Articolo 49 Regole per il verde
E′ fatto divieto in tutte le aree non boscate del territorio comunale abbattere alberi con circonferenza del fusto (misurata a m.1,30 di altezza dal colletto) superiore a m.0,50 senza l′autorizzazione del Comune e il parere preventivo del Corpo Forestale dello Stato.
Sono esclusi dalla norma di cui al precedente comma gli abbattimenti di alberi morti, gli alberi da frutto a tale scopo coltivati, gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
I progetti di riqualificazione del verde approvati dal Comune, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell′area interessata.
Ai fini della realizzazione di nuove alberature stradali dovranno essere osservati i seguenti parametri, ai quali potranno essere apportate modifiche dai progetti soggetti all′autorizzazione comunale dietro motivata dimostrazione del miglioramento conseguente a tale modifica o dell′impossibilità di rispettare i parametri sotto elencati, in tutto o in parte:
- a) Distanze minime:
- m. 3 da condutture sotterranee di acqua e fognature;
- m. 4 da tubazioni del gas e cavi elettrici interrati;
- b) Parametri indicativi per stabilire l′idoneità del luogo per accogliere un nuovo albero:
- larghezza di almeno m. 2 della piazzola di piantagione;
- distanza di almeno m. 2 del punto di piantagione dall′accesso ai passi carrai;
- distanza di circa m. 10 del punto di piantagione dagli alberi esistenti o da altre possibili piante;
- distanza di almeno m. 10 del punto di piantagione dagli incroci stradali;
- distanza di m. 3 del punto di piantagione da condutture sotterranee;
- assenza, nel punto di piantagione, di vincoli verticali che possono in futuro ostacolare la crescita della chioma.