Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 50 Definizioni

1. UNITÀ EDILIZIA O IMMOBILIARE

Si definisce unità edilizia o unità immobiliare l′insieme dei locali che in modo omogeneo determinano e delimitano una singola funzione ed uno specifico uso tra quelli elencati al precedente articolo 16.
L′unità edilizia o immobiliare é costituita da una porzione di edificio, o da un edificio, o da un insieme di edifici ovvero da un′area, che, nello stato in cui si trova e secondo l′uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e di reddito.
Deve essere dotata di almeno un accesso indipendente dall′esterno (strada, cortile, ecc.) o da spazi di disimpegno comune (pianerottoli di scale, ballatoi, terrazze, ecc.), un accesso cioè tale che non comporti il passaggio attraverso altre unità edilizie. Separata da altre unità da pareti.
Per essere tale l′unità edilizia o immobiliare deve essere censita, o essere suscettibile di essere censita, in modo distinto e unitario al catasto dei fabbricati di cui Decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998 n.28, secondo le procedure e le norme vigenti in materia (DOCFA).
Non è unità edilizia l′insieme dei locali e spazi a uso pertinenziale e di servizio così come definiti nel RE e nel successivo articolo 51, paragrafo 4.
Le unità edilizie si distinguono secondo le categorie di seguito riportate.

1.1. UNITA′ EDILIZIA ABITATIVA

Alloggio abitativo costituito da un solo locale o da un insieme di locali realizzato con i requisiti igienico-sanitari descritti nel RE, che lo rendono adatto a essere dimora di una o più persone, di una o più famiglie, anche nel caso in cui una parte sia adibita a ufficio quale studio professionale.
Nell′unità edilizia abitativa dovranno essere svolti gli usi di cui alla categoria 1. riportati al precedente articolo 16.

1.2. UNITA′ EDILIZIA NON ABITATIVA

Alloggio diverso da quello descritto al precedente punto 1.1. costituito da un solo locale o da un insieme di locali necessari e funzionali alla produzione di beni e/o servizi, anche se realizzato con i requisiti igienico-sanitari tipici della civile abitazione descritti nel RE.
Nell′unità edilizia non abitativa possono dovranno essere svolti gli usi di cui alle categorie da 2. a 8. riportati al precedente articolo 16. In particolare anche gli usi turistico-ricettivi per le strutture alberghiere e extralberghiere di cui alla categoria 4. anche se necessarie dei requisiti igienico-edilizi previsti per le civili abitazioni, nonché gli usi agrituristici di cui alla sottocategoria 8.4. e all′articolo 12 della L.R. n.30/2003.

2. EDIFICIO

Per edificio s′intende un complesso organico e strutturale organizzato in funzione degli usi definiti dalle presenti norme per singole zone territoriali omogenee, è una costruzione coperta, isolata da vie e spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via ed abbia, eventualmente, una o più scale autonome. Può essere composto da una sola unità edilizia o suddiviso in più unità edilizie o immobiliari.
Edificio è comunque qualsiasi costruzione dotata di propria indipendente struttura, realizzata con materiali, tecniche, colori, tipologie, definite dalle presenti norme, dalle schede allegate, da quelle del RE e del RTC.
Non sono considerati edifici i manufatti a carattere precario e temporaneo.
L′edificio nel suo sviluppo verticale è suddiviso in piani secondo la definizione riportata nel successivo paragrafo.
Un tipo edilizio è lo schema dell′edificio indicante le sue principali caratteristiche architettoniche, strutturali, formali, d′ingombro, dimensionali, funzionali.
Un complesso edilizio è un insieme organico di edifici anche di valenza condominiale normalmente composto da un edificio principale con accessori e pertinenze.
Le tipologie degli edifici sono definite nelle schede tipologiche riportate nell′allegato A alle presenti norme, distinte nelle seguenti classi:

  1. 1. VILLA PER IL TURISMO
  2. 2. VILLINO PER IL TURISMO
  3. 3. CASA UNIFAMILIARE
  4. 4. CASA PLURIFAMILIARE
  5. 5. CASA RURALE
  6. 6. FABBRICATO PER L′AGRITURISMO
  7. 7. ANNESSO AGRICOLO
  8. 8. ANNESSO PER L′AGRICOLTURA AMATORIALE
  9. 9. SECCATOIO
  10. 10. CAPANNONE ARTIGIANALE
  11. 11. FABBRICATO PERTINENZIALE

3. PIANO DELL′EDIFICIO

E′ un piano, inteso come livello di un edificio, una superficie orizzontale di pavimentazione sulla quale insistono locali di una e più unità edilizie, collegate da corpi o spazi scale, ascensori, interni alla sagoma.
Concerne comunque lo sviluppo verticale di un edificio.
I piani di un edificio si elencano e distinguono secondo la casistica di seguito riportata.
Il piano terra è il livello che nell′edificio è posto a quota del pavimento dell′ingresso, in prossimità del piano marciapiede, o dell′androne d′ingresso in caso di condomini, fronte strada pubblica o strada privata di accesso all′edificio, entro una tolleranza di ± m. 1,00 dalla quota di questa ultima. Nel caso di diversi ingressi a unità edilizie sul fronte stradale si farà riferimento alla porta d′ingresso centrale sul fronte stesso.
I piani primo, secondo, terzo, ecc., sono i livelli posti, in ordine ed in verticale l′uno sopra l′altro dal piano terra.
I piani primo sottoterra, secondo sottoterra, terzo sottoterra, ecc., sono i livelli posti, in ordine e in verticale l′uno sotto l′altro, dal piano terra.
La differenza di quota tra due piani attigui deve essere uguale o superiore a m. 2,00.
Non sono considerati piani dell′edificio quelli, che in modo completo, supportano le superfici di pavimentazione:

  1. a) delle soffitte così come definite dal RE;
  2. b) dei locali aventi un′altezza utile interna (Hi) inferiore a m. 2,00;
  3. c) dei locali interrati privi dei requisiti igienico-sanitari abitativi definiti nel RE.
  4. d) dei soppalchi.

Qualora l′edificio sia strutturato a gradoni con altezza diversa, il numero massimo dei piani di ciascun gradone rappresenta il numero massimo dei piani dell′edificio stesso.
Per la determinazione del numero dei piani nell′edificio vedasi anche l′allegato B “Esemplificazioni grafiche”.

4. EDIFICIO UNIFAMILIARE

Ai fini dell′applicazione dell′articolo 124 della L.R. n.1/2005, si definisce edificio unifamiliare, quello destinato alla residenza avente una dimensione non superiore a mc. 300,00 escluse le pertinenze, composto di una sola unità edilizia con sottocategoria d′uso 1.1. di cui al precedente articolo 16.
Comunque è edificio unifamiliare quello classificato 3. CASA UNIFAMILIARE. Sono quindi escluse da tale definizione tutte le altre tipologie.

5. SAGOMA DELL′EDIFICIO

La sagoma di un edificio è la figura solida determinata dai vari lati, verticali, orizzontali ed inclinati, che contengono tutte le facce esterne dell′edificio stesso, compresi i porticati, i loggiati, le terrazze, le coperture. Sono inoltre compresi nella sagoma tutti i corpi aggettanti sulle facce esterne dell′edificio quali balconi, pensiline a sbalzo, cornicioni, tettoie para-pioggia.

6. AREA DI SEDIME DELL′EDIFICIO

Per area di sedime di un edificio s′intende la parte di suolo occupata dalla sua sagoma oltre a quella dei corpi scala e ascensori del piano emergente dalla quota del marciapiede o del terreno sistemato in adiacenza all′edificio.

7. LOTTO EDIFICABILE

Si considera lotto edificabile l′area libera e non asservita a un edificio esistente, idonea all′edificazione in base alle norme e agli indici del presente RU.
La superficie del lotto è sinonimo di superficie fondiaria.

8. VARIANTI IN CORSO D′OPERA CHE NON COMPORTANO SOSPENSIONE DEI LAVORI

Per tali varianti sussiste esclusivamente l′obbligo del deposito del progetto dell′opera così come effettivamente realizzata, fatta salva l′acquisizione di eventuali pareri o nulla-osta, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

  1. a) siano conformi al PS, al RU, al RE, al RTC, vigenti, non in contrasto con quelli adottati e con le prescrizioni dell′atto abilitativo;
  2. b) non comportino modifiche della sagoma dell′edificio;
  3. c) non riguardino interventi per i quali sia prescritto l′atto di assenso comunale di cui all′articolo 79, comma 4, lettera d), della Legge, riportati nel RE;
  4. d) non riguardino immobili soggetti alla disciplina di cui al T.U. Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLgs n.42/2004;
  5. e) non riguardino modifiche all′impianto strutturale od agli elementi costitutivi dell′edificio;
  6. f) non riguardino la trasformazione dell′aspetto esteriore dell′edificio derivante dalla sostanziale modifica delle aperture esterne e delle finiture esterne;
  7. g) non siano soggette all′applicazione della normativa antisismica;
  8. h) non incidano sui parametri urbanistici e sulle dotazione degli standard.

Agli effetti del presente paragrafo non costituisce modifica ai parametri urbanistici:

  • - la variazione delle sistemazioni esterne del lotto di pertinenza dell′edificio;
  • - la modifica di eventuali sistemi di smaltimento delle acque nere;
  • - la realizzazione o la variazione degli arredi;
  • - la traslazione e la rotazione dell′area di sedime dell′edificio sugli assi verticali e/o orizzontali, purché contenute nel limite complessivo del 10%, e a condizione che siano comunque rispettate le disposizioni relative alle distanze dai confini e dai fabbricati, fatte salve le disposizioni relative al rispetto di allineamenti e/o fili fissi derivanti da disposizioni contenute nelle presenti norme e/o nel titolo abilitativo.

In tali ipotesi dovrà essere depositato presso il Comune, entro il termine di validità dell′atto abilitativo, il progetto con la documentazione e le procedure previste dal RE. Il pagamento dell′eventuale conguaglio del contributo di cui all′articolo 119 della Legge, determinato con riferimento alla data del titolo abilitativo, è effettuato contestualmente agli adempimenti relativi all′ultimazione dei lavori e comunque prima della scadenza del termine di validità del titolo abilitativo.

Il mancato deposito del progetto entro i termini sopra descritti, comporta l′applicazione delle sanzioni previste dal RE, nonché quelle per ritardato pagamento previste dall′articolo 128 della Legge.

9. ADDIZIONI FUNZIONALI DI CUI ALL′ARTICOLO 79, COMMA 2, LETTERA D, PUNTO 3, DELLA LEGGE

Tali addizioni volumetriche potranno essere realizzate esclusivamente su unità edilizie esistenti e dovranno essere contenute nel limite massimo della volumetria stabilita per singola zona territoriale omogenea o singolo edificio elencato e classificato nel RU, e comunque:

  • - non dovranno comportare aumento del numero delle unità edilizie esistenti nell′edificio;
  • - le unità edilizie esistenti oggetto d′intervento dovranno essere già censite al catasto fabbricati con la destinazione d′uso ammessa dalle norme della z.t.o. coincidendo con la classe di appartenenza dell′edificio, alla data di approvazione del RU.

10. TOLLERANZE

Nell′esecuzione di opere edilizie di qualsiasi tipo, salvo quanto diversamente imposto da leggi o normative specifiche, sono ammesse tolleranze di costruzione rispetto alle misure nominali contenute nel progetto nella misura di ± 1%.
E′ fatta eccezione per le altezze interne dei singoli vani e per le altre altezze prescritte da norme di carattere igienico-sanitario, per le quali è stabilita la tolleranza di ± cm. 2, qualsiasi sia l′altezza prescritta. Per le parti che sono prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± cm. 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.

Articolo 51 Indici edilizi e urbanistici

Gli indici, i parametri edilizi e urbanistici fissano i limiti dimensionali entro i quali deve svolgersi l′attività di edificazione e di urbanizzazione. Ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere deve farsi riferimento alle definizioni sotto elencate e a quelle riportate negli allegati A e B alle presenti norme.

1. ALTEZZA INTERNA NETTA DEI LOCALI (Hi)

Misura, in metri, la differenza di quota tra il pavimento e il soffitto di ogni locale facente parte dell′unità edilizia.
Nel caso di soffitti con travature di legno, la misura sarà presa fino alla base del travicello.
Con soffitti inclinati, non orizzontali, l′altezza interna netta sarà rappresenta dalla media aritmetica fra quella minima misurata in prossimità della gronda e quella massima misurata all′intradosso del colmo.
La media aritmetica sarà applicata anche nel caso di diverse quote di pavimentazione del locale.

2. SUPERFICIE UTILE INTERNA DEL LOCALE O SPAZIO (Sul)

Misura, in metri quadri, l′area della pavimentazione interna di un locale o spazio componente l′unità edilizia, rilevata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

3. SUPERFICIE UTILE ABITATIVA (Sua)

Misura, in metri quadri, l′area complessiva di pavimentazione dell′unità edilizia abitativa, ricavata dalla sommatoria delle superfici utili interne di ogni locale o spazio (Sul).

Sua = ∑ Sul
La Sua complessiva dell′unità si applica ai seguenti locali e spazi:

  1. 3.1. Locali interni, vani utili:
    • -soggiorno;
    • -sala da pranzo, tinello;
    • -cucina, angolo cottura, > mq.8,00;
    • -camera da letto;
    • -sala, salone;
    • -studio;
  2. 3.2. Locali interni, vani accessori:
    • -cucina, angolo cottura, ≤ mq.8,00;
    • -servizio igienico-sanitario, w.c., bagno;
    • -ingresso, corridoio, disimpegno, ripostiglio;
    • -lavanderia, stenditoio, se comunicante direttamente con vani utili e/o accessori;
    • -sotto-tetto, se comunicante direttamente con vani utili e/o accessori per mezzo di scale fisse e stabili;
    • -cantina, cantinola, se comunicante direttamente con vani utili e/o accessori per mezzo di scale fisse e stabili;
  3. 3.3. Spazi esterni esclusivi:
    • -terrazzo, balcone;
    • -loggia, porticato.

4. SUPERFICIE UTILE DELLE PERTINENZE E DEI SERVIZI (Sup)

Misura, in metri quadri, l′area della pavimentazione interna dell′unità edilizia quale pertinenza, accessorio, servizio, di altra unità edilizia principale, ricavata dalla sommatoria delle superfici utili interne di ogni locale (Sul).

Sup = ∑ Sul
La Sup complessiva dell′unità si applica ai seguenti locali:

  • -lavanderia, stenditoio;
  • -cantina, cantinola;
  • -androne d′ingresso;
  • -scale, ascensore;
  • -autorimessa, garage;
  • -vani macchinari, cabine idriche, centrali termiche, legnaie;
  • -ripostiglio, magazzini.

5. SUPERFICIE UTILE NON ABITATIVA (Suna)

Misura, in metri quadri, l′area della pavimentazione interna dell′unità edilizia non abitativa, ricavata dalla sommatoria delle superfici utili interne di ogni locale o spazio (Sul).

Suna = ∑ Sul
La Suna complessiva dell′unità si applica ai locali interni e spazi esterni esclusivi definiti, per similitudine, come al precedente paragrafo 3.

6. SUPERFICIE TERRITORIALE (St)

Misura, in metri quadri, l′intera area che forma oggetto di un Piano Attuativo, comprendente sia i terreni di pertinenza degli edifici sia quelli destinati alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria incluse nel perimetro dell′area stessa. Corrisponde alla superficie della zona territoriale omogenea oggetto di Piano Attuativo.

7. SUPERFICIE FONDIARIA (Sf)

Misura, in metri quadri, l′area di pertinenza degli edifici con esclusione delle aree da riservare alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e comunque di uso pubblico.
Nel caso di aree edificabili, la superficie fondiaria coincide con la superficie del lotto edificabile (Sl).

