Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I° PIANI DI ATTUAZIONE E INTERVENTI FATTI SALVI

Articolo 52 Piani attuativi approvati ed atti autorizzativi rilasciati

Sono fatti salvi e possono aver corso i piani attuativi, i permessi di costruire, le denunce di inizio di attività, purché convenzionati o rilasciati in caso di non obbligo di convenzione, depositati, prima dell′adozione del presente RU.
Le varianti a tali strumenti e atti dovranno conformarsi alle disposizioni del presente RU.

CAPO II° SALVAGUARDIE, AREE VINCOLATE E DI RISPETTO

Articolo 53 Salvaguardie

Dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di adozione del RU, fino alla data di efficacia del medesimo, l′Ufficio comunale competente può sospendere ogni determinazione su pratiche edilizie e urbanistiche presentate, qualora riconosca che i loro contenuti sono in contrasto con i contenuti del RU adottato.

Articolo 54 Aree vincolate e di rispetto

Rientrano in queste aree tutti i terreni e gli immobili, anche se non riportati e definiti geograficamente nelle tavole cartografiche del RU, elencati di seguito.

  • 1) Aree sottoposte a vincolo idrogeologico, definite nella tavola n.6 del RU, distinte tra:
    • terreni delimitati ai sensi del R.D.L. n.3267/1923;
    • terreni coperti da bosco ai sensi dell′articolo 37, comma 1, della L.R. n.39/2000;

    In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull′edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono condizionati alle preventive procedure di cui alla legge forestale della Toscana 21 marzo 2000 n.39 e successive modificazioni, e al suo Regolamento di attuazione.

  • 2) Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell′articolo 142 del Codice del Paesaggio DLgs 22 gennaio 2004 n.42 modificato con DLgs 24 marzo 2006 n.157, definite nella tavola n.7 del RU, distinte tra:
    • fasce di rispetto di m.150 ciascuna dei corsi d′acqua iscritti negli elenchi (comma 1, lettera c);
    • territori coperti da boschi (comma 1, lettera g).

    In queste aree la nuova edificazione e gli interventi sull′edificato esistente, fatta eccezione per i casi esclusi per legge, sono vincolati all′ottenimento dell′autorizzazione prevista dall′articolo 146 del Codice sopra citato.

  • 3) Area di rispetto cimiteriale costituita da una fascia esterna intorno al perimetro del cimitero comunale di distanza pari a m.50, meglio precisata nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale - Carta dei vincoli di P.R.G. “non edificandi” e delle aree protette.
    In questa area é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere provvisorio.
    Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del RU quali le tavole n.5 e 5/BIS, gli interventi riportati nella classe e nella zona di appartenenza limitandoli ai seguenti:
    lettere a), b), c), e), f), dell′articolo 14.
  • 4) Aree di rispetto stradale costituite da fasce di rispetto adiacenti le strade di uso pubblico provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, classificate C ed F secondo il vigente Codice della Strada, esterne al centro abitato, meglio precisate nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale - Carta delle strade, secondo le distanze definite dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. vigente.
    In queste aree é vietato procedere a qualsiasi nuova costruzione, anche a carattere provvisorio.
    Sono ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti, come classificati e definiti negli appositi elaborati del RU quali le tavole n.5 e 5/BIS, gli interventi riportati nella classe e nella zona di appartenenza, gli interventi riportati nella classe e nella zona di appartenenza limitandoli ai seguenti:
    lettere a), b), c), d), e), f), dell′articolo 14.
    L′eventuale addizione volumetrica permessa dovrà essere limitata a interventi di sopraelevazione o comunque di ampliamento orizzontale non verso la sede stradale.
  • 5) Beni di particolare interesse storico e artistico ex articolo 4 della Legge n.1089/1933. Rientra in questa categoria di vincolo solamente il complesso edilizio di proprietà comunale denominato “Palazzo Montalvo”, meglio individuato nella cartografia del quadro conoscitivo del Piano Strutturale - Carta dei vincoli di P.R.G. “non edificandi” e delle aree protette, e nelle tavole n.5 e 5/BIS del RU con la codifica F0193 – STO1, all′interno della z.t.o. A.
    Gli interventi edilizi ammessi su questo immobile sono già definiti al precedente articolo 18 per la classe di appartenenza, che tengano conto del suo particolare pregio storico ed artistico.

CAPO III° NORME SPECIFICHE

Articolo 55 Proprietà comunali

Per gli edifici, i complessi edilizi, gli impianti di proprietà comunale sono ammessi, qualora le caratteristiche storiche, i valori architettonici e le condizioni ambientali e paesaggistiche lo consentano, demolizioni, nuove costruzioni, ampliamenti e ristrutturazioni, nella misura necessaria a rendere i nuovi edifici, quelli esistenti, e gli impianti pubblici funzionali e adeguati alle esigenze del Comune e di pubblica utilità.

