - le alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- - gli individui arborei a carattere monumentale di cui all'Art. 8 della LR 8.11.82 nº 82;
- - le formazioni arboree di argine o di golena;
- - i corsi d'acqua naturali o artificiali;
- - la rete scolante artificiale principale;
- - particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti o ciglionamenti;
- - manufatti aventi valore paesaggistico, storico e/o testimoniale censiti dal PTC o dagli Enti pubblici territoriali;
- - la viabilità rurale esistente.
- - geomorfe a biancane oppure a calanchi.
10. Saranno considerati interventi di miglioramento fondiario per la tutela e la valorizzazione paesaggistico-ambientale quelli tesi a:
- - Eliminare ogni forma di degrado architettonico, paesaggistico ed ambientale
- - Ripristinare o adeguare le infrastrutture esistenti
- - Introdurre opere di difesa idrogeologica (dissesti, falde, sorgenti etc.), dal fuoco e da altri fattori di rischio
- - Ottenere una corretta regimazione idraulica e un efficace smaltimento dei reflui e dei rifiuti
- - Introdurre schermature arboree e arbustive a integrazione degli interventi edilizi costituite da specie autoctone e naturalizzate caratteristiche, non esotiche oltreché salvaguardare le strutture vegetazionali più rilevanti anche con specifici interventi di recupero (castagneti, leccete, biotopi etc.). Limitare l'espansione di specie indesiderate ed invadenti quali pino marittimo, pini americani, ailanto, acacia, eucaliptus.
- - Salvaguardare e ripristinare strutture storiche e architettoniche significative del paesaggio agrario (antichi tracciati viari, fonti, seccatoi, muri a retta, alberature e vegetazione di interesse storico e paesaggistico e delle vecchie piantate residue nei seminativi.
- - Ottimizzare l'inserimento dei manufatti in riferimento alla morfologia del suolo e alla viabilità rurale esistente
- - Realizzare sistemazioni agrarie congruenti con quelle caratteristiche dell'intorno; in particolare saranno evidenziati gli interventi di ripristino e manutenzione di sistemazioni agrarie tendenti a mantenere e/o migliorare la stabilità dei versanti e più in generale la regimazione idraulica, nonché alcune sistemazioni tipiche (lunettamenti, gradonamenti, terrazzamenti od altro)
- - Migliorare le condizioni ambientali per la fauna selvatica, anche in relazione ad interventi entro le aziende faunistiche oppure concertati con gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o con gli organismi di gestione delle zone a divieto di caccia (parchi, riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura) e la realizzazione di elementi della Infrastrutturazione ambientale utili all'incremento della biodiversità quali il mantenimento di aree incolte.
In particolare si deve tenere conto dei miglioramenti ambientali indicati nella normativa dei sistemi e subsistemi ambientali.
Si indica come miglioramenti da adottare nel caso di boschi: il miglioramento tramite recupero dei castagneti da frutto (nel sistema dei boschi); la realizzazione e/o il recupero di punti d'acqua anche di ridotta entità utili alla fauna selvatica;
11. Per i fabbricati rurali che dovessero mutare la destinazione d'uso si dovrà garantire, il mantenimento di un'area di pertinenza che non determini una evidente discontinuità con il territorio circostante e con il contesto paesaggistico in cui il fabbricato è inserito. A tal fine l'area da deruralizzare sarà individuata evitando il frazionamento di porzioni di terreno lungo linee che comportino la modifica della maglia agraria (interruzione di linee di confine marcate con elementi vivi o morti - alberature, muri a secco, strade-, oppure di siepi e filari alberati preesistenti, nonché della rete idrografica minore), evitando il movimento terra che crei una discontinuità rispetto all'andamento orografico del territorio circostante, realizzare eventuali sistemazioni a verde solo con specie arbustive ed arboree caratteristiche della zona. Mediante sovrapposizione di carta dell'uso attuale del suolo con le carte catastali recenti e passate (Catasto Leopoldino) si dovrà verificare che sia rispettato - se del caso ricostruendolo - il disegno consolidato dell'area circostante l'episodio edificato.
art. 43 Boschi e specie forestali
1. Oltre al rinvio alle Leggi nazionali e regionali ed alle norme provinciali al riguardo, si fa presente in particolare che per le specie arboree forestali presenti nei campi (piante camporili), in particolare le specie quercine, qualora si volesse intervenire al fine di ridurne la presenza per operazioni di sistemazione dei terreni, oltre a quanto previsto dalla normativa provinciale ai fini del vincolo idrogeologico e forestale, dovrà essere presentata al Comune la seguente documentazione:
- - relazione con descrizione della consistenza e dello stato delle specie arboree presenti nell'area di intervento, delle piante che si intendono eliminare, delle piante che si intendono trasferire, delle nuove piante che si intendono mettere a dimora;
- - foto illustrative dell'area e delle pinete presenti;
- - planimetria a corredo della relazione in scala da 1:5.000 a 1: 2.000 con ubicazione delle piante allo stato attuale e di quelle da trasferire o da mettere a dimora ex novo.
Tale documentazione sarà esaminata dalla Commissione degli esperti, per la relativa autorizzazione.
2. Sono favorite tutte le operazioni colturali e di sistemazione idraulico agraria che comportano il recupero dei castagneti da frutto.
3. Nei piani di taglio e nelle pratiche autorizzative relative ai boschi di conifere si dovrà favorire l'affermazione delle latifoglie spontanee favorendo la loro rinnovazione, nelle formazioni ove si riscontrano le caratteristiche idonee a tale operazione di miglioramento e rinaturalizzazione.
