art. 10 Invarianti Strutturali del territorio

1. Ai sensi dell'art. 5 tra gli elementi costitutivi del patrimonio territoriale sono individuate, per il loro precipuo carattere di strutture resistenti e elementi cardine della identità dei luoghi, le seguenti invarianti strutturali del territorio, distinte in cartografia alla tav. PR05 in scala 1:10.000:

  1. a - Invarianza storico-insediativa:
    1. 1a - Aree archeologiche e siti di interesse archeologico
    2. 2a - Edifici e beni storico-architettonici
    3. 3a - Centri e nuclei storici
    4. 4a - Patrimonio edilizio presente al 1954
    5. 5a - Fornaci
    6. 6a - Tracciati viari fondativi
    7. 7a - Viabilità vicinale
    8. 8a - Tracciato e opere ferroviarie
    9. 9a - Spazi pubblici centrali
  2. b - Invarianza paesaggistica e ambientale:
    1. 1b - Infrastrutturazione ecologica
    2. 2b - Aree con sistemazioni agrarie storiche (terrazzamenti, gradoni e ciglionamenti) e sistemazioni agrarie storiche (muri a secco)
    3. 3b - Boschi di rilevanza vegetazionale e/o ambientale
    4. 4b - Parchi storici e giardini formali
    5. 5b - Pertinenze paesaggistiche degli aggregati e dei beni storico-architettonici
    6. 6b - Formazioni arboree decorative
    7. 7b - Patriarchi vegetali
    8. 8b - Alberi di rilievo
    9. 9b - Siti e percorsi di eccezionale apertura visiva
    10. 10b - Aree tartufigene
  3. c - Invarianza culturale e sociale
    1. 1c - DOC-DOCG Chianti Classico
    2. 1c - DOC-DOCG Bianco Valdichiana
    3. 3c - Sagre, feste, mercati, fiere
    4. 4c - Chianina

2. Con riferimento alle invarianti strutturali il Piano Strutturale definisce:

  • - gli elementi di invarianza sottoposti a tutela (per ciascuna delle invarianti individuate);
  • - le invarianti che per la loro rilevanza o specificità caratterizzano particolarmente i singoli sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le strategie per l'uso delle risorse e per la tutela e/o valorizzazione degli elementi di invarianza nei sistemi o sub-sistemi territoriali;
  • - le prescrizioni per il Regolamento Urbanistico e per le altre norme di rango regolamentare correlate.

3. Sono vietati tutti gli interventi e le azioni che riducano in modo significativo ed irreversibile gli elementi di invarianza sottoposti a tutela.

4. La disciplina relativa alle invarianti prevale su tutte le altre disposizioni contenute nelle presenti norme.

5. Eventuali interventi di manutenzione o di adeguamento funzionale che si rendano necessari per motivi di rilevante interesse pubblico potranno avvenire solo nel rispetto dei caratteri generali delle invarianti.

6. Ai sensi dell'art.138 del Decreto legislativo del 22/1/2004, nº 42, il Piano Strutturale propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando non già tutelati da specifiche disposizioni, per gli immobili e le aree di cui agli artt. 11, 12, 22, 23, 24, 26. Fino alla dichiarazione di notevole interesse pubblico, vigono le presenti norme e quelle correlate definite dal Regolamento urbanistico.