CAPO IV° NORME FINALI

Articolo 56 Deroghe

Per motivi d′interesse pubblico, nonché per comprovati motivi di interesse generale, sono ammesse deroghe alle previsioni del RU, esercitate dal Consiglio comunale, così come definito dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.
L′intervento in deroga può essere assentito ove finalizzato ad interessi generali riferiti ad aspetti culturali, sociali, sanitari e relativi all′igiene pubblica, nonché religiosi, di tutela dell′incolumità.
Le deroghe possono riferirsi a obiettivi di tipo economico, con particolare riferimento agli aspetti occupazionali, purché d′interesse generale. Qualora proposti da soggetti privati, l′intervento in deroga dovrà essere assoggettato a stipulazione di specifico atto d′obbligo o convenzione.
Non è consentito il cambio di destinazione d′uso dei manufatti risultanti dalle deroghe di cui al presente articolo senza preventivo atto di assenso del Consiglio comunale.
Non sono ammessi interventi in deroga al RU contrastanti con le condizioni statutarie del PS e/o con vincoli derivanti da specifiche tutele.

Articolo 57 Norme finali

Fino all′approvazione del RU sono ammesse varianti al P.R.G. vigente in conformità alle disposizioni del vigente PS.
Nell′atto di approvazione del RU dovranno essere recepite le eventuali varianti formate ai sensi del presente articolo, se almeno adottate.

CAPO V° NORME SULLE ACQUE, SUOLO E SOTTOSUOLO

Articolo 58 Tutela delle acque e difesa dai fenomeni alluvionali

1. CORSI D′ACQUA OGGETTO DI PRESCRIZIONI E VINCOLI

1.1. I corsi d′acqua di cui all′elenco redatto sulla base dell′allegato A della D.C.R. n.230/1994, facente parte del quadro conoscitivo del P.I.T. così come risulta dall′articolo 65, comma 2, punto b), sono i seguenti:

  • -Botro “Fossa detta di Baccia” Codice LI336 – Solo ambito A;
  • Botro “Venante o Lodano” Codice LI501 – Ambiti A e B;
  • Torrente “Massera” Codice LI2699 – Ambiti A e B.

1.2. I corsi d′acqua di cui agli allegati 4 e 5 del P.I.T., illustrati e definiti meglio nel quadro conoscitivo del Piano Strutturale nella carta dei vincoli e dei rischi idraulici ed idrogeologici, sono i seguenti:

  • Botro “Fossa detta di Baccia” Codice LI336 – Solo ambito A;
  • Botro “Venante o Lodano” Codice LI501 – Ambiti A e B;
  • Torrente “Sterza” Codice LI2871 – Ambiti A e B;
  • Torrente “Massera” Codice LI2699 – Ambiti A e B.

1.3. I corsi d′acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n.1775/1933, illustrati e definiti meglio nel quadro conoscitivo del PS nella carta del vincolo paesaggistico, e nella Tavola n.7 del RU, sono i seguenti, relativamente ai tratti riportati nelle carte stesse:

  • Torrente “Sterza” Codice 170;
  • Fosso “dell′Agrifoglio” Codice 196;
  • Fosso “Cornazzana” Codice 213;
  • Fosso “del Corsoio” Codice 212;
  • Fosso “di Campo al Signore” Codice 212;
  • Fosso “dei Redimesi” Codice 212;
  • Torrente “Lodano” Codice 212;
  • Torrente “Massera” Codice 207;
  • Fosso “dei Lavacchioni” Codice 210;
  • Fosso “del Felciaione” Codice 210.

1.4. I corsi d′acqua definiti pubblici dalla Legge n.36/1994 e dal suo regolamento di attuazione D.P.R. n.238/1999 sono tutti quelli di cui al reticolo idrografico desunto dal Sistema Informatico Territoriale della Regione Toscana, individuati e definiti nel quadro conoscitivo del PS nella carta delle acque, idrografia, acquedotti, e nella Tavola n.16 del RU.

2. AMBITO “A1” DEI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.1

2.1. L′ambito A1, definito “di assoluta protezione del corso d′acqua”, corrisponde agli alvei, alle golene, agli argini, nonché alle aree comprese nelle due fasce della larghezza di m.10 adiacenti ai corsi d′acqua, misurate a partire dal piede esterno dell′argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda.

2.2 . Tale ambito riguarda tutti i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.1.