4. Il Comune di Sinalunga tutela gli alberi monumentali e gli alberi di rilievo di cui alla tav. PR05 in scala 1/10.000 e quelli che dovessero essere in seguito segnalati e classificati nell'elenco che sarà istituito con il Regolamento urbanistico, che dovrà prevedere una scheda di rilievo con le caratteristiche della pianta e le misure per la sua conservazione. Tali piante saranno segnalate per l'inserimento negli elenchi di cui alla L.R. 60/'98.
5. In tali aree il Regolamento Urbanistico può ammettere gli interventi connessi con le seguenti attività:
- - residenza agricola in edifici esistenti;
- - residenza non agricola in edifici esistenti;
- - governo del bosco e del sottobosco a fini produttivi;
- - raccolta dei prodotti del sottobosco nei limiti delle vigenti norme;
- - agricoltura e pascolo;
- - prevenzione dagli incendi;
- - prevenzione e riassetto idrogeologico e idraulico;
- - rimboschimenti e pratiche fitosanitarie;
- - motorietà ed esercizio del tempo libero;
- - attività faunistico-venatorie compatibili con la tutela dell'assetto faunistico;
- - manutenzione della viabilità minore e dei sentieri.
6.All'interno di tali aree sono vietati i seguenti interventi:
- - apertura di strade eccetto quelle di servizio alla silvicoltura ed alla tutela ambientale;
- - realizzazione di parcheggi, salvo limitate aree perimetrali per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico e/o per attività legate al tempo libero;
- - installazione di nuova segnaletica, di nuove linee di distribuzione di energia e di telecomunicazione che comportino modifiche significative della dotazione boschiva mediante il taglio di individui arborei adulti.
7. Il Regolamento Urbanistico individua all'interno di tali aree le eventuali parti da sottoporre a particolare disciplina al fine della valorizzazione del patrimonio boschivo nonché allo scopo di favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il recupero agricolo delle aree abbandonate ed il mantenimento di quelle intercluse.
8. Il Regolamento Urbanistico procede alla realizzazione e all'aggiornamento della schedatura del patrimonio edilizio, rurale e non, e detta norme specifiche sulle categorie di intervento e sulle destinazioni d'uso ammissibili.
9. Gli usi e le trasformazioni dei suoli e degli edifici all'interno di dette aree, in presenza delle invarianti strutturali, sono soggetti alle limitazioni previste dal Titolo I della Parte II delle presenti Norme, nonché agli ulteriori criteri ed indirizzi di cui alle disposizioni specifiche per i Sistemi e per le U.T.O.E.
art. 44 Costruzioni precarie, ricoveri per animali da cortile o detenuti a scopo amatoriale, serre
1 - COSTRUZIONI PRECARIE
Le costruzioni precarie sono quelle realizzate per specifiche esigenze produttive, con materiali leggeri solo ancorati a terra e privi di opere di fondazione, tali da non comportare effetti di trasformazione del suolo e del sottosuolo. Esse sono consentite previa comunicazione al Sindaco nella quale si specifichino le esigenze produttive, il tempo di utilizzazione del manufatto, le sue caratteristiche, la sua collocazione e l'impegno alla sua rimozione oltre i termini predetti e per un periodo comunque non superiore a 1 anno. La installazione di manufatti precari di cui al presente articolo è consentita alle condizioni e con le procedure di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R.
2 - RICOVERI PER CAVALLI E ANIMALI DA CORTILE DETENUTI A SCOPO AMATORIALE
- a) I ricoveri per cavalli detenuti a scopo amatoriale potranno essere realizzati previa presentazione di un progetto secondo uno schema che evidenzi le strutture da realizzare, la loro ubicazione ed i materiali costruttivi, senza tener conto delle superfici minime. Si dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
- - il materiale da costruzione sarà legno non colorato;
- - la eventuale recinzione sarà realizzata in paleria di castagno o altra essenza forte;
- - è consentita la realizzazione di box per il ricovero degli animali e dei locali per la rimessa delle attrezzature, la conservazione degli alimenti e dei medicinali e tettoie con struttura in legno; queste se coperte lamiera o altro materiale impermeabile dovranno avere all'esterno copertura in materiale vegetale (cannucce) o rete ombreggiante. Tali realizzazioni potranno ospitare sino a un massimo di 6 cavalli adulti
- - queste strutture saranno realizzate con l'impegno alla rimozione una volta venuta meno l'esigenza per cui sono state autorizzate.
- b) I ricoveri per animali da cortile e le cucce per cani, realizzati con appositi contenitori semplicemente appoggiati a terra, non sono soggette a autorizzazione né debbono essere comunicate. Sarà soggetta a DIA l'eventuale realizzazione di recinzioni in rete a maglia sciolta e paletti in ferro o legno per contenimento degli animali stessi.
In ogni caso le realizzazioni saranno improntate alla massima semplicità e decoro. E' assolutamente vietato il riuso come ricovero di animali di strutture o loro porzioni dismesse impropriamente riciclate nei contesti in oggetto (es. auto, roulottes, fogli di lamiera, coperture in onduline ecc.), come dal Regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della L.R.1/05, n.5/R. In merito alla collocazione dei canili sarà rispettata la vigente normativa igienico sanitaria.
