art. 66 Strategie progettuali
1. All'interno delle U.T.O.E. il Piano Strutturale e il successivo Regolamento Urbanistico garantisce le Disposizioni per la tutela e valorizzazione degli insediamenti di cui al Regolamento di attuazione dell'art.37, comma 3 della Legge Regionale 1/2005.
2. All'interno di ciascuna U.T.O.E. sono distinti diversi ambiti di riferimento (PR09):
- - Aree urbane e/o di interesse urbano
- - Tessuti storici
- - Area urbana finalizzata alla localizzazione di insediamenti per la filiera produttiva
per strategie progettuali in cui siano rispettivamente prevalenti azioni volte a:
- - conservazione e restauro di plessi insediativi storici
- - riqualificazione di plessi insediativi consolidati
- - riqualificazione ed integrazione di plessi insediativi incoerenti di margine
- - restauro e conservazione storico-paesistica
- - riqualificazione ambientale e/o paesistica
3. Tali riferimenti costituiscono orientamento e criterio per la equilibrata collocazione e destinazione delle quantità massime ammissibili degli insediamenti e delle funzioni, nonché per la definizione delle infrastrutture e dei servizi necessari in ciascuna U.T.O.E..
4. Il presente Piano Strutturale fissa come parametro complessivo minimo di riferimento una dotazione di standard urbanistici pari a 24 mq/abitante, anche alla luce del livello qualitativo e quantitativo già conseguito nel territorio comunale. Tale quantità discende da:
- - opportunità di trasformare le eventuali eccedenze quantitative rispetto ai minimi fissati dalla normativa statale in miglioramento e diversificazione qualitativa;
- - necessità di aumentare le dotazioni relative a funzioni amplificate dai comportamenti sociali recenti, come i servizi alla collettività (ed in particolare alla popolazione anziana ed ai giovani), le attrezzature sportive, spazi per il tempo libero all'aria aperta.
Le articolazioni quantitative di riferimento assunte sono:
- verde pubblico 12,5 mq/ab.
- - parcheggi pubblici 3,5 mq/ab.
- - attrezzature scolastiche 4,5 mq/ab.
- - attrezzature collettive 3,5 mq/ab.
5. In sede di formazione del Regolamento Urbanistico la dotazione minima di standard stabilita dal presente articolo (24 mq/ab.) può essere raggiunta computando le quantità di due o più U.T.O.E. contigue, a condizione che sia comunque assicurata una equilibrata dotazione di attrezzature e servizi in funzione della distribuzione sul territorio della popolazione residente e del fabbisogno indotto dalla presenza quotidiana di visitatori e addetti.
L'applicazione dello standard minimo assunto a riferimento è valutata di volta in volta in rapporto alla qualità e quantità delle dotazioni esistenti, agli assetti morfotipologici degli insediamenti, alla ubicazione di ogni U.T.O.E. nel territorio comunale.
6. Il Regolamento Urbanistico, nell'ottica di una equilibrata programmazione/gestione delle risorse disponibili, si orienterà al conseguimento di un livello ottimale tendenziale delle dotazioni di standard attestato sui 30 mq/ab., indicativamente ripartiti nel modo seguente:
- - parcheggi pubblici 5 mq/ab.
- - verde pubblico 16 mq/ab.
- - attrezzature scolastiche 5 mq/ab.
- - attrezzature collettive 4 mq/ab.
7. Il Regolamento Urbanistico definisce la collocazione delle dotazioni di standard aggiuntive rispetto all'esistente facendo ricorso preferenzialmente a metodi perequativi, in particolare per i comparti urbani e/o territoriali interessati da significativi interventi di trasformazione. A tal fine è demandata al Regolamento urbanistico l'eventuale individuazione di strumenti perequativi atti ad assicurare un'equa ripartizione tra i proprietari degli oneri conseguenti al necessario reperimento di standard.
Il Regolamento Urbanistico, anche mediante specifici piani di settore di competenza comunale, predispone altresì gli strumenti per il conseguimento di adeguati livelli prestazionali per le attrezzature e i servizi pubblici o di interesse pubblico di nuova realizzazione, e definisce i criteri per il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali di quelle esistenti.
8. In coerenza con quanto previsto dai comma 2 e 3 dell'art.8 del Regolamento di attuazione nº 3/R delle disposizioni del Titolo V della legge regionale 3 gennaio 2005, nº 1 (Norme per il governo del territorio), il quale prevede che il P.S. non assume in alcun caso valenza conformativa della disciplina dei suoli, nei casi in cui il perimetro delle aree urbane e/o di influenza urbana dovesse sovrapporsi ad aree in cui vige la disciplina dei capo L e M del P.T.C.P. sono fatte salve le norme più restrittive al fine di garantire gli obiettivi dell'art. L2 e le prescrizioni del comma 5 art L8, comma 4 dell'art.L9 e dell'art. M1.