3. AMBITO “A2” DEI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.2

3.1. L′ambito A2, definito “di tutela del corso d′acqua e di possibile inondazione”, è riferito ai corsi d′acqua che hanno tratti significativi ai fini idraulici, larghezza superiore a m.10, misurata fra i piedi esterni degli argini oppure, ove mancanti, fra i cigli di sponda.
Corrisponde alle due fasce immediatamente esterne all′ambito A1 che hanno larghezza pari alla larghezza del corso d′acqua definita come sopra, per un massimo di m.100.

3.2 . Tale ambito riguarda i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.2.

4. AMBITO “B” DEI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.2

4.1. L′ambito “B” comprende le aree potenzialmente inondabili in prossimità dei corsi d′acqua, soggette ad eventuali interventi di regimazione idraulica tesi alla messa in sicurezza degli insediamenti esistenti.

4.2 . Tale ambito corrisponde alle aree a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a due metri sopra il piede esterno d′argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda. Il limite esterno di tale ambito è determinato dai punti di incontro delle perpendicolari all′asse del corso d′acqua con il terreno alla quota altimetrica come sopra individuata e non potrà comunque superare la distanza di m. 300 dal piede esterno dell′argine o dal ciglio di sponda.

4.3 . Tale ambito riguarda i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.2.

4.4. Le aree appartenenti a questo ambito sono perimetrale nella carta della pericolosità idraulica facente parte delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS indicata come Tavola n.7.

5. INTERVENTI NEGLI AMBITI “A” E “B” DEI CORSI D′ACQUA

5.1. Negli ambiti A1, A2, B, così come definiti dai precedenti paragrafi 2, 3, 4, il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni.
In questi ambiti, ricadenti nelle z.t.o. E1, E2, E3, è vietato realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti anche se precari.

5.2. Sono comunque consentite le costruzioni di manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico, le opere idrauliche necessarie per la riduzione del rischio idraulico, le opere di attraversamento del corso d′acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d′acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell′intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell′accessibilità al corso d′acqua stesso.

6. INTERVENTI SUI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.3

6.1. Le aree adiacenti i corsi d′acqua di cui al precedente paragrafo 1.3 per una fascia di m.150 ciascuna dalle sponde o dai piedi degli argini, sono sottoposte a tutela del vincolo paesaggistico ai sensi dell′articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lgs 22/01/2004 n.42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

6.2 . In queste aree tutelate è vietato eseguire qualsiasi intervento se non dopo avere ottenuto l′autorizzazione comunale prevista dagli articoli 146, 147 e 159 del D.Lgs n.42/2004 citato, fatta eccezione per quelli elencati all′articolo 149 che possono essere eseguiti senza.

7. INTERVENTI SUI CORSI D′ACQUA DI CUI AL PRECEDENTE PARAGRAFO 1.4

7.1 Su tutti i corsi d′acqua definiti pubblici di cui al precedente paragrafo 1.4, nei loro alvei, sponde e difese, sono sempre vietati in modo assoluto i seguenti interventi, ai sensi dell′articolo 96 del R.D. 25/07/1904 n.523:

  1. a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l′esercizio della pesca, quando possano alterare il corso naturale delle acque;
  2. b) eseguire piantagioni che si inoltrino verso il corso a ridurne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
  3. c) eseguire lavori di sradicamento o di abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per gli altri corsi la stessa proibizione è limitata ai ceppi aderenti alle sponde;
  4. d) eseguire piantagioni sulle alluvioni delle sponde dei torrenti e loro isole;
  5. e) eseguire piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i torrenti;
  6. f) eseguire piantagioni di alberi e siepi, realizzare fabbriche, eseguire scavi e movimenti di terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori minore di metri quattro per le piantagioni e il movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;
  7. g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all′uso, a cui sono destinati gli argini;
  8. h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;
  9. i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine e loro accessori;
  10. j) l′apertura di cavi, fontanili e simili a distanza minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall′Autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque.

8. RIDUZIONE DELL′IMPERMEABILIZZAZIONE SUPERFICIALE

8.1. In tutto il territorio comunale i progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati dovranno essere tesi ad evitare la ulteriore impermeabilizzazione superficiale rispettando le seguenti prescrizioni:

  1. a) la realizzazione di nuovi edifici deve garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria di pertinenza del nuovo edificio in base agli indici di superficie coperta di zona. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l′assorbimento anche parziale delle acque meteoriche;
  2. b) i nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l′infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico - ambientale;
  3. c) il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d′acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

9. PERICOLOSITA′ IDRAULICA

9.1. Per l′intero territorio comunale sono state definite quattro classi di pericolosità in funzione del rischio idraulico, determinate in specifiche aree e riportate nella Tavola 7 – Carta della pericolosità idraulica delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS, quali:

  1. 1. irrilevante;
  2. 2. bassa;
  3. 3. media;
  4. 4. elevata.