3 - SERRE
Sono sempre consentite in aree non boscate, salvo diversa prescrizione delle singole unità e sub-unità di paesaggio. Si distinguono in:
- a) Strutture provvisorie o precarie quali piccoli tunnel o simili posti sulla fila di coltivazioni erbacee o su singole piante, nonché i tunnel poggiati a terra e con caratteristiche di precarietà ai sensi del precedente punto 1,
- b) Strutture permanenti quali serre in metallo, muratura, legname, materie plastiche, coperte con vetro o materie plastiche, ancorate permanentemente al terreno ed insistenti comunque sullo stesso sito per più annate agrarie. Potranno essere realizzate tramite l'approvazione di un P.M.A.A. da parte delle aziende agrarie o di uno schema per proprietà non costituenti aziende.
art. 45 Attività agrituristiche
1. Sono attività agrituristiche quelle disciplinate dalla L.R. 30/'03 e relativo Reg.to di attuazione 46/R - 2004 e succ. mod. e integr..
2. Ai sensi dell'art 12 comma 1 della LR 30/03 il limite massimo di posti letto per azienda è di 40 su tutto il territorio, tenendo conto che dal 31º al 40º posto letto sono realizzabili esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti. Tale limite è ulteriormente elevabile negli edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati nel regolamento urbanistico.
3. Ai sensi dell'art 13 comma 3 della LR 30/03 l'ospitalità in spazi aperti è consentita sul territorio comunale salvo diversa indicazione negli specifici subsistemi ambientali. Le aree di sosta per gli ospiti campeggiatori dovranno essere realizzate rispettando l'ambiente circostante, non alterando sensibilmente la morfologia dei luoghi (consentito solo un lieve spianamento dei terreni) ed evitando l'impianto di specie arboree ed arbustive esotiche a fini di ombreggiamento ed arredo.
art. 46 Persistenze di paesaggio agrario
1. Sono le parti del territorio comunale individuate di particolare valore storico testimoniale e paesaggistico dovuto ai forti caratteri di persistenza della trama fondiaria, delle utilizzazioni agricole del suolo, delle forme di appoderamento e di insediamento. Tali caratteri risultano dalla comparazione sistematica e analitica tra le configurazioni paesaggistiche desumibili dalla ricostruzione comprensiva del riporto delle Tavole Indicative del Catasto Toscano e gli analoghi elementi riconosciuti attraverso i documenti contemporanei.
Le persistenze di paesaggio agrario si distinguono in:
- a. di collina
- b. di pianura
- c. di corona dei centri
Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di collina:
- - Edifici e beni storico-architettonici
- - Patrimonio edilizio presente al 1954
- - Tracciati viari fondativi
- - Viabilità vicinale
- - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
- - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
- - Percorsi di eccezionale apertura visuale
Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di pianura:
- - Edifici e beni storico-architettonici
- - Patrimonio edilizio presente al 1954
- - Viabilità vicinale
- - infrastrutturazione ecologica
Sono invarianti caratterizzanti le persistenze di paesaggio agrario di corona dei centri:
- - Edifici e beni storico-architettonici
- - Patrimonio edilizio presente al 1954
- - Centri e nuclei storici
- - Tracciati viari fondativi
- - Viabilità vicinale
- - Spazi pubblici centrali
- - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
- - Percorsi di eccezionale apertura visuale
2. In quanto testimonianza viva di asseti paesaggistici durevoli, nelle aree di cui al comma 1 il Regolamento Urbanistico definisce apposita disciplina di tutela finalizzata a:
- - mantenere il valore documentale del paesaggio agrario;
- - consentire e favorire studi e ricerche sulle sistemazioni agrarie tradizionali;
- - consentire e favorire studi e ricerche sulle diverse specie vegetali arboree componenti del paesaggio agrario tradizionale;
- - favorire il ripristino dei coltivi del paesaggio mezzadrile;
- - costituire luoghi di interesse turistico appartenenti alla rete dei percorsi di interesse paesaggistico.
3. I PMAA delle aziende agrarie i cui terreni comprendano le aree di cui al comma 1 dovranno contenere dettagliate e impegnative indicazioni per il perseguimento degli obiettivi del presente articolo.
4. All'interno di tali aree vige la disciplina del capo M delle norme del PTC.
art. 47 Parco delle Fornaci
1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato peculiare di questo territorio che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.
2. Sono elementi di invarianza:
- - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
- - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica degli edifici;
- - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
- - la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio o autorizzazione all'escavazione e/o ripristino delle cave, anche in funzione delle indicazioni del PAERP.
4. Nell'ambito territoriale di cui al presente articolo il Regolamento Urbanistico disciplina gli interventi volti a forme esemplari di ripristino paesaggistico delle aree già soggette a escavazione, il parziale riutilizzo degli immobili con finalità documentarie e didattiche, l'inserimento di funzioni diverse, di ricettività legate ad attività formative e di ricerca, in accordo con l'Associazione Nazionale Città del Laterizio, finalizzate allo studio e allea realizzazione di produzioni di laterizio con caratteristiche di risparmio energetico e di bio architettura.
5. Sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente al 1954, sono individuati gli edifici non vincolati dal Titolo I del D.Lgs nº 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela.
Capo II Insediamenti
art. 48 Aree urbane e/o di interesse urbano
1. Sono le parti di territorio in cui la continuità e la densità dell'edificazione, insieme alla presenza di spazi pubblici ed attrezzature collettive ed al riconoscimento collettivo, configurano una modalità insediativa accentrata di tipo morfologico e qualitativo urbano. Tali aree sono perimetrate in cartografia alla tav. PR06 in scala 1/20.000.
