art. 70 Aree prevalentemente non edificate integrative degli insediamenti

1. Coerentemente con gli obiettivi contenuti nel P.I.T., nel P.T.C.P. e nel presente Piano Strutturale, Il Regolamento Urbanistico individua le parti di territorio interne alle aree urbane e/o di interesse urbano, prevalentemente inedificate, di norma caratterizzate da formazioni paesistiche o ambientali di pregio coerenti con la disciplina di cui agli artt. L5 e L8 delle Norme del PTCP.

2. All'interno di dette aree il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:

  • - agricola e attività ad essa connesse
  • - tempo libero all'aperto e relativi servizi
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato

Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

3. Gli interventi disciplinati dal Regolamento Urbanistico, nel rispetto dei criteri di cui agli artt. L5 e L8 del P.T.C.P., in coerenza con gli assetti definiti nell'"Atlante delle U.T.O.E.", riguardano prevalentemente il recupero e la riqualificazione ambientale e paesistica per le aree in condizioni di degrado, la tutela e la valorizzazione per le parti di pregio.

4. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali ricadenti in tali parti sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

5. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo.