art. 24 5b - Pertinenze paesaggistiche, degli aggregati e dei beni storico-architettonici
1. Sono le aree prevalentemente inedificate circostanti edifici e complessi invarianti, le cui sistemazioni artificiali e naturali esprimono coerentemente il rapporto storicizzato edificio/suolo/paesaggio. Sono distinti in cartografia alla tav. PR05 in scala 1/10.000
2. Sono elementi di invarianza quando caratterizzati da rilevanza storico-testimoniale:
- - la trama fondiaria e le articolazioni colturali;
- - le opere di sistemazione del terreno;
- - le opere per la raccolta e il deflusso delle acque;
- - le sistemazioni arboree costituite da individui adulti;
- - gli accesi e le recinzioni;
- - gli arredi fissi in genere.
3. La disciplina degli elementi di invarianza di cui ai commi precedenti che ricadono nelle aree di cui agli artt. L5, L8, L9 e L11 delle norme del P.T.C.P. dovrà essere elaborata in ossequio ai criteri di tutela desumibili dalle medesime norme tecniche dello strumento provinciale, anche in considerazione delle effettive perimetrazioni delle aree così come risulteranno dagli approfondimenti proposti dall'Amministrazione Comunale e al loro recepimento attraverso il Nucleo di valutazione del PTC.
4. All'interno delle aree del comma 4 dell'art. L9 delle norme del P.T.C.P. è vietata la nuova edificazione per residenza agricola anche quando ricadano all'interno delle aree di cui all'art. 33.
5. Fatta salva la disciplina transitoria di cui all'art. 78 comma 9 gli strumenti di pianificazione territoriale del comune o il R.U., in coerenza con gli obiettivi del P.T.C.P. vigente al momento dell'adozione e/o approvazione degli stessi, possono prevedere una disciplina di dettaglio per estendere la facoltà di cui al comma 5 dell'art. L9 del P.T.C.P. anche alle aziende agricole i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando sia dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori della stessa area di pertinenza.
6. La realizzazione dei manufatti all'interno delle aree di cui al presente articolo è comunque condizionata alla previa approvazione di un Piano Attuativo ovvero, per l'ipotesi in cui il proponente sia un Imprenditore Agricolo Professionale (di seguito I.A.P.), di un P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo.
7. Il R.U. definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 11 e 12, una specifica disciplina di tutela e intervento.
8. All'interno delle aree di cui al primo comma quando determinati da beni storico-architettonici in territorio rurale vigono le prescrizioni di cui ai comma 4, 5, 6, 7 dell'art. L9 delle norme del PTCP.
9. La facoltà di cui al comma 5 è estesa anche alle aziende i cui suoli ricadano all'interno dell'area di pertinenza quando resti dimostrata l'impossibilità e/o l'inopportunità di realizzare gli annessi al di fuori dell'area di pertinenza.
10. All'interno delle aree del comma 4 è comunque vietata la nuova edificazione per residenza agricola.
11. Il Regolamento urbanistico definisce, anche sulla base della Schedatura del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 14, una specifica disciplina di tutela e intervento.
12. All'interno delle aree di cui al primo comma, quando determinate da aggregati vigono le prescrizioni di cui all'art. L8 comma 5, 6, 7 delle norme del PTCP.