art. 15 5a - Fornaci
1. Gli edifici e i manufatti in genere sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di un sistema produttivo storicizzato peculiare di questo territorio che oltre a rappresentare un valore economico, risulta essere un forte fattore d'identità della società locale e della sua cultura architettonica e definisce profili di continuità tra la tradizione del passato e gli scenari socio economici contemporanei.
2. Sono elementi di invarianza:
- - i caratteri morfo-tipologici di impianto esistenti;
- - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
- - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
- - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio produttivo - area d'escavazione;
- - la relazione funzionale tra escavazione dell'argilla e produzione del laterizio.
3. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura architettonica e socio - economica delle rispettive epoche e contesti. Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio o autorizzazione all'escavazione e/o ripristino delle cave, anche in funzione delle indicazioni del P.R.A.E.R.
4. Sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio edilizio presente al 1954, sono individuati gli edifici non vincolati dal Titolo I del D.Lgs nº 42/04 ma comunque meritevoli di particolare tutela.