10. CLASSE 1 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA IRRILEVANTE

10.1. Nelle aree ricadenti nella classe 1 non sono necessarie considerazioni sulla riduzione del rischio idraulico.

10.2. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

11. CLASSE 2 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA BASSA

11.1. Nelle aree ricadenti nella classe 2 gli interventi non dovranno modificare le condizioni di alto morfologico, la funzionalità delle opere idrauliche eventualmente esistenti, le sezioni dei corsi d′acqua.

11.2. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

12. CLASSE 3 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA MEDIA

12.1. Nelle aree ricadenti in classe 3 il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni.
Nelle aree ricadenti nelle z.t.o. E1, E2, E3, è vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche precari.

12.2 . Sono comunque consentite le costruzioni di manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico, le opere idrauliche necessarie per l′attenuazione o la riduzione del rischio idraulico, le opere di attraversamento del corso d′acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d′acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell′intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell′accessibilità al corso d′acqua stesso.

12.3. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

13. CLASSE 4 – PERICOLOSITA′ IDRAULICA ELEVATA

13.1. Nelle aree ricadenti in classe 4 il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni.
Nelle aree ricadenti nelle z.t.o. E1, E2, E3, è vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche precari.

13.2 . Sono comunque consentite le costruzioni di manufatti e le trasformazioni morfologiche di carattere idraulico, le opere idrauliche necessarie per l′attenuazione o la riduzione del rischio idraulico, le opere di attraversamento del corso d′acqua, gli interventi trasversali di captazione e restituzione delle acque, nonché gli adeguamenti di infrastrutture esistenti senza avanzamento verso il corso d′acqua, a condizione che si attuino le precauzioni necessarie per la riduzione del rischio idraulico relativamente alla natura dell′intervento ed al contesto territoriale e si consenta comunque il miglioramento dell′accessibilità al corso d′acqua stesso.

13.3. Il progetto per la realizzazione delle opere in queste aree dovrà comprendere una verifica sul dimensionamento delle opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque in rapporto alla superficie di raccolta delle acque (tetti, piazzali, e quant′altro impermeabilizzato) alla pioggia critica oraria, rilevata dai pluviometri di competenza dell′area, con tempo di ritorno trentennale ed agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire dall′area di intervento fino al corpo idrico recettore.

14. DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLE PRESCRIZIONI

14.1. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui ai paragrafi precedenti gli interventi e le opere relative agli atti di condono edilizio di cui al Capo IV della Legge n.47/1985 ed all′articolo 39 della Legge n.724/1994 e successive modificazioni.

14.2. I progetti che prevedono interventi edilizi a distanza inferiore a m. 110 dal piede esterno dall′argine o, ove mancante, dal ciglio di sponda dei corsi d′acqua di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2 devono contenere l′individuazione della larghezza del corso d′acqua per la migliore definizione degli ambiti “A1” e “A2” così come definiti ai precedenti paragrafi 2 e 3, da effettuare tramite rilievo topografico restituito in cartografia in scala 1/200.
Ove esistano difficoltà nell′individuazione del piede esterno dell′argine e del ciglio di sponda, va applicata l′ipotesi corrispondente alla maggior larghezza.

14.3. Gli attraversamenti da realizzarsi mediante ponti, tombini stradali, passi carrabili, non potranno comunque ridurre la sezione idraulica preesistente del corso d′acqua. Non rientrano tra le opere di attraversamento altri interventi che configurino la copertura del corso d′acqua.

14.4. Ai fini dell′applicazione delle presenti prescrizioni si precisa quanto segue:

  1. a) per nuova edificazione s′intende qualsiasi intervento edilizio che comporti la realizzazione di un nuovo volume o di un nuovo manufatto edilizio con l′esclusione della sopraelevazione, della demolizione e ricostruzione all′interno della superficie coperta preesistente, sempre che tale edificio preesistente sia in regola con la normativa edilizia;
  2. b) per manufatti di qualsiasi natura s′intendono tutte quelle opere che possono ostacolare il deflusso delle acque anche in caso di esondazione, quali: recinzioni, depositi di qualsiasi natura, serre, tettoie, piattaforme o simili, con esclusione delle vasche per acquacoltura da realizzarsi senza sopraelevazioni rispetto al piano di campagna esistente;
  3. c) per trasformazioni morfologiche di aree pubbliche o private s′intendono esclusivamente quelle modifiche del territorio che costituiscono ostacolo al deflusso delle acque in caso di esondazione.