All'interno delle aree di cui al comma 1 del presente articolo il Piano Strutturale e il successivo Regolamento Urbanistico in attuazione del Regolamento di attuazione dell'art.37, comma 3 della Legge Regionale 1/2005 garantisce:
- a) la dotazione di infrastrutture per la mobilità, parcheggi, verde urbano e di connettività urbana, percorsi pedonali e ciclabili, infrastrutture per il trasporto pubblico, arredo urbano ed altre opere di urbanizzazione primaria;
- b) la qualità e la quantità degli interventi realizzati per il contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo, il risparmio idrico, la salvaguardia e la ricostruzione delle riserve idriche anche potenziali;
- c) la dotazione di reti differenziate per lo smaltimento e per l'adduzione idrica, nonché il riutilizzo delle acque reflue;
- d) la salubrità degli immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità, accessibilità e sicurezza degli insediamenti per ogni tipologia di utenza.
Titolo III Sistemi e relative disposizioni
art. 49 Elenco dei sistemi
1. Nell'ambito del territorio comunale di Sinalunga, coerentemente con la definizione dei Sistemi territoriali e con la perimetrazione delle Unità di Paesaggio contenute nel PTC della provincia di Siena, il Piano Strutturale riconosce i seguenti Sistemi e Sub-sistemi territoriali (tav PR01, scala 1/20.000):
- - Sistema della Infrastrutturazione ecologica
- - Sistema della Val di Chiana
- - Sub-sistema delle Fornaci
- - Sub-sistema della Bonifica
- - Sub-sistema di Sinalunga
- - Sistema del Pian del Sentino
- - Sub-sistema delle Colline
art. 50 Sistema della Infrastrutturazione Ecologica
1. Il territorio è caratterizzato dal corso del fiume Foenna e dal torrente Galegno. Comprende i greti dei corsi d'acqua, ove domina la tipica vegetazione riparia e le limitrofe piane.
Si tratta di aree in cui prevale un'agricoltura di fondovalle di tipo estensivo con vegetazione ripariale ed acquatica lungo i corsi d'acqua. Tali zone, grazie alla interazione tra formazioni arboree, arbustive ed erbacee di tipo naturale e zone coltivate, svolgono un importantissimo ruolo di corridoio biologico tra corpi boscati.
Nel Sistema si registra una prevalenza di maglia media con seminativi di fondovalle.
2. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:
- - il corredo vegetale arboreo, arbustivo e erbaceo delle aree perifluviali;
- - la continuità territoriale della rete;
- - le forme regolari delle sistemazioni agrarie di pianura.
3. Sono invarianti caratterizzanti:
- - Viabilità vicinale;
- - Infrastrutturazione ecologica.
art. 51 Sistema della Val di Chiana - Sub-sistema delle Fornaci
1. L'ambito del sistema risulta caratterizzato dal centro abitato di Bettolle e dalla presenza di cave e di manufatti legati alla produzione di laterizi che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.
Il sistema è caratterizzato da una parte collinare e da pianura con coltivazioni estensive a cereali e orticoltura.
2. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:
- - La produzione qualitativa dei laterizi;
- - - I complessi edilizi delle fornaci;
- - - I processi di ripristino delle aree scavate.
3. Sono invarianti caratterizzanti:
- - le fornaci;
- - gli edifici e beni storico-architettonici;
- - i tracciati viari fondativi.
art. 52 Sistema della Val di Chiana - Sub-sistema della Bonifica
1. E' costituito da un ambito di persistenza di paesaggio agrario bonificato caratterizzato da una trama fondiaria regolare.
2. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:
- - il reticolo idrografico superficiale;
- - la trama viaria e relative alberature segnaletiche;
- - l'estensione non edificata;
- - le pratiche colturali agricole.
3. Sono invarianti caratterizzanti:
- - la viabilità vicinale;
- - gli edifici e beni storico-architettonici.
art. 53 Sistema della Val di Chiana - Sub-sistema di Sinalunga
1. L'ambito del sistema risulta caratterizzato dal centro abitato di Sinalunga e dall'espansione di aree produttive, artigianali, depositi e servizi. La struttura produttiva localizzata si presenta radicata nel contesto locale, orientata verso forme innovative di produzione e/o di insediamento, e capace di generare dinamiche di sviluppo.
2. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:
- - le sistemazioni di versante circostanti il capoluogo;
- - la centralità funzionale simbolica del capoluogo;
- - Il patrimonio sociale ed economico delle attività produttive.
3. Sono invarianti caratterizzanti:
- - gli edifici e beni storico-architettonici;
- - i tracciati viari fondativi;
- - i centri e nuclei storici;
- - le aree con sistemazioni agrarie storiche.
art. 54 Sistema del Pian del Sentino - Sub-sistema delle Colline
1. Il territorio è caratterizzato da una maglia fitta, con boschi che si alternano ai coltivi dominati da vite e olivo. Gli altri elementi costitutivi del paesaggio agrario, poderi, fattorie, complessi rurali e strade, presentano principi insediativi costanti. Il sistema caratterizzato da nuclei storici sulla parte collinare e insediamenti più recenti nel fondovalle.
La struttura del paesaggio agrario è pertanto identificata da:
- - diffusione dei coltivi misti del paesaggio mezzadrile;
- - alternanza di seminativi, coltivazioni arboree e boschi;
- - trama agraria di media densità;
- - evidenza del principio insediativo caratterizzato da viabilità storica e insediamenti rurali sui crinali, coltivi di mezzacosta, boschi;
- - presenza di coltivazioni viti-olivicole.
