Art. 60 Norme finali
Dopo l'adozione e fino all'approvazione del PO sono ammesse varianti al RU vigente in conformità alle disposizioni del vigente PS e sempre che sia ammesso dalla Legge.
Nell'atto di approvazione del PO dovranno essere recepite le eventuali varianti formate ai sensi del presente articolo, se almeno adottate.