14.5. L′eventuale dimostrazione dell′assenza delle condizioni di rischio idraulico legate a fenomeni di esondazione o ristagno, intesa come limite di rischio accettabile senza interventi di adeguamento, deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

  1. a) una o più sezioni trasversali al corso d′acqua che attraversino l′area di intervento, in scala 1/200 redatte dal tecnico progettista o da altro tecnico abilitato da cui risulti che la quota minima di altezza del piano di campagna esistente nella zona di intervento è superiore di almeno m. 2 rispetto alla quota del piede d′argine esterno più vicino o, in mancanza, del ciglio di sponda più vicino;
  2. b) relazione ideologico e idraulica redatta da tecnico abilitato che individui le caratteristiche del rischio e da cui risulti che l′area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno;
  3. c) progetto degli interventi per la riduzione dello stato di rischio compatibile con il contesto territoriale da realizzarsi preliminarmente o contestualmente all′intervento.

14.6. La documentazione prevista dal presente punto è parte integrante della documentazione necessaria per il rilascio o l′emanazione degli atti su cui si applicano le prescrizioni e deve quindi essere presentata ed esaminata nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente per il rilascio e l′emanazione degli stessi atti. La verifica della dimostrazione dell′assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla riduzione del rischio di cui ai precedenti punti deve essere effettuata dal Comune in sede di rilascio del permesso di costruire, o dal tecnico asseverante per la denuncia di inizio dell′attività.
Per gli interventi di particolare complessità il Comune richiederà la collaborazione dell′Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Livorno.
Quando gli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico interessano opere idrauliche di competenza della Regione o dello Stato, dovrà essere richiesta preliminarmente all′Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Livorno o al Provveditorato delle Opere Pubbliche, secondo le rispettive competenze, l′autorizzazione idraulica prevista dalla normativa vigente.

14.7 . Per quanto non espressamente descritto nelle presenti prescrizioni valgono le indicazioni riportate nella relazione delle indagini geologico - tecniche di supporto al PS.

Articolo 59 Difesa del suolo e del sottosuolo

1. PERICOLOSITA′ GEOLOGICA

1.1. Per l′intero territorio comunale sono state definite quattro classi di pericolosità geologica di cui alla D.C.R. n.94/1985, determinate in specifiche aree e riportate nella Tavola 6 – Carta della pericolosità geologica delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS aggiornata con la nuova carta di cui alla Tavola n.17 del RU, quali:

  1. 1. irrilevante;
  2. 2. bassa;
  3. 3. media;
  4. 4. elevata.

2. CLASSE 1 – PERICOLOSITA′ GEOLOGICA IRRILEVANTE

2.1. Nelle aree ricadenti in classe 1 non sussistono limitazioni costruttive derivanti da caratteristiche geologico-tecniche e morfologiche.

2.2. L′attività costruttiva dovrà essere preceduta da una indagine geotecnica di supporto alla progettazione limitata agli scavi ed alle opere di fondazione.

3. CLASSE 2 – PERICOLOSITA′ GEOLOGICA BASSA

3.1. Nelle aree ricadenti in classe 2 sussistono limitazioni costruttive derivanti da condizioni geologico-tecniche e morfologiche apparentemente stabili sulle quali però permangono dubbi che dovranno essere chiariti in sede di progettazione.

3.2. L′attività costruttiva dovrà essere preceduta da uno studio geologico e geotecnico di supporto alla progettazione che chiarisca i dubbi di cui sopra e che indichi in termini di fattibilità gli eventuali interventi da eseguire per i quali la progettazione stessa si dovrà adeguare.

4. CLASSE 3 – PERICOLOSITA′ GEOLOGICA MEDIA

4.1. Nelle aree ricadenti in classe 3 sussistono forti limitazioni costruttive derivanti da condizioni geologico-tecniche e morfologiche tali da essere considerate al limite dell′equilibrio.

4.2. L′attività costruttiva dovrà essere preceduta da indagini geologiche e geotecniche di supporto alla progettazione molto approfondite condotte a livello di area nel suo complesso che indichino in termini di fattibilità gli eventuali interventi da eseguire per i quali la progettazione stessa si dovrà adeguare.
L′esecuzione dell′opera edilizia dovrà essere condizionata dalla eliminazione del rischio prevedendo interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l′adozione di tecniche di un certo impegno relativamente alle fondazioni.
Gli interventi di bonifica e comunque di eliminazione del rischio dovranno essere eseguiti preliminarmente o contestualmente a quelli per la realizzazione dell′opera e terminati comunque prima dell′emissione della certificazione di abitabilità o agibilità.

5. CLASSE 4 – PERICOLOSITA′ GEOLOGICA ELEVATA

5.1. Nelle aree ricadenti in classe 4 sussistono elevate limitazioni costruttive derivanti da condizioni geologico-tecniche e morfologiche tali da essere considerate compromesse, in quanto aree interessate da fenomeni di dissesto attivo, come frane, forti erosioni, fenomeni di subsidenza o frequenti inondazioni.