8. SUPERFICIE COPERTA (Sc)

Misura, in metri quadri, l′area racchiusa entro la proiezione sul terreno della sagoma dell′edificio così come definita al precedente articolo 50, paragrafo 5.

9. RAPPORTO DI COPERTURA (Rc)

E′ il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria o la superficie del lotto edificabile.

→ Rc = Sc/Sf = Sc/Sl

10. ALTEZZA MASSIMA DELL′EDIFICIO (Hmax)

Misura, in metri, la differenza massima tra la quota del marciapiede o, nel caso che questo non esista, del piano di campagna quale terreno definitivamente sistemato alla base dell′edificio, e la quota del punto d′incontro delle fronti dell′edificio sotto-gronda.
Il punto d′incontro delle fronti dell′edificio sotto-gronda è rappresentato:

  1. a) nel caso di tetto a falda inclinata, dall′intradosso del piano della copertura più alto;
  2. b) nel caso di copertura piana, dall′intradosso dell′ultimo solaio di copertura.

La differenza di quota tra il piano del marciapiede e il piano di campagna non potrà comportare la sostanziale alterazione delle linee morfologiche esistenti ante progetto, comunque la quota del marciapiede non dovrà superare m. 0,50 dal piano di campagna.
Se il piano di campagna o del marciapiede alla base dell′edificio é finito a quote diverse, l′altezza sarà calcolata prendendo a riferimento la quota più bassa.
Qualora l′edificio sia strutturato a gradoni con altezza diversa, l′altezza maggiore delle altezze sui gradoni rappresenta l′altezza massima dell′edificio medesimo.
Non saranno considerati ai fini della determinazione dell′altezza massima i volumi tecnici posti sopra la copertura.
Deroghe dai criteri generali sopra definiti per la sistemazione del terreno alla base dell′edificio, potranno essere valutate dall′Amministrazione comunale solo in rapporto a particolari situazioni orografiche o di messa in sicurezza idraulica, alla conformazione dei lotti di pertinenza degli edifici e ad eventuali preesistenze edilizie.
Per la determinazione dell′altezza massima dell′edificio vedasi anche l′allegato B “Esemplificazioni grafiche”.

11. VOLUME DELL′EDIFICIO (V)

Il volume di un edificio, ai fini del rispetto delle volumetrie massime ammissibili disposte per ogni z.t.o. e lotto edificabile dal RU o dai Piani Attuativi, risulta, in metri cubi, dalla sommatoria dei volumi interni delle singole unità edilizie (Vu) componenti l′edificio stesso.

→ V = ∑ Vu

A sua volta il volume interno dell′unità edilizia (Vu) è la sommatoria dei volumi interni dei locali facenti parte dell′unità medesima.

→ Vu = ∑ Vl

Il volume interno del locale (Vl) è il prodotto della superficie utile interna di pavimentazione (Sul) per l′altezza utile interna netta del locale (Hi) di cui al precedente paragrafo 1.

→ Vl = (Sul x Hi)

11.1. Sono esclusi dal computo del volume interno dell′unità edilizia (Vu) e quindi del volume dell′edificio (V), i volumi:

  1. a) di spazi esterni esclusivi definiti al precedente paragrafo 3.3, quali:
    • - terrazzo, balcone;
    • - loggia, porticato;
  2. b) dei locali pertinenziali definiti al precedente paragrafo 4, quali:
    • - androne d′ingresso;
    • - scale, ascensore;
    • - vani macchinari, cabine idriche, centrali termiche, legnaie;
  3. c) dei locali interrati dell′edificio, sottostanti la superficie coperta dell′edificio, la cui altezza utile interna (Hi) sia inferiore o uguale a m. 2,40 a condizione comunque che siano privi di finestre-vedute;
  4. d) dei locali soffitta così come definiti dal RE, se le falde di copertura hanno la pendenza massima (Pcmax) inferiore al 35%;
  5. e) dei locali sotto-tetto non abitabili così come definiti dal RE la cui altezza utile interna (Hi) sia inferiore a uguale a m. 2,20 e comunque se, nel caso di coperture inclinate, l′altezza interna minima in gronda é inferiore o uguale a m. 1,60.

