art. 58 Utilizzi e tutela della risorsa idrica

Gli elementi censiti che possono in qualche modo interagire con la sottostante falda, sono stati suddivisi in quattro categorie principali (secondo quanto previsto dall'Allegato 1 del P.T.C.P.):

  • - "centri di pericolo", cioè tutti gli insediamenti, attività, manufatti o funzioni che potenzialmente o realmente sono in grado di indurre un deterioramento qualitativo delle acque sotterranee,
  • - potenziali veicoli di inquinamento, intendendo tutti gli elementi morfologici ed antropici che possono costituire una via preferenziale all'inquinamento,
  • - preventori e/o riduttori di inquinamento, cioè quei manufatti la cui presenza è di fondamentale importanza al fine sia di tutelare la falda acquifera,
  • - elementi principalmente soggetti ad inquinamento, più in particolare, gli elementi sia puntuali che areali censiti e riportati in cartografia, sono riportati nella tabella che segue, distinti per categoria ed elementi grafici.

* vedi integrazione Norma Specifica a pag. 82.

Il Piano Strutturale considera fondamentali gli interventi di razionalizzazione della gestione delle risorse idriche, con la previsione di azioni volte all'uso diversificato delle acque, in relazione al tipo, alla qualità, all'incremento delle risorse di superficie, nonché al conseguente incremento della qualità di quelle sotterranee.
Il Regolamento Urbanistico precisa, sulla base di indagini idrogeologiche e verifiche appropriate, la quantità, la più corretta ubicazione e la fattibilità degli invasi collinari e di pianura per uso irriguo.
Le opere di sfruttamento della risorsa idrico-potabile devono garantire l'osservanza delle disposizioni relative alle aree di salvaguardia delle risorse idriche (zone di tutela assoluta, zone di rispetto, zone di protezione) stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, nº 236, recante "Attuazione della direttiva C.E.E. nº 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo della legge 16 aprile 1987, nº 183", recepite dal D. Lgs. 152/1999. Ai fini della tutela delle risorse idriche valgono le seguenti prescrizioni specifiche:

  • · Nelle aree collinari, con litologia prevalente della formazione arenacea e di quella carbonatica, subordinatamente con detriti di versante, al fine della tutela delle falde presenti, è ammessa la ricerca idrica, con verifica del bilancio idrogeologico. Nel caso di pozzi profondi saranno applicate le prescrizioni del Regolamento Urbanistico per gli acquiferi nelle rocce fratturate. E' possibile effettuare ricerche idriche per la realizzazione di pozzi ad uso domestico, irriguo, industriale, igienico assimilato, potabile, inoltrando domanda agli Enti competenti, ai sensi della normativa vigente, ed all'Amministrazione Comunale. L'accettazione della domanda di realizzazione dell'opera è subordinata all'analisi dello stato della risorsa idrica sotterranea nell'area interessata (geometria degli acquiferi, potenzialità e caratteristiche, aree di rispetto e di salvaguardia, vulnerabilità, sfruttamento, ecc.).
  • · I progetti e gli interventi di qualsiasi natura ricadenti all'interno delle aree di rispetto di derivazioni superficiali, sorgenti pubbliche e private e di pozzi dovranno essere corredati da appositi studi geologici e idrogeologici che escludano l'interazione con la falda idrica. Per tutti i pozzi e sorgenti ad uso acquedotto privato e pubblico è prescritta un'area di tutela assoluta avente raggio della estensione di metri 10 ed un'area di rispetto avente raggio della estensione di metri 200.
  • · Il Comune rilascerà o negherà l'autorizzazione alla realizzazione e all'utilizzo dell'opera, previo esame della domanda, dei documenti progettuali e acquisizione del parere dell'Ente gestore della risorsa idrica e per quanto di competenza della A.S.L o A.R.P.A.T. provinciale, ferma restando la possibilità di impartire prescrizioni tecniche o vincoli che si ritengono opportuni, caso per caso. L'inosservanza delle prescrizioni comporterà la revoca dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni previste da Legge.
  • · L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione alla costruzione e all'uso di qualsiasi opera di captazione per motivi igienici o di interesse pubblico. Il Comune provvede al rilascio o al diniego dell'autorizzazione entro i termini previsti dalle leggi vigenti. Anche in caso di rifacimento di pozzi nelle vicinanze di uno esistente ormai in disuso, dovrà essere seguita la stessa prassi e l'autorizzazione potrà essere concessa o meno a patto della previa chiusura del pozzo esistente.
  • · Fatta eccezione per le sorgenti, non è consentito porre acquiferi a contatto permanente dell'atmosfera mediante opere diverse da pozzi, ovvero con scavi di qualsiasi forma e dimensione, senza che siano realizzate le dovute opere di protezione. Opere diverse da pozzi (quali scavi sotto falda, drenaggi, etc.) che interferiscono con i livelli acquiferi del sottosuolo, anche solo temporaneamente, devono essere giustificati e documentati negli allegati di progetto.
  • · Nelle aree ad elevata vulnerabilità e di ricarica degli acquiferi, gli impianti di smaltimento delle acque reflue esistenti, a servizio di abitazioni o strutture varie, realizzati mediante fosse biologiche o pozzi neri, possono essere mantenuti se dalle risultanze di uno studio puntuale idrogeologico è dimostrata la non interferenza con acquiferi o corpi idrici. La verifica di quanto sopra è obbligatoria in fase di ristrutturazione e/o ampliamento dell'esistente, nonché di cambio delle destinazioni d'uso. In alternativa allo smaltimento per sub irrigazione, è ammessa la costruzione di depuratori abbinati ad impianti di fitodepurazione o sistemi assimilabili
  • · Oltre agli invasi artificiali, su tutto il territorio comunale è possibile realizzare vasche e bacini di invaso che dovranno essere supportati da studi geologici idrogeologici che verifichino la fattibilità degli interventi.