2. Costituiscono elementi di valore assunti come durevoli nel presente P.S.:
- - i principi insediativi descritti;
- - la rilevanza produttiva delle coltivazioni;
- - la struttura durevole del paesaggio agrario.
3. Sono invarianti caratterizzanti:
- - i tracciati viari fondativi;
- - i centri e nuclei storici;
- - le strade vicinali;
- - i boschi;
- - le aree con sistemazioni agrarie storiche.
Titolo IV Indirizzi e prescrizioni inerenti gli aspetti fisiografici
art. 55 Assetti geomorfologici ed idraulici
Il Piano Strutturale recepisce il quadro legislativo di prevenzione e disciplina degli assetti geomorfologici, idraulici e sismici in relazione alle azioni da esplicarsi sul territorio, che risulta costituito da norme Nazionali, dell'Autorità di Bacino del fiume Arno (art. 27 e 32 delle NTA di PAI) e del fiume Ombrone (art. 24 comma 2 delle NTA di PAI), Regionali (art.62 della LR 3/1/05 n.1 DPGR nº 26/R del 2007), e Provinciali (PTCP Siena).
In particolare la disciplina per la prevenzione del rischio idrogeologico inteso come sismico e idraulico si applica all'intero territorio comunale secondo quanto dal regolamento d'attuazione emanato con D.P.G.R. nº 26/R del 2007 ai sensi dell'art.62 della LR 3 gennaio 2005 n.1 (Norme per il governo del territorio), nonché nel rispetto degli atti emanati dall'Autorità di Bacino del fiume Arno (D.P.C.M. 5/11/99, D.P.C.M. 06/05/05: Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno - Stralcio Rischio Idraulico e Stralcio Assetto Idrogeologico questo ultimo entrato in vigore il 3/10/05), e con riferimento al Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale di Siena.
In riferimento alla Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1 il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti classi di pericolosità.
Per l'intero territorio comunale sono pertanto definite le aree a pericolosità geomorfologica, idraulica e le zone a maggior pericolosità sismica locale caratterizzate dalla seguente suddivisione:
- · Pericolosità bassa (Classe 1);
- · Pericolosità media (Classe 2);
- · Pericolosità elevata (Classe 3);
- · Pericolosità molto elevata (Classe 4).
Le classi di pericolosità sono definite in relazione agli aspetti litotecnici, di acclività, geomorfologici ed idrogeologici, nonché gli aspetti derivanti dalla carta della stabilità potenziale integrata dei versanti (Geo07).
Pericolosità geomorfologica molto elevata (G.4): aree in cui sono presenti fenomeni attivi e relative aree di influenza;
Pericolosità geomorfologica elevata (G.3): aree in cui sono presenti fenomeni quiescenti; aree con indizi di instabilità connessi alla giacitura, all'acclività, alla litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da subsidenza;
Pericolosità geomorfologica media (G.2): aree in cui sono presenti fenomeni franosi inattivi stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa propensione al dissesto;
Pericolosità geomorfologica bassa (G.1): aree in cui i processi geomorfologici e le caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al verificarsi di movimenti di massa.
Nelle aree classificate a pericolosità geomorfologica 4 di Piano Strutturale fino all'approvazione del RU, vige il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche, qualora non siano dimostrate le condizioni di messa in sicurezza dal rischio geomorfologico secondo i disposti di cui al citato reg. att. 26/R. La disponibilità geologica di una zona per utilizzazioni urbanistiche è condizionata, oltre che dal tipo, anche dalle dimensioni (estensione areale, spessori e volumi) dei fenomeni di squilibrio presenti o potenzialmente derivanti dagli interventi che si intendono realizzare.
Pericolosità sismica locale (Tav. Geo10)
La sintesi delle informazioni derivanti dalle cartografie geologiche, geomofologiche e dalla carta delle Zone a Maggior Pericolosità Sismica Locale (ZMPSL) ha consentito di valutare le condizioni di pericolosità sismica dei centri urbani studiati secondo le seguenti graduazioni di pericolosità, per le quali si riportano tra parentesi i numeri di riferimento alla simbologia di cui all'allegato 1 delle direttive di cui al DPGR 26/R.
La pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) interessa localmente il territorio comunale laddove sono presenti forme, processi e depositi gravitativi di versante attivi (1) e che pertanto potrebbero subire un'accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali possono verificarsi in occasione di eventi sismici.
La pericolosità sismica locale elevata (S.3) interessa solo parzialmente il territorio comunale. Tale classe di pericolosità è dovuta alla presenza di movimenti franosi quiescenti (2A), individuabili in gran parte nella porzione occidentale del territorio comunale in zone lontane dai centri abitati, a contatti tra litotipi con caratteristiche fisico - meccaniche significativamente diverse (12) e ad amplificazione per morfologie sepolte (8), contatti tettonici (13).
La pericolosità sismica media (S.2) interessa solo piccole parti del territorio comunale là dove affiorano i depositi alluvionali recenti e attuali associati a terreni con basso grado di cementazione plio-pleistocenici (9), coperture eluvio-colluviali (10) e conoidi alluvionali (11). Ricadono in questa classe anche i movimenti franosi inattivi (3) presenti localmente nell'area pedemontana del comune.
La pericolosità sismica locale bassa (S.1) è stata individuata nella restante porzione del territorio comunale, laddove si riscontra la presenza di formazioni litoidi, dove pertanto non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione ed instabilità indotta dalla sollecitazione sismica.
Tale processo consentirà di evidenziare le situazioni di criticità sulle quali porre attenzione, al fine di effettuare una corretta pianificazione, da disciplinare in maniera specifica nel regolamento urbanistico in funzione delle destinazioni d'uso previste.