11.2. Non rientrano nel computo del volume interno dell′unità edilizia (Vu) e quindi del volume dell′edificio (V) i volumi dei locali e degli spazi pertinenziali definiti al precedente paragrafo 4, ricadenti entro la sagoma dell′edificio così come definita al precedente articolo 50, paragrafo 5, ed in particolare i seguenti:

  • - lavanderia, stenditoio;
  • - cantina, cantinola;
  • - autorimessa, garage;
  • - ripostiglio, magazzini;

solo alle seguenti condizioni:

  1. a) abbiano carattere accessorio rispetto all′unità edilizia principale dominante;
  2. b) siano preordinati ad un′oggettiva esigenza dell′unità edilizia principale dominante e legate alla medesima da un vincolo durevole e non occasionale con la stipula di atto unilaterale d′obbligo da trascriversi a cura e spese della proprietà;
  3. c) siano funzionalmente ed oggettivamente legati al servizio della stessa;
  4. d) siano prive di un effettivo autonomo valore di mercato affinché non sia possibile la vendita in modo autonomo rispetto all′unità edilizia principale dominante;
  5. e) le dimensioni siano modeste ed in rapporto con quelle dell′unità edilizia dominante:
    • -la superficie del singolo locale (Sul) non dovrà essere superiore al 20% della Sua o della Suna;
    • -la Sup non dovrà essere superiore al 30% della Sua o della Suna;
  6. f) le dimensioni e le caratteristiche siano tali da non consentire, anche in relazione a quelle dell′unità edilizia dominante, una loro destinazione diversa ed autonoma rispetto all′unità edilizia dominante stessa.

11.3. Non é conteggiato il volume (V) dell′edificio 11. FABBRICATO PERTINENZIALE, ricadente nel lotto di appartenenza dell′edificio principale dominante, comunque fuori della sagoma di tale edificio così come definita al precedente articolo 50, paragrafo 5, solo alle seguenti condizioni:

  1. a) sia preordinato ad un′oggettiva esigenza dell′edificio principale dominante e legato al medesimo da un vincolo durevole e non occasionale con la stipula di atto unilaterale d′obbligo da trascriversi a cura e spese della proprietà o delle proprietà;
  2. b) sia funzionalmente ed oggettivamente legato al servizio dello stesso;
  3. c) sia privo di un effettivo autonomo valore di mercato affinché non sia possibile la vendita in modo autonomo rispetto all′edificio principale dominante;
  4. d) le dimensioni siano modeste ed in rapporto con quelle dell′edificio dominante:
    • il volume (V) non dovrà essere superiore al 20% del volume (V) dell′edificio dominante;
  5. e) le dimensioni e le caratteristiche siano tali da non consentire, anche in relazione a quelle dell′edificio dominante, una sua destinazione diversa ed autonoma rispetto all′edificio dominante stesso.

11.4. Sono invece sempre inclusi nel calcolo del volume dell′unità edilizia (Vu) e quindi del volume dell′edificio (V), i volumi effettivi dei locali (Vl):

  1. a) che comunque non rispettino le misure e le condizioni di cui al precedente paragrafo 11.1. punti c), e);
  2. b) che comunque non rispettino le condizioni di cui al precedente paragrafo 11.2. punti a), b), c), d), e), f);
  3. c) sotto la falda dei tetti inclinati quando questi abbiano le caratteristiche dimensionali e funzionali dei vani abitabili definite dal RE;
  4. d) delle soffitte e dei sotto-tetti non abitabili quando anche una sola della falda di copertura abbia una pendenza massima (Pcmax) superiore al 35%.

