art. 13 3a - Centri e nuclei storici

1. Gli edifici sono distinti in cartografia con apposito segno grafico alla tav. PR05 in scala 1/10.000. L'individuazione discende dal riconoscimento di una coerenza generale dell'impianto insediativo nelle sue configurazioni principali relative al rapporto con la trama viaria e con lo spazio pubblico e capaci di definire una forma compiuta del centro o nucleo.

2. Le mura antiche realizzate intorno ai centri storici.

3. Sono elementi di invarianza:

  • - i caratteri morfo-tipologici del tessuto urbanistico-edilizio;
  • - gli elementi della connotazione stilistico-architettonica;
  • - gli elementi decorativi artistici e architettonici;
  • - le sistemazioni esterne e i giardini anche quando non individuate tra le invarianti di cui all'art. 23.
  • - gli elementi fisici e visivi che configurano i rapporti edificio-contesto paesistico.

4. Gli elementi di invarianza sono soggetti a tutela nella loro consistenza materiale, al ripristino degli elementi mancanti e alla loro valorizzazione in quanto testimonianza della cultura urbanistico-architettonica delle rispettive epoche e contesti.
Il Regolamento Urbanistico e le norme di rango regolamentare correlate definiscono le specifiche disposizioni per la conservazione o il ripristino degli elementi di invarianza, nonché la documentazione tecnica da allegare alle richieste di intervento edilizio. Ferme restando le prescrizioni generali di cui al presente comma, gli interventi ammissibili sui singoli immobili sono disciplinati dal Regolamento Urbanistico sulla base della schedatura puntuale sull'intero patrimonio di cui al primo comma.