Pericolosità per fattori idraulici (Tav. Geo11)
Le aree a pericolosità idraulica all'interno dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, sono state definite attraverso uno studio idraulico di dettaglio, in relazione alla propensione all'allagabilità per tempi di ritorno pari a 30 e 200 anni.
Per l'individuazione delle aree a pericolosità idraulica all'esterno delle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, sono stati seguiti i criteri delle notizie storico inventariali e delle condizione morfologiche dei terreni in relazione all'alveo del corso d'acqua.
Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr%u226430 anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 30<Tr%u2264200 anni.
Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici, rientrano in classe di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
- a) vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra 200<Tr%u2264500anni. Fuori dalle unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali, in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici idraulici rientrano in classe di pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni:
- a) non vi sono notizie storiche di inondazioni
- b) sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
Nelle aree classificate a pericolosità idraulica 3 e 4 di Piano Strutturale fino all'approvazione del RU, vige il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche, qualora non siano dimostrate le condizioni di messa in sicurezza dal rischio idraulico per Tr di 200 anni secondo i disposti di cui al citato reg. att. 26/R, fatto salvo gli interventi alle condizioni di cui ai commi successivi.
Il PS, ai sensi dell'art. 61 della L.R. 03.01.2005 n.1, conferma ed attua i contenuti delle misure di salvaguardia di cui all'art. 36 della Disciplina di Piano del PIT approvato con deliberazione C.R. 24.07.2007, nº 72.
Le misure riguardano:
Il divieto di prevedere nuove edificazioni, manufatti di qualsiasi natura o trasformazioni morfologiche negli alvei, nelle golene, sugli argini e nelle aree comprendenti le due fasce della larghezza di m.10 dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua principali ai fini del corretto assetto idraulico individuati nel Quadro conoscitivo del PIT come aggiornato dai piani di bacino vigenti e fermo restando il rispetto delle disposizioni in essi contenute, con esclusione:
- - delle opere idrauliche, delle opere di attraversamento del corso d'acqua, degli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché agli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d'acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell'intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell'accessibilità al corso d'acqua stesso;
- - delle opere infrastrutturali che non prevedano l'attraversamento del corso d'acqua e che non siano diversamente localizzabili, non interferiscano con esigenze di regimazione idraulica, di ampliamento e di manutenzione del corso d'acqua, non costituiscano ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione per tempi di ritorno duecentennali e non siano in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 96 del regio decreto 523/1904.
Aree allagate (Tav. Geo06)
In particolare modo per quanto riguarda le aree allagate, le stesse sono soggette a disciplina legislativa specifica con atti emanati dall'Autorità di Bacino del fiume Arno secondo quanto contenuto al D.P.C.M. 5 novembre 1999. Le opere che comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, ricadenti nelle aree rappresentate nella "Carta guida delle aree allagate", potranno essere realizzate a condizione che venga documentato dal proponente ed accertato dall'Autorità Amministrativa competente al rilascio dell'autorizzazione il non incremento del rischio idraulico da esse determinabile o che siano individuati gli interventi necessari alla mitigazione di tale rischio, da realizzarsi contestualmente all'esecuzione delle opere richieste.
Aree ricadenti all'interno delle casse d'espansione
Costituiscono Invariante Strutturale le casse di espansione previste dal Piano Stralcio - Riduzione del Rischio idraulico del Bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. 5 novembre 1999).
All'interno di tali aree in particolare vige la norma 2 del suddetto D.P.C.M. 5 novembre 1999 con i relativi casi di esclusione.
art. 56 Rete idraulica all'interno delle aree critiche
All'interno delle aree classificate a pericolosità idraulica 3 e 4 e all'interno delle aree allagate, dovranno essere perseguiti programmi ed indirizzi di gestione della rete idraulica secondaria finalizzati al recupero ed aumento della sua capacità di accumulo.
Il Piano Strutturale prevede pertanto norme ed incentivi che attuino tali indicazioni. I progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di miglioramento agricolo ambientale dovranno comunque attenersi alle seguenti prescrizioni:
- · non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria campestre;
- · dovranno essere evitati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti;
- · ove consentito dovranno essere ampliate le sezione di deflusso;
- · nel caso di interventi insediativi rilevanti il progetto delle opere di urbanizzazione dovranno comprendere anche la rete di smaltimento delle acque superficiali e garantire anche che non siano aggravate le condizioni idrauliche del reticolo a valle;
- · nel caso in cui i collettori a valle non siano in condizione di poter recepire incrementi di portata il progetto di urbanizzazione dovrà contenere anche la previsione delle opere di mitigazione degli effetti.
art. 57 Utilizzi e tutela della risorsa idrogeologica
Relativamente all'utilizzo ed alla tutela dei corpi idrici sotterranei e superficiali, si fa riferimento alla "carta idrogeologica con rappresentazione delle isofreatiche e della permeabilità delle formazioni geologiche presenti sul territorio ed alla carta della vulnerabilità degli acquiferi". Per tutte le zone della pianura alluvionale e per quelle collinari, la realizzazione dei pozzi è autorizzata sulla base delle prescrizioni che sono definite già a livello di Piano Strutturale e che potranno essere dettagliate dal Regolamento Urbanistico.