11.5. È sempre conteggiato il volume (V) dell′edificio 11. FABBRICATO PERTINENZIALE se eccede le dimensioni di cui al precedente paragrafo 11.3 punto d).
Nel caso d′intervento su edificio esistente, il volume è calcolato con le regole previste dal presente articolo.
Ai fini del calcolo del contributo dovuto ai sensi dell′articolo 119 della L.R. n.1/2005, si prenderà a riferimento il volume (V) così come sopra definito, con l′inclusione dei volumi di cui al precedente paragrafo 11.1. punti c), e).
Per la determinazione del volume massimo dell′edificio vedasi anche l′allegato B “Esemplificazioni grafiche”.

12. NUMERO MASSIMO DEI PIANI DELL′EDIFICIO (Pmax)

Individua il numero massimo dei piani, così come definiti al precedente articolo 50, paragrafo 3, consentiti per ogni edificio.

13. PENDENZA MASSIMA DELLA COPERTURA (Pcmax)

Misura, in percentuale, la pendenza massima della falda inclinata di copertura dell′edificio, quale linea di scorrimento delle acque piovane dal pluviale di gronda al colmo del tetto.

14. DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI (Dmf)

E′ la distanza più breve, espressa in metri, misurata orizzontalmente tra il corpo più sporgente di un edificio ed il corpo più sporgente di un altro edificio prospiciente.
Non si considerano edifici e corpi sporgenti degli stessi, ai soli fini della misura della Dmf:

  • -gli aggetti delle coperture;
  • -gli aggetti degli elementi decorativi;
  • -gli aggetti relativi a pensiline a sbalzo, cornicioni, tettoie para-pioggia;
  • -gli spazi esterni esclusivi di cui al precedente paragrafo 3.3, esistenti alla data di efficacia del RU;
  • -i volumi relativi alle pertinenze e servizi di cui al precedente paragrafo 4, esistenti alla data di efficacia del RU.

La Dmf si misura dalla sagoma dell′edificio così come definita al precedente articolo 50, paragrafo 5.
La Dmf, in linea generale e salvo indicazioni più specifiche per tipo edilizio riportate nelle istruzioni tipologiche allegate, in tutte le zone territoriali omogenee e relativamente agli interventi edilizi elencati al precedente articolo 15 e di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche, é di:

  1. a) m. 10,00 nel caso di pareti aventi finestre-vedute (anche con una sola parete finestrata);
  2. b) m. 5,00 nel caso di pareti prive di finestre-vedute e comunque con aperture-luci.

La Dmf, solo nel caso di nuovi edifici all′interno di z.t.o. soggette a Piano Attuativo, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare, deve corrispondere alla larghezza della sede stradale (carreggiata più marciapiede o banchine) maggiorata di:

  • m. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m. 7,00;
  • m. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00.

Tale prescrizione non è applicabile nel caso di strade con viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o d′insediamenti.
Qualora le distanze tra edifici, come sopra definite, siano inferiori all′altezza (Hmax) dell′edificio più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente a tale altezza.

15. DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI E CONFINI (Dmc)

E′ la distanza più breve, espressa in metri, misurata orizzontalmente tra il corpo più sporgente di un edificio e il confine più prospiciente del lotto di pertinenza o del lotto edificabile così come definito al precedente articolo 50, paragrafo 7.
Non si considerano edifici e corpi sporgenti degli stessi, ai soli fini della misura della Dmc:

  • -gli aggetti delle coperture;
  • -gli aggetti degli elementi decorativi;
  • -gli aggetti relativi a pensiline a sbalzo, cornicioni, tettoie para-pioggia;
  • -gli spazi esterni esclusivi di cui al precedente paragrafo 3.3, esistenti alla data di efficacia del RU;
  • -i volumi relativi alle pertinenze e servizi di cui al precedente paragrafo 4, esistenti alla data di efficacia del RU.

