art. 60 Sistema della Infrastrutturazione Ecologica
1. Nel territorio del sistema ogni azione di governo deve consentire o favorire il raggiungimento dei principali obiettivi di seguito elencati:
- - salvaguardia e sviluppo dell'attività agricola in forme compatibili con l'assetto di parco territoriale;
- - controllo delle trasformazioni sul patrimonio edilizio esistente al fine di garantirne la tutela dei caratteri morfo-tipologici ;
- - realizzazione di percorsi e itinerari ambientali, culturali, storico-artistici, e didattici;
- - idonee pratiche di difesa del suolo con particolare riferimento alla funzionalità del reticolo idrografico artificiale
- - manutenzione e presidio della continuità della rete viaria minore;
2. Riqualificazione delle piane, sia dal punto di vista paesaggistico che faunistico, con l'impianto di siepi e/o formazioni lineari alberate come divisori dei campi coltivati anche al fine di creare corridoi ecologici che colleghino la zona dei fiumi e dei borri con le prospicienti colline.
Ridurre, inoltre, il possibile impatto dell'attività agricola sul delicato assetto idrogeologico dell'area con inibizione delle lavorazioni profonde o dei movimenti terra, dell'apporto di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi nell'agro-ecosistema.
Si dovrà:
- garantire la conservazione dei sistemi fluviali e delle zone umide, ed in particolare di tutte le fasce di vegetazione da quelle propriamente natanti a quelle riparie sia erbacee che arbustive ed arboree. Tale conservazione deve essere garantita per tutta l'area occupata dall'alveo di massima, tenendo conto delle limitazioni d'uso discendenti dalla esigenza di mantenere efficiente lo scorrimento delle acque all'interno dell'alveo;
- - favorire la presenza di punti d'acqua.
3. Divieto alle trasformazioni di cui al punto 2 dell'art M 15 del PTCP per le emergenze geologico di interesse paesistico come definite nella tavola del Quadro conoscitivo.
Divieto di edificazione di piccoli annessi nelle proprietà non costituenti aziende agrarie; consentita l'edificazione di eventuali nuovi annessi agrari solo in prossimità degli edifici già esistenti.
Tra i possibili interventi di miglioramento ambientale (priorità nei PMAA): la realizzazione di siepi e filari alberati, la riqualificazione e rinaturalizzazione delle sponde dei fiumi e dei fossi, la manutenzione o il ripristino delle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali, il recupero e la manutenzione dei punti d'acqua in favore della fauna selvatica. L'intera area cartografata deve essere considerata "corridoio ecologico" per specie stanziali, da salvaguardare evitando di interrompere la loro continuità con cesure infrastrutturali (strade o manufatti).
Nel Regolamento Urbanistico dovrà essere prevista l'adozione di studi di incidenza secondo livelli congrui al grado di incidenza delle previsioni di piani attuativi e di PMAA nel territorio rurale nonché di specifiche misure di mitigazione atte ad evitare o ridurre eventuali incidenze negative. Lo studio terrà conto di eventuali effetti cumulativi di altri interventi per miglioramenti fondiari introdotti anche in assenza di PMAA. Sono comunque vietati interventi la cui conseguenza è l'aumento delle criticità interne al sito, già espresse nella specifica scheda pubblicata sul BURT (attualmente supplemento al BURT nº 32 dell'11 agosto 2004).
4.All'interno del sub-sistema sono vietate:
- - le attività integrative, salvo quelle di cui all'art 36 comma 6 punti a e b;
- - le bonifiche agrarie, di cui all'art 37.
- - la edificazione degli annessi agricoli di cui all'art 38.
- - le serre di cui all'art 44.