art. 67 Aree urbane e/o di interesse urbano

1. Le formazioni insediative del territorio comunale riconducibili alla caratteristica di centri e nuclei abitati di natura prevalentemente urbana, sono suddivise dal Piano strutturale, in ragione della loro caratterizzazione storica,morfologica e funzionale in:

  • - Aree urbane e/o di interesse urbano
  • - Tessuti storici
  • - Area urbana finalizzata alla localizzazione di insediamenti per la filiera produttiva

2. In attuazione della disciplina di cui agli artt. L2, L3, L4, L5, L6 e L7 del PTC della Provincia di Siena, e con riferimento alla strategie progettuali di cui all'art. 66 comma 1, il Piano Strutturale disciplina le dinamiche evolutive degli insediamenti, oltre che attraverso le presenti norme, con i criteri e le prescrizioni contenute nell'elaborato tav.PR09 "Atlante delle UTOE" avente valore normativo a tutti gli effetti.

3. Sono le parti del territorio di cui al presente articolo, comprendenti gli insediamenti anche molto recenti, nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti che organizzano i rapporti tra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, attrezzature e servizi, maglia viaria, nonchè le parti degli insediamenti prive di ordinamenti morfologici intenzionali e riconoscibili, incluse parti non edificate interstiziali o marginali, in cui si registrano talora usi incongrui e/o situazioni di degrado localizzato. Gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria devono essere salvaguardati ai sensi dell'art. M1 del PTCP.

4.All'interno di tali parti il Regolamento Urbanistico può consentire le seguenti attività:

  • - residenziale
  • - industriali e artigianali
  • - commerciale
  • - turistico-ricettive
  • - ospitalità extralberghiera
  • - direzionali
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - a parcheggio
  • - verde privato
  • - agricola e attività ad essa connesse
  • - tempo libero all'aperto e relativi servizi
  • - pubbliche o di interesse pubblico
  • - deposito e commercio all'ingrosso
  • - artigianali di servizio

Il Regolamento Urbanistico, nel rispetto degli obiettivi delineati dal Piano Strutturale, definisce altresì la disciplina delle attività esistenti diverse da quelle sopra elencate, nonché gli eventuali interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente consentiti in relazione a tali attività.

6. Le trasformazioni ammissibili sui singoli organismi edilizi ed aree pertinenziali sono indicate con apposita disciplina dal Regolamento Urbanistico sulla base di specifica classificazione del patrimonio edilizio.

7. Il Regolamento Urbanistico individua gli eventuali ambiti che necessitano di azioni coordinate di riqualificazione e/o trasformazione, indicando lo strumento attuativo e/o di programmazione più idoneo. All'interno delle aree di cui al presente articolo il Regolamento Urbanistico individua gli ambiti da assoggettarsi a strumenti di pianificazione di dettaglio e/o di programmazione attuativa, da attuarsi di norma sulla base di metodi perequativi. Il Regolamento Urbanistico fissa inoltre limiti, modalità e parametri qualitativi e quantitativi per la nuova edificazione in riferimento alle norme di cui all'art. 24 del Regolamento nº2/r del 09/02/2007.

8. All'interno di tali parti gli elementi di maggior pregio della tessitura agraria dovranno essere salvaguardati in attuazione della disciplina più restrittiva fra quella contenuta nel capo M del PTCP e quella presente nel presente Piano Strutturale.

9. All'interno delle aree di cui al presente articolo sono sempre fatte salve le prescrizioni dello statuto del territorio del presente piano di cui all'art. 3.

10. Ai fini di fornire una risposta alla domanda di residenza sociale a canone di affitto e a prezzi di cessione controllato una quota pari al 20% degli interventi di trasformazione a destinazione abitativi, superiore a 1000 mq di SUL, devono essere convenzionati per le finalità di cui la presente comma. All'interno della quota complessiva su base di UTOE derivante dalla percentuale, una quota pari al 20% destinata alla cessione e il rimante 80% alla locazione.

11. Ai fini delle scelte conformative che dovrà effettuare il RU, le quantità edificabili identificate nelle singole UTOE (previsioni del PRG confermate, nuove previsioni e interventi di recupero dell'esistente) dovranno essere localizzate all'interno delle aree urbane e/ di interesse urbano così come perimetrate dal presente PS, nel rispetto dei seguenti indirizzi

  • - i nuovi impegni di suolo dovranno interessare fronti, aderenti all'edificato preesistente, evitando di interessare la tessitura agraria di maggior pregio;
  • - all'interno delle aree di pertinenza dei centri appartenenti al sistema urbano provinciale, occorrerà perseguire la manutenzione e/o il ripristino delle colture agricole tradizionali, della vegetazione non colturale, dei percorsi campestri e dei sentieri.
  • - All'interno degli L8 comma 5 non è ammessa la nuova edificazione, Sono ammessi solo annessi agricoli, se l'utilità è comprovata da PMAA.
  • - All'interno degli L8 comma 6 è ammessa l'edificazione in contiguità con i tessuti esistenti e secondo una direzione di crescita coerente con l'impianto urbanistico.
  • - Nelle aree di pertinenza dei beni storico-architettonici (L9) è consentita la nuova edificazione, limitatamente ai casi di cui ai commi 5 e 6.
  • - Non è consentito l'incremento degli agglomerati edilizi esistenti lungo le strade
  • - Le nuove previsioni edilizie dovranno privilegiare la ricucitura delle espansioni esistenti rispetto all'apertura di nuovi fronti di costruito;