Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 1 Riferimenti normativi, definizioni

Il presente Regolamento Urbanistico è formato ai sensi dell′articolo 55 della Legge Regionale 3 gennaio 2005 n.1. Costituisce atto di governo del territorio.
Il Regolamento Urbanistico disciplina l′attività urbanistica e, con il Regolamento Edilizio, il Regolamento delle tecniche costruttive, quella edilizia sull′intero territorio comunale.
Il Regolamento Urbanistico rende operative e prescrittive le condizioni d′uso delle risorse contenute nel Piano Strutturale (Normativa - Titolo II°), ne persegue gli obiettivi e le strategie (Normativa - Titoli IV°,V°,VI°), ne realizza con regole urbanistiche generali e specifiche, gli indirizzi e i parametri gestionali (Normativa - Titolo VII°).
Negli articoli seguenti, per brevità di scritturazione, sarà definita “Legge” la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n.1 e successive modificazioni e integrazioni, nonché con le sigle “PS” il Piano Strutturale, “RU” il Regolamento Urbanistico, “RE” il Regolamento Edilizio, “RTC” il Regolamento delle tecniche costruttive.

Articolo 2 Ambito di applicazione, contenuti

Il RU si applica all′intero territorio comunale.
Ai sensi dell′articolo 55 della Legge, il RU contiene:

  1. 1) la disciplina per la gestione degli insediamenti, individuata e definita tramite:
    1. a) il quadro conoscitivo dettagliato del patrimonio edilizio e urbanistico esistente e delle funzioni in atto, da aggiornarsi periodicamente;
    2. b) il perimetro aggiornato del centro abitato, comprendente tutte le aree edificate e i lotti interclusi;
    3. c) la disciplina dell′utilizzazione, del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, compresa la tutela e la valorizzazione degli edifici e dei manufatti di valore storico ed artistico;
    4. d) l′individuazione delle aree all′interno del perimetro del centro abitato nelle quali è permessa l′edificazione di completamento e/o ampliamento degli edifici esistenti;
    5. e) le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel rispetto degli standard di cui all′articolo 53, comma 2, lettera c), della Legge;
    6. f) la disciplina del territorio rurale ai sensi del titolo IV° capo III° della Legge;
    7. g) la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio che detta criteri per il coordinamento tra le scelte localizzative, la regolamentazione della mobilità e dell′accessibilità, gli atti di competenza del comune in materia di orari e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all′articolo 58 della Legge;
    8. h) la valutazione di fattibilità idrogeologica degli interventi anche ai fini del vincolo idrogeologico di cui alla Legge regionale n.39/2000 in base all′approfondimento degli studi di natura idrogeologica, geologica ed idraulica;
    9. i) le aree e gli ambiti sui quali perseguire prioritariamente la riqualificazione insediativa.
  2. 2) la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, individuata e definita tramite:
    1. a) l′individuazione degli interventi di addizione agli insediamenti esistenti consentiti anche all′esterno del perimetro del centro abitato;
    2. b) gli ambiti interessati da interventi di riorganizzazione del tessuto urbanistico;
    3. c) gli interventi che in ragione della loro complessità e rilevanza si attuano tramite piani attuativi di cui al Titolo V, Capo IV, Sezione I;
    4. d) le aree destinate alle politiche di settore del comune;
    5. e) le infrastrutture da realizzare e le relative aree;
    6. f) l′individuazione dei beni sottoposti a vincolo espropriativo ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327.

Gli interventi di completamento e/o ampliamento degli edifici esistenti di cui al precedente comma, punto 1), lettera d), e quelle di addizione, di riorganizzazione e delle politiche di settore di cui rispettivamente al punto 2), lettere a), b) e d), concorrono al dimensionamento del RU.

Articolo 3 Efficacia e validità

La gestione degli insediamenti esistenti, i progetti e gli interventi pubblici e privati devono attuarsi in conformità al presente RU.
Ai sensi dell′articolo 55 della Legge, la disciplina per la gestione degli insediamenti, richiamata al precedente articolo 2, comma 2, punto 1), ha validità a tempo indeterminato. La disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio richiamata al precedente articolo 2, comma 2, punto 2), invece, decade dopo cinque anni dalla data di approvazione del RU, se entro tale periodo non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o i progetti esecutivi pubblici o privati.

Ai sensi del comma 4 dell′articolo 55 della Legge gli interventi soggetti a decadenza sono pertanto:

  1. a) gli interventi definiti nel presente RU come zone territoriali omogenee C, D3, D5, D6, D7;
  2. b) le opere da realizzare e le relative aree individuate sulla cartografia del RU, sottoposte a vincolo ai fini espropriativi ai sensi degli articoli 9 e 10 del D.P.R. n.327/2001, nel caso le opere stesse non siano state assentite con l′approvazione della progettazione esecutiva.

Le previsioni urbanistiche decadute dopo il quinquennio possono essere reiterate con variante al RU o anche con altro atto che abbia ai sensi di legge medesima efficacia.
Non decadono le previsioni di servizi e attrezzature di interesse od uso pubblico se non preordinate obbligatoriamente al vincolo espropriativo, quando previste all′interno di piani attuativi, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 4 dell′articolo 55 della Legge.

Articolo 4 Monitoraggio e aggiornamento

Ai sensi dell′articolo 55 della Legge il Comune procede al monitoraggio dell′attuazione del RU con le proprie strutture tecniche. Queste propongono all′organo comunale competente la regolamentazione di tali attività nonché di quelle di aggiornamento del quadro conoscitivo e di eventuali proposte di varianti gestionali o sostanziali al RU.
Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all′informazione ed alla partecipazione dei cittadini alle attività di cui al presente articolo.

Articolo 5 Interpretazioni degli elaborati costituenti il RU

In caso di difformità o contraddizioni tra gli elaborati cartografici del presente RU devono ritenersi valide le indicazioni contenute negli elaborati di maggiore dettaglio, in scala 1/2.000.
In caso di difformità o contraddizioni all′interno della normativa, tra questa e i suoi allegati o le tabelle dovrà ritenersi valida la prescrizione o la regola più restrittiva ai fini edilizi.

In linea generale, comunque, in caso di difformità fra le disposizioni generali e quelle specifiche prevalgono le disposizioni specifiche in quanto più dettagliