art. 45 Attività agrituristiche
1. Sono attività agrituristiche quelle disciplinate dalla L.R. 30/'03 e relativo Reg.to di attuazione 46/R - 2004 e succ. mod. e integr..
2. Ai sensi dell'art 12 comma 1 della LR 30/03 il limite massimo di posti letto per azienda è di 40 su tutto il territorio, tenendo conto che dal 31º al 40º posto letto sono realizzabili esclusivamente mediante l'utilizzo di unità abitative indipendenti. Tale limite è ulteriormente elevabile negli edifici di valore storico, culturale e ambientale individuati nel regolamento urbanistico.
3. Ai sensi dell'art 13 comma 3 della LR 30/03 l'ospitalità in spazi aperti è consentita sul territorio comunale salvo diversa indicazione negli specifici subsistemi ambientali. Le aree di sosta per gli ospiti campeggiatori dovranno essere realizzate rispettando l'ambiente circostante, non alterando sensibilmente la morfologia dei luoghi (consentito solo un lieve spianamento dei terreni) ed evitando l'impianto di specie arboree ed arbustive esotiche a fini di ombreggiamento ed arredo.