art. 23 4b - Parchi storici e giardini formali
1. Sono parti di territorio le cui sistemazioni sono frutto di un progetto organico o comunque di azioni coerenti e consapevoli, significativamente presenti nel territorio comunale, in particolar modo nel versante nord della zona collinare.
2. Oltre al valore storico-documentale, molti complessi rivestono un ruolo di caposaldi del paesaggio, ad elevato grado di formalizzazione, nonché di strutture che organizzano il rapporto tra aspetti legati alle acque, alla modellazione del suolo, alla diversificazione botanica, costituendo complemento fondamentale di edifici o complessi edilizi di particolare pregio.
2. Gli elementi di cui al primo comma sono identificati con apposito simbolo alla tav. PR05 in scala 1/10.000.
3. Sono elementi di invarianza:
- - le recinzioni e gli accessi aventi rilevanza di memoria storica;
- - le sistemazioni e la continuità con le ville;
- - gli assi visuali aventi origine nelle sistemazioni dei giardini;
- - le sistemazioni planoaltimetriche e le relative opere;
- - gli impianti arborei coerenti con il disegno originario;
- - i percorsi e le sistemazioni al suolo;
- - le opere e gli elementi decorativi.
4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale e floristica, e a valorizzazione culturale del loro contenuto testimoniale, simbolico e d'uso.
5. Al fine di assicurare la tutela degli elementi di cui al terzo comma il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono limiti e criteri relativi alle modalità di tutela ed intervento.