5.2 . L′attività costruttiva dovrà essere preceduta da indagini geologiche e geotecniche di supporto alla progettazione molto approfondite e dettagliate condotte a livello di aree interessate dai fenomeni di cui al comma precedente, che comunque indichino l′esatta consistenza del rischio e dei fenomeni ed in termini di fattibilità gli eventuali interventi da eseguire per i quali la progettazione stessa si dovrà adeguare.
L′esecuzione dell′opera edilizia dovrà essere condizionata dalla eliminazione del rischio prevedendo interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l′adozione di tecniche di un certo impegno relativamente alle fondazioni.
Gli interventi di bonifica e comunque di eliminazione del rischio dovranno essere eseguiti prima di quelli per la realizzazione dell′opera e terminati comunque contestualmente alla realizzazione delle fondazioni dell′opera stessa.

6. USO E TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

6.1. Come risulta dall′indagini geologico-tecniche di supporto al PS nella Tavola 8 – Carta dell′uso e tutela della risorsa idrica, l′intero territorio comunale appartiene alla classe A come sistema in stato di equilibrio.

6.2. In questo sistema i prelievi idrici sono al di sotto della soglia di ricarica dell′acquifero o della portata minima vitale di un corso d′acqua superficiale.
La qualità della risorsa idrica risulta ottimale, non inquinata o alterata in modo sensibile.

6.3. In tutto il territorio comunale non sussistono limitazioni per i prelievi idrici riguardo a tutte le trasformazioni, ferma restando la priorità per gli usi idropotabili prevista dall′articolo 2 delle Legge n.36/1994, comunque la verifica della disponibilità della risorsa idrica, riguardo ai nuovi insediamenti di cui alla z.t.o. C, D5, D6, D7, dovrà essere fatta in sede di redazione del piano attuativo in relazione al piano provinciale per la gestione degli usi della risorsa idrica di cui all′articolo 14 bis della legge regionale n.91/1998 (articolo 12 della legge regionale 21 maggio 2007 n.29) ed in coerenza con la pianificazione dell′ATO 5.

7. POZZI E SORGENTI

7.1. Il quadro conoscitivo con la carta delle acque, idrografia, acquedotti, e la Tavola 9 – Carta dei pozzi e delle sorgenti delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS individuano tutti i punti di captazione delle acque sotterranee (pozzi e sorgenti) esistenti e conosciuti secondo le indicazioni della Provincia di Livorno di cui al P.T.C.

In particolare nella Tavola 9 delle indagini geologico-tecniche sono indicati anche i pozzi e le sorgenti ad uso idropotabile con le relative aree da sottoporre a tutela attorno ai punti di captazione, quali:

  1. a) zona di tutela assoluta;
  2. b) zona di rispetto;
  3. c) zona di protezione;
  4. d) zona con diversa vulnerabilità della falda.

7.2. Al di là delle limitazioni e dei divieti imposti per ogni zona, di seguiti riportati, è comunque necessario che per ogni intervento edilizio che comunque preveda nuovi servizi igienico-sanitari sia previsto all′allaccio alla fognatura comunale oppure un idoneo sistema di smaltimento dei liquami.

8. ZONA DI TUTELA ASSOLUTA ATTORNO AL POZZO O SORGENTE

8.1. La zona di tutela assoluta è un′area di circonferenza avente un raggio di 10 metri dal centro quale punto di captazione.

8.2. In questa zona vi è una tutela assoluta con il divieto di qualsiasi edificazione fatte salve le opere di presa e le costruzioni di servizio.

9. ZONA DI RISPETTO ATTORNO AL POZZO O SORGENTE

9.1. La zona di rispetto è un′area di circonferenza avente un raggio di 200 metri dal centro quale punto di captazione.

9.2. In questa zona sono sempre vietati gli interventi e le attività seguenti:

  1. a) dispersione di fanghi e nuovi scarichi di acque reflue anche se depurate;
  2. b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
  3. c) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
  4. d) realizzazione di nuove aree cimiteriali;
  5. e) spandimento di concimi, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l′impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
  6. f) realizzazione di nuove cave che possano essere in connessione con la falda;
  7. g) realizzazione di nuovi pozzi, ad eccezione di quelli utilizzati per consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell′estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quantitative e qualitative della risorsa idrica;
  8. h) realizzazione di discariche, isole ecologiche, aree di stoccaggio, di messa in riserva e di deposito dei rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, comunque la gestione degli stessi;
  9. i) stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
  10. j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione autoveicoli;
  11. k) pozzi perdenti;
  12. l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione.

10. ZONA DI PROTEZIONE ATTORNO AL POZZO O SORGENTE

10.1. La zona di protezione è un′area di circonferenza avente un raggio di 500 metri dal centro quale punto di captazione.

10.2. In questa zona sono sempre vietati gli interventi e le attività seguenti:

  1. a) dispersione di fanghi ed acque reflue inquinanti;
  2. b) realizzazione di discariche di rifiuti speciali e pericolosi fatta eccezione per quelli inerti.

11. VULNERABILITA′ DELLA FALDA IDRICA

11.1. La Tavola 10 – Carta della vulnerabilità della falda delle indagini geologico-tecniche di supporto al PS suddivide il territorio comunale in due classi che riuniscono le indicazioni e le differenziazioni della Provincia di Livorno riportate nel P.T.C., come vulnerabilità Elevata-Alta (EA), Estremamente Elevata (EE), Medio-Bassa (MB), Estremamente Bassa (BB).

12. CLASSE 1 DI VULNERABILITA′ DELLA FALDA IDRICA

12.1. La classe 1 comprende le zone di vulnerabilità Elevata-Alta (EA), Estremamente Elevata (EE).

12.2. Nelle aree appartenenti a questa classe sono da evitare i seguenti interventi:

  1. a) dispersione, ovvero immissione in fossi di reflui, fanghi e liquami;
  2. b) accumulo di concimi organici e stoccaggio di sostanze inquinanti;
  3. c) dispersione nel suolo di sostanza organica, concimi, fertilizzanti e quant′altre sostanze inquinanti, non preventivamente trattate, provenienti da impianti di depurazione;
  4. d) sub-irrigazione a perdere o pozzi a perdere per lo smaltimento dei liquami;
  5. e) spandimento di fanghi ad uso agricolo.
    E′ opportuno superare le limitazioni di cui sopra solo attraverso specifiche indagini estese ad un significativo intorno dell′area interessata, che dovranno approfondire nel dettaglio:
    • identificazione idrogeologica e configurazione fisico geometrica dell′acquifero, con definizione del tipo idrodinamico e della natura del substrato;
    • censimento di pozzi e valutazione dei parametri idrogeologici dell′acquifero, con prospezioni in situ o sulla base di fonti bibliografiche;
    • comportamento idrochimico ed idrobiologico dell′acquifero (autodepurazione naturale dei terreni), attraverso la caratterizzazione della copertura satura ed insatura (litologia, granulometria, porosità, conducibilità idraulica) effettuabile con prospezioni in situ o sulla base di fonti bibliografiche.

13. CLASSE 2 DI VULNERABILITA′ DELLA FALDA IDRICA

13.1. La classe 2 comprende le zone di vulnerabilità Medio-Bassa (MB), Estremamente Bassa (BB).

13.2. Nelle aree appartenenti a questa classe non sussistono particolari limitazioni.
Gli insediamenti di attività ed infrastrutture potenzialmente inquinanti dovranno essere valutate solo attraverso specifiche indagini estese ad un significativo intorno dell′area interessata, che dovranno approfondire nel dettaglio:

  • identificazione idrogeologica e configurazione fisico geometrica dell′acquifero, con definizione del tipo idrodinamico e della natura del substrato;
  • censimento di pozzi e valutazione dei parametri idrogeologici dell′acquifero, con prospezioni in situ o sulla base di fonti bibliografiche;
  • comportamento idrochimico ed idrobiologico dell′acquifero (autodepurazione naturale dei terreni), attraverso la caratterizzazione della copertura satura ed insatura (litologia, granulometria, porosità, conducibilità idraulica) effettuabile con prospezioni in situ o sulla base di fonti bibliografiche.

Articolo 60 Norme sull′assetto idrogeologico

Le norme che seguono si riferiscono al Piano per l′assetto idrogeologico (PAI) del bacino Toscana Costa, quale piano stralcio del piano di bacino ai sensi dell′articolo 17, comma 6-ter, della Legge 18 maggio 1989 n.183, approvato con D.C.R. 25 gennaio 2005 n.13.
Poiché il PAI ha valore di piano territoriale di settore e deve integrare il RU, costituendo atto di pianificazione ai sensi dell′articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1994 n.109, nei paragrafi che seguono si richiamano le norme del PAI stesso riguardanti il territorio comunale.

1. PERICOLOSITA′ IDRAULICA

1.1. Nel territorio comunale s′individuano le aree di pericolosità idraulica di cui all′articolo 4 delle norme del PAI, distinte tra P.I.M.E. (aree con pericolosità idraulica molto elevata) e P.I.E. (aree con pericolosità idraulica elevata), secondo le perimetrazioni riportate nella Tavola n.16 del RU, estratte dalla carta di tutela del territorio tavola n.28 del PAI.

1.2. Nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.) vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate all′articolo 5 delle norme del PAI, che si richiamano integralmente.
In queste aree il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni. Non vi insistono edifici ed è comunque vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche a carattere precario.