La porzione di pertinenza fluviale ed i terreni alluvionali permeabili a quelli circostanti le aree che costituiscono un'area di approvvigionamento idrico ad uso potabile pubblico, risultano aree da tutelare per la ricarica degli acquiferi della pianura. L'Amministrazione Comunale potrà prevedere una limitata realizzazione di nuovi punti di emungimento intorno a queste aree sulla base di nuove indagini idrogeologiche, in accordo con l'Ente di gestione dell'Acquedotto. Nelle aree ove sono presenti prese per l'acquedotto pubblico poste in prossimità di contesti urbani e strade di grande circolazione, pertanto dovranno essere attivate adeguate misure di protezione. Inoltre per l'emungimento da punti prossimi agli argini le indagini idrogeologiche dovranno essere integrate da indagini geologico tecniche e geotecniche sugli effetti indotti di cedimento dei terreni e delle opere idrauliche.
Il Regolamento Urbanistico definisce la modalità di realizzazione dei pozzi relativamente all'eventuale connessione od isolamento dei differenti livelli di acquiferi permeabili, ed indicherà le prescrizioni da attuare sia nel caso di autorizzazione di nuovi pozzi, che per l'adeguamento di quelli esistenti.
I corsi d'acqua compresi nell'elenco di cui all'allegato nº 4 della DCR 12/2000 del P.I.T., con la sola eccezione delle parti tombate precedentemente all'entrata in vigore della suddetta normativa regionale, potranno essere interessati da attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali o ferroviari, passi carrabili che non potranno comunque ridurre l'area della sezione idraulica preesistente.
art. 58 Utilizzi e tutela della risorsa idrica
Gli elementi censiti che possono in qualche modo interagire con la sottostante falda, sono stati suddivisi in quattro categorie principali (secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del P.T.C.P.):
- - "centri di pericolo", cioè tutti gli insediamenti, attività, manufatti o funzioni che potenzialmente o realmente sono in grado di indurre un deterioramento qualitativo delle acque sotterranee,
- - potenziali veicoli di inquinamento, intendendo tutti gli elementi morfologici ed antropici che possono costituire una via preferenziale all'inquinamento,
- - preventori e/o riduttori di inquinamento, cioè quei manufatti la cui presenza è di fondamentale importanza al fine sia di tutelare la falda acquifera,
- - elementi principalmente soggetti ad inquinamento, più in particolare, gli elementi sia puntuali che areali censiti e riportati in cartografia, sono riportati nella tabella che segue, distinti per categoria ed elementi grafici.
* vedi integrazione Norma Specifica a pag. 82.
Il Piano Strutturale considera fondamentali gli interventi di razionalizzazione della gestione delle risorse idriche, con la previsione di azioni volte all'uso diversificato delle acque, in relazione al tipo, alla qualità, all'incremento delle risorse di superficie, nonché al conseguente incremento della qualità di quelle sotterranee.
Il Regolamento Urbanistico precisa, sulla base di indagini idrogeologiche e verifiche appropriate, la quantità, la più corretta ubicazione e la fattibilità degli invasi collinari e di pianura per uso irriguo.
Le opere di sfruttamento della risorsa idrico-potabile devono garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, nº 236, recante "Attuazione della direttiva C.E.E. nº 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo della legge 16 aprile 1987, nº 183", recepite dal D. Lgs. 152/1999. Ai fini della tutela delle risorse idriche valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- · Nelle aree collinari, con litologia prevalente della formazione arenacea e di quella carbonatica, subordinatamente con detriti di versante, al fine della tutela delle falde presenti, è ammessa la ricerca idrica, con verifica del bilancio idrogeologico. Nel caso di pozzi profondi saranno applicate le prescrizioni del Regolamento Urbanistico per gli acquiferi nelle rocce fratturate. E' possibile effettuare ricerche idriche per la realizzazione di pozzi ad uso domestico, irriguo, industriale, igienico assimilato, potabile, inoltrando domanda agli Enti competenti, ai sensi della normativa vigente, ed all'Amministrazione Comunale. L'accettazione della domanda di realizzazione dell'opera è subordinata all'analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea nell'area interessata (geometria degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento, ecc.).
- · I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all'interno delle aree di rispetto di derivazioni superficiali, sorgenti pubbliche e private e di pozzi dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici che escludano l'interazione con la falda idrica. Per tutti i pozzi e sorgenti ad uso acquedotto privato e pubblico è prescritta un'area di tutela assoluta avente raggio della estensione di metri 10 ed un'area di rispetto avente raggio della estensione di metri 200.
- · Il Comune rilascerà o negherà l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo dell'opera, previo esame della domanda, dei documenti progettuali e acquisizione del parere dell'Ente gestore della risorsa idrica e per quanto di competenza della A.S.L o A.R.P.A.T. provinciale, ferma restando la possibilità di impartire prescrizioni tecniche o vincoli che si ritengono opportuni, caso per caso. L'inosservanza delle prescrizioni comporterà la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste da Legge.
- · L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione alla costruzione e all'uso di qualsiasi opera di captazione per motivi igienici o di interesse pubblico. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro i termini previsti dalle leggi vigenti. Anche in caso di rifacimento di pozzi nelle vicinanze di uno esistente ormai in disuso, dovrà essere seguita la stessa prassi e l'autorizzazione potrà essere concessa o meno a patto della previa chiusura del pozzo esistente.
- · Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre acquiferi a contatto permanente dell'atmosfera mediante opere diverse da pozzi, ovvero con scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che siano realizzate le dovute opere di protezione. Opere diverse da pozzi (quali scavi sotto falda, drenaggi, etc.) che interferiscono con i livelli acquiferi del sottosuolo, anche solo temporaneamente, devono essere giustificati e documentati negli allegati di progetto.