La Dmc si misura dalla sagoma dell′edificio così come definita al precedente articolo 50, paragrafo 5, e, relativamente ai confini del lotto, dal centro di eventuali muretti di cinta, di recinzioni, ecc.
La Dmc, in linea generale e salvo indicazioni più specifiche per tipo edilizio riportate nelle istruzioni tipologiche allegate, in tutte le zone territoriali omogenee e relativamente agli interventi edilizi elencati al precedente articolo 15 e di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche, é di:

  1. a) m. 5,00 nel caso di edifici aventi pareti con finestre-vedute;
  2. b) m. 3,00 nel caso di confini su strade di uso pubblico interne al centro abitato;
  3. c) m. 3,00 nel caso di edifici privi di pareti con finestre-vedute;
  4. d) m. 1,50 nel caso di volumi completamente interrati;
  5. e) m. 1,50 nel caso di volumi relativi alle pertinenze e servizi di cui al precedente paragrafo 4, aventi una Hi non superiore a m. 2,00 e copertura piana, purché posti a servizio di edifici esistenti alla data di efficacia del RU.

Le misure di cui sopra potranno subire riduzioni, fino alla possibilità di costruire edifici o corpi volumetrici con pareti prive di finestre-vedute sul confine stesso, solo nel caso in cui, tra i proprietari confinanti, si stabilisca un assenso tramite convenzione per scrittura pubblica, fatta comunque salva l′applicabilità della Dmf con la casistica di cui al punto a) del precedente paragrafo 14.
La convenzione di cui non é necessaria nel caso in cui l′intervento sia realizzato in aderenza di fabbricati esistenti.
Nelle z.t.o. A e B, nel caso di lotti confinanti con piazze o vie pubbliche, gli interventi potranno mantenere gli allineamenti esistenti, fatta comunque salva l′applicabilità della Dmf con la casistica di cui al punto a) del precedente paragrafo 14.
Nella redazione dei Piani attuativi, relativamente agli interventi ricadenti nei lotti edificabili, è lecito prevedere edifici non necessariamente paralleli alla viabilità o al resto dell′edificato preesistente se questo può consentire una migliore esposizione solare.

16. DISTANZA MINIMA TRA EDIFICI E STRADE AD USO PUBBLICO (Dms)

E′ la distanza più breve, espressa in metri, misurata orizzontalmente tra il corpo più sporgente di un edificio ed il limite più prossimo di una strada di uso pubblico.
Non si considerano corpi sporgenti degli edifici, ai soli fini della misura della Dmc:

  • -gli aggetti delle coperture;
  • -gli aggetti degli elementi decorativi;
  • -gli aggetti relativi a pensiline a sbalzo, cornicioni, tettoie para-pioggia.

La Dms si misura dalla sagoma dell′edificio così come definita al precedente articolo 50, paragrafo 5, e, relativamente ai limiti stradali, fino al ciglio della strada così come definito dal Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992, n.285 e dall′art.2 del D.M. 1 aprile 1968, n.1444.
La Dms, in linea generale e salvo indicazioni più specifiche per tipo edilizio riportate nelle istruzioni tipologiche allegate, in tutte le zone territoriali omogenee e relativamente agli interventi edilizi elencati al precedente articolo 15 e di ristrutturazione edilizia con addizioni volumetriche, é di:

  1. a) all′interno del perimetro del centro abitato così come definito con apposito atto deliberativo:
    1. a.1) m. 3,00 in caso di assenza di edifici esistenti già allineati sulla percorrenza stradale;
    2. a.2) nel caso di edifici esistenti allineati sulla percorrenza della strada, sull′allineamento degli stessi;
  2. b) all′interno di z.t.o. soggette a Piano Attuativo:
    1. b.1) m. 5,00 in relazione a strade di urbanizzazione da realizzare;
    2. b.2) m. 7,00 in relazione a strade comunali e vicinali esistenti;
  3. c) all′esterno del perimetro del centro abitato, secondo la fascia di rispetto stabilita dal Nuovo Codice della Strada per classificazione stradale, e comunque:
    • c.1) m. 30,00 in relazione alle strade provinciali;
    • c.2) m. 20,00 in relazione alle strade comunali;
    • c.3) m. 20,00 in relazione alle strade vicinali.

In corrispondenza delle intersezioni stradali deve essere garantito il rispetto delle aree di visibilità così come definite dal Codice della Strada.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03