1.3. Nelle aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.E.) vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate all′articolo 6 delle norme del PAI, che si richiamano integralmente.
In queste aree il PS e il RU non prevedono nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni. Non vi insistono edifici ed è comunque vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche a carattere precario.

1.4. Riguardo alle aree a rischio di cui all′articolo 7 delle norme, le aree perimetrale P.I.M.E. e P.I.E. sono da considerarsi rispettivamente a rischio idraulico molto elevato ed elevato.

1.5. Nelle aree non perimetrale, al di fuori di quelle di cui ai punti 1.2 e 1.3., vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate all′articolo 8 delle norme del PAI, che si richiamano integralmente ove applicabili.

1.6. Nell′area strategica per interventi di prevenzione (A.S.I.P.) del torrente Massera, individuata secondo le perimetrazioni riportata nella Tavola n.16 del RU, estratta dalla carta di tutela del territorio tavola n.28 del PAI, il PS e il RU non prevede nuovi insediamenti e z.t.o. per nuove edificazioni. Non vi insistono edifici ed è comunque vietato realizzare nuovi edifici e manufatti di qualsiasi natura anche a carattere precario. Sono ammessi solo gli interventi di cui all′articolo 10, comma 2, delle norme del PAI.

2. PERICOLOSITA′ GEOMORFOLOGICA

2.1. Il PAI non individua per il territorio comunale aree a pericolosità geomorfologia di cui agli articoli 12, 13, 14, delle norme.

2.2. Nelle aree non perimetrale, al di fuori di quelle di cui agli articoli 13 e 14 delle norme del PAI, vigono le prescrizioni e le indicazioni riportate al successivo articolo 16, che si richiamano integralmente ove applicabili.

3. AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI

In queste aree perimetrate, riguardo al territorio comunale, nelle carte di tutela del territorio tavole n.22 e n.28 del PAI, dovranno essere incentivati gli interventi di seguito riportati e, ove possibile, resi obbligatori in sede di elaborazione progettuale per gli interventi urbanistico-edilizi.
Nelle z.t.o. E1, E2, E3, e comunque in tutte le aree caratterizzate da attività agricola, si dovrà:

  1. a) mantenere e ripristinare le opere di sistemazione idraulico agraria di presidio, tipiche degli assetti agricoli storici, quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc.;
  2. b) effettuare lavorazioni di aratura dei terreni lungo le curve di livello (giropoggio);
  3. c) mantenere siepi, alberi e zone inerite ai limiti del coltivo;
  4. d) inerbire vigneti e oliveti e, permanentemente evitando il pascolo, le zone limitrofe alle aree calanchive;
  5. e) mantenere una giusta densità di bestiame per unità di superficie, comunque non superiore a capi n.3/Ha;
  6. f) realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque superficiali (fossi livellari, di guardia, di valle, collettori);
  7. g) per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali, mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle;
  8. h) mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque;
  9. i) mantenere in modo adeguato la viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere, con dotazione di cunette, taglia-acque ed altre opere simili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

Nelle aree boscate, si dovrà:

  1. a) conservare, mantenere, adeguare, le superfici in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle stesse;
  2. b) salvaguardare gli impianti boschivi e arbustivi di pregio;
  3. c) favorire la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate alle pratiche agricole;
  4. d) mantenere e ripristinare le opere di sistemazione idraulico forestale, quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi, ecc.;
  5. j) mantenere in modo adeguato la viabilità carrabile, i sentieri, le mulattiere, con dotazione di cunette, taglia-acque ed altre opere simili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali.

4. AREE DI PARTICOLARE ATTENZIONE PER LA PREVENZIONE DA ALLAGAMENTI

In queste aree perimetrate, riguardo al territorio comunale, nelle carte di tutela del territorio tavole n.22 e n.28 del PAI, vigono le seguenti prescrizioni:

  1. a) nelle z.t.o. E1, E2, E3, la rete di drenaggio delle acque piovane dovrà garantire una volumetria di accumulo non inferiore a mc.200 per Ha;
  2. b) sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d′acqua ricompresi nel reticolo di cui alla Tavola n.16 del RU, e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno di 200 anni;
  3. c) le reti fognarie delle acque bianche dovranno prevedere, riguardo alle nuove urbanizzazioni delle z.t.o. C, D5, D6, D7, adeguati volumi d′invaso al fine di garantire opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto ambientale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni;
  4. d) dove possibile, senza che si determinino possibili danni dovuti al ristagno, il convogliamento delle acque piovane nelle reti fognarie o nei corsi d′acqua ricompresi nel reticolo di cui alla Tavola n.16 del RU dovrà essere evitato.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03