- · Nelle aree ad elevata vulnerabilità e di ricarica degli acquiferi, gli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti, a servizio di abitazioni o strutture varie, realizzati mediante fosse biologiche o pozzi neri, possono essere mantenuti se dalle risultanze di uno studio puntuale idrogeologico è dimostrata la non interferenza con acquiferi o corpi idrici. La verifica di quanto sopra è obbligatoria in fase di ristrutturazione e/o ampliamento dell'esistente, nonché di cambio delle destinazioni d'uso. In alternativa allo smaltimento per sub irrigazione, è ammessa la costruzione di depuratori abbinati ad impianti di fitodepurazione o sistemi assimilabili
- · Oltre agli invasi artificiali, su tutto il territorio comunale è possibile realizzare vasche e bacini di invaso che dovranno essere supportati da studi geologici idrogeologici che verifichino la fattibilità degli interventi.
art. 59 Attività estrattive
Nelle aree attualmente destinate ad attività estrattiva il Piano Strutturale, quale destinazione transitoria, conferma l'attività prevista precedentemente all'entrata in vigore delle presenti norme con le indicazioni e prescrizioni seguenti:
- - al termine della coltivazione o alla scadenza delle autorizzazioni ciascuna area dovrà essere di norma ricondotta agli usi previsti dal sottosistema di appartenenza.
- - l'apertura di nuove cave o il recupero dell'esistenti è subordinata alla conformità agli strumenti sovraordinati.
- - è incentivato il recupero ambientale delle cave abbandonate e dei siti degradati riconducibili ad attività estrattiva pregressa, attraverso i meccanismi indicati dalla L.R. 78/98, e dalle norme individuate attraverso la formazione del PAERP provinciale.
Il Regolamento Urbanistico indica la disciplina che garantisca i seguenti indirizzi:
- - non si prevedono volumetrie edificabili connesse alla fase di attività estrattiva;
- - ogni progetto di coltivazione al termine dell'attività estrattiva dovrà prevedere sia il ripristino ambientale che l'eventuale diverso utilizzo delle aree recuperate per scopi ricreativi d'interesse collettivo o di svago;
- - il suolo derivante dall'operazione preliminare di scorticamento della cava, dovrà essere accantonato all'interno dell'area estrattiva, in previsione del riutilizzo dei terreni ad attività precedenti a quella estrattiva.
*Relativamente alla Tutela degli Acquiferi ed in special modo alla Disciplina delle Aree Sensibili di classe 2 (Tav. Geo05), si applica quanto previsto dall'art. A3 delle NTA del PTC della Provincia di Siena di seguito riportato:
- 1.Nelle aree sensibili di classe 2, così come individuate nella Tav. PO1, le attività antropiche sono orientate in modo da perseguire la limitazione delle infiltrazioni di sostanze inquinanti.
- 2.I depuratori di reflui urbani ed industriali sono dotati, se di nuova realizzazione, di opere e di impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento connesso al fermo impianti, nonché a garantire l'eventuale stoccaggio dei reflui addotti all'impianto per un periodo minimo di 24 ore.
Tali opere ed impianti accessori sono realizzati anche nei casi di ristrutturazione ed ampliamento dei depuratori esistenti; - 3.Opere ed impianti accessori atti ad evitare il rischio di inquinamento delle falde sono da prevedersi anche per la realizzazione di:
- - impianti e strutture di depurazione di acque reflue, ivi comprese quelle di origine zootecnica;
- - impianti di raccolta, stoccaggio o trattamento rifiuti di qualsiasi tipo;
- - centri di raccolta, demolizione, rottamazione di autoveicoli, di macchine utensili, di beni di consumo durevoli, anche domestici;
- - attività comportanti l'impiego, la produzione, lo stoccaggio di sostanze nocive, sostanze radioattive, prodotti e sostanze chimiche pericolose, così come individuate dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, ivi comprese quelle sostanze che, in base alle loro caratteristiche di tossicità, persistenza e bioaccumulabilità, possono essere ritenute tali;
- - tubazioni di trasferimento di liquidi diversi dall'acqua.
- 4.In tali aree devono essere limitati allo stretto necessario i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali.
- 5.La perforazione di pozzi è soggetta al rispetto del protocollo tecnico predisposto dall'Autorità di Bacino del Fiume Arno nell'ambito del Piano Stralcio "Qualità delle acque".
- 6.Nei corpi idrici superficiali ricadenti nelle aree sensibili di classe 2 o comunque ad esse connessi, le caratteristiche qualitative delle acque devono rientrare, in tutte le condizioni di portata, in quelle stabilite per le acque per salmonidi dalla Tab. 1/B dell'Allegato 2 del D.Lgs. 152/99, fatti salvi i casi citati nel comma 2 dell'Art. A2.
- 7.Fino all'approvazione del Piano Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti speciali, previsto dalla L.R. 25/1998, è consentito lo spandimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione ricadenti in Provincia di Siena; lo spandimento non dovrà superare le quantità previste per ettaro dall'art. 3 del D. Lgs nº 99/1992. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate fino alla data di approvazione del PTC.
- 8.Le pratiche agricole devono assumere come riferimento le Proposte tecniche dei disciplinari di produzione predisposti dall'ARSIA, peraltro fatte proprie dal Piano Stralcio "Qualità delle acque" dell'Autorità di Bacino dell'Arno, approvato con DPCM 31.09.1999, pubblicato sul supplemento speciale del B.U.R.T. in data 10.11.1999.