Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 37 Zto C residenziale di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno delle UTOE 4-Capoluogo, nelle località Anime Sante, Colombaia e Fontino, appartenenti alla zona territoriale omogenea C residenziale di nuovo insediamento, nelle quali gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di approvazione di apposito piano attuativo particolare di lottizzazione ai sensi dell′art.70 della Legge.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.
Tali interventi edilizi dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di lottizzazione dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - il progetto dell′intero tracciato della nuova strada ad uso pubblico prevista dal RU attraversante la z.t.o.;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui, eventualmente con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare e approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nel piano o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a eseguire il rimboschimento compensativo di cui all′articolo 44 della legge forestale toscana n.39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.

Articolo 38 Zto D3 artigianale di nuovo insediamento

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti in parte all′interno delle UTOE 4-Capoluogo, nelle località Le Fornaci e Bocca di Valle, appartenenti alla zona territoriale omogenea D3 artigianale di nuovo insediamento.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS, 12/BIS del RU per ogni comparto di zona e per ogni lotto definiti per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
2. INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
  1. 2.2. artigianato
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D E

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.

Articolo 39 Zto D6 turistico-ricettiva di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti nelle località Brancorsi e Valcanina, all′interno delle UTOE 1-Brancorsi e 5-Valcanina, appartenenti alla zona territoriale omogenea D6 turistico-ricettiva di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni, le discipline urbanistico-edilizie, le previsioni descritte nelle tavole n.3/BIS, 10, 11, 11/BIS, 11/TER, del RU per ogni comparto di zona definito per codice nelle tabelle, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di lottizzazione dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui, eventualmente con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici, in particolare per la z.t.o. di Brancorsi;
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - stabilire una suddivisione della volumetria complessiva progettuale con almeno il 30% di edificato per strutture ricettive alberghiere quali in particolare le residenze turistico-alberghiere (articolo 27 L.R. n.42/2000), e il rimanente 70% di edificato per strutture ricettive extralberghiere quali in particolare le case e appartamenti per vacanze e i residence (articoli 56 e 62 L.R. n.42/2000);
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare e approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nella tavola n.11/BIS e nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a edificare in modo proporzionale sulle quantità volumetriche tra funzione alberghiera e funzione extralberghiera;
  • - l′assicurazione dell′impegno di cui al precedente articolo 33, ultimo comma;
  • - l′assicurazione a eseguire il rimboschimento compensativo di cui all′articolo 44 della legge forestale toscana n.39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.
Le previsioni di dettaglio riportate nelle tavole n.10 e 11 non hanno carattere prescrittivo ma solo indicativo ai fini di una più corretta progettazione del piano di lottizzazione. Si specifica inoltre che nelle aree di servizio definite con i codici AS2 e AS3, boscate con alberature di alto fusto, non é obbligatoria la funzione di servizio con le conseguenti sottocategorie d′uso 6.1., 6.2., 6.10., e sono ammesse altre funzioni quali: parchi e giardini privati, silvicoltura per altro fusto.

NORME SPECIFICHE PER LA Z.T.O. D6-01 DI VALCANINA

Le proprietà aventi maggiore estensione di superficie, in particolare le proprietà Iughetti Del Gratta e Lombardi, possono formare il piano di lottizzazione sfruttando interamente la volumetria massima consentita per z.t.o. di mc. 7.000, anche in forma autonoma e distinta purché la superficie complessiva della singola proprietà risulti uguale o superiore al limite minimo di mq. 40.000, pari circa al 25% della superficie totale della z.t.o.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03