art. 34 Territorio rurale
1. Il "Territorio rurale" è individuato all'esterno delle "Aree urbane e/o di interesse urbano" di cui all'art. 48 delle presenti norme e distinto in cartografia alla tav. PR06 in scala 1/20.000
2. All'interno del territorio di cui al comma 1 vigono le disposizioni di cui al Capo III della L.R. 1/05 e la disciplina del capo M delle norme del PTC. Il territorio rurale è interamente caratterizzato da "Zone con prevalente funzione agricola" e all'interno del suo perimetro sono individuate "Persistenze di paesaggio agrario" e il "Parco delle fornaci".
3. Nel caso di passaggio dalla funzione residenziale agricola a quella residenziale, è consentito il recupero della intera s.u.l. esistente. La superficie delle unità abitative ottenute oltre quelle esistenti deve essere computata a detrarre dalla s.u.l massima ammissibile residenziale della UTOE in cui ricadono.
4. Il passaggio dalla funzione non agricola, di annesso agricolo e non residenziale di edifici esistenti nell'ambito territoriale di cui al presente articolo mediante frazionamento dell'unità edilizia, verso la funzione residenziale può avvenire per s.u.l. medie minime maggiori o uguali a mq 70, nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal Regolamento Urbanistico coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera s.u.l. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art.79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:
- - incrementi di superficie utile abitabile e di volume;
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
Gli interventi di cui al presente comma si applicano anche al Patrimonio edilizio presente al1954 di cui all'art.14, previa verifica a seguito della rilevazione a mezzo schedatura puntuale di cui al comma 3 del medesimo art. 14.
5. Nel caso di annessi agricoli costituenti unità edilizie distinte, il passaggio verso la funzione residenziale può avvenire per s.u.l. maggiori o uguali a mq 45, esclusivamente a patto che siano mantenute quale pertinenza, e con le stesse destinazioni d'uso, le aree originariamente computate per la realizzazione dell'edificio relativamente agli interventi di cui alla Delibera Consiglio Comunale nº 53/98 e successive modifiche. Il cambio di destinazione potrà avvenire nel rispetto dei tipi di intervento edilizio ammessi dal Regolamento Urbanistico coerentemente con la classificazione del patrimonio edilizio esistente, mediante riuso della intera s.u.l. esistente con mantenimento o riduzione del sedime quando la trasformazione sia ottenuta attraverso gli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), e c) dell'art.79 della L.R. 1/2005, nonché quelli di cui alla lettera d) dello stesso comma limitatamente a interventi di riorganizzazione funzionale di edifici o di parti di essi, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell'organismo edilizio, con impiego di appropriate tecniche costruttive che garantiscano la salvaguardia degli elementi architettonici e decorativi caratterizzanti l'edificio e che, in ogni caso, non comportino:
- - modifiche alle caratteristiche tipologiche delle strutture orizzontali esistenti e alle relative quote di calpestio, fatti salvi gli interventi strettamente necessari per la realizzazione dei collegamenti verticali;
- - modifiche significative agli elementi strutturali verticali;
- - modifiche alla sagoma del fabbricato;
- - incrementi di superficie utile e di volume;
- - tamponamenti di logge, tettoie e porticati esistenti, anche mediante la semplice apposizione di infissi.
Infine, in caso di trasformazione di tali annessi in abitazione, ferma restando l'impossibilità di realizzare monolocali, sui terreni di pertinenza dell'edificio sarà vietata la realizzazione di nuove costruzioni.
6. Nei casi in cui la destinazione residenziale sia ottenuta mediante interventi di cui alla lettera d) comma 2, art.79 L.R. 1/2005, la s.u.l. esistente eccedente mq. 250 al netto di quella recuperata con le modalità di cui al comma precedente, è recuperabile nella misura massima del 30% fino ad una trasformazione massima risultante di mq. 1.250 di s.u.l.. E' fatto obbligo del mantenimento del sedime esistente o dell'accorpamento ad un sedime esistente. Per s.u.l. esistenti complessivamente uguali o superiori a mq. 250/500, l'intervento è soggetto a Piano di recupero.
Il passaggio dalla funzione agricola verso quella residenziale può avvenire per s.u.l. maggiori o uguali a mq.70.
7. La s.u.l. delle unità abitative ottenute attraverso gli i interventi di cui al presente articolo, deve essere computata a detrarre dalla s.u.l. residenziale massima ammissibile relativa alla UTOE in cui ricadono.
8. Nel caso che il cambio di destinazione riguardi il passaggio a funzione turistico ricettiva, e pubblici esercizi, valgono i medesimi criteri e parametri di cui al presente articolo, con l'elevazione del limite massimo di s.u.l. risultante a mq. 2.000. Il numero di posti letto ricavati è computato a detrarre dal nº massimo ammissibile relativo alla UTOE in cui ricadono; nel caso valgono le stesse modalità del comma 6. Nel caso di attività turistico-ricettive e di pubblici esercizi, gli edifici esistenti in cui tali attività si esercitano, possono essere ampliati una tantum nella misura del 10% compatibilmente con le categorie di intervento e con le destinazioni d'uso ammissibili. Tale intervento è assoggettato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che garantisca il mantenimento della funzione per un periodo non inferiore a 10 anni.
9. Gli interventi di cui al presente articolo dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di cui al comma 1 dell'art.21 del P.I.T., nonché alle ulteriori condizioni fissate dalle presenti norme, con particolare riferimento al divieto di prevedere le tipologie insediative riferibili a lottizzazioni destinate alla residenza urbana
10. Per il territorio rurale si recepisce la tav P05-08 e la disciplina del capo M delle norme del PTCP.