Art. 60 Norme finali

Dopo l'adozione e fino all'approvazione del PO sono ammesse varianti al RU vigente in conformità alle disposizioni del vigente PS e sempre che sia ammesso dalla Legge.

Nell'atto di approvazione del PO dovranno essere recepite le eventuali varianti formate ai sensi del presente articolo, se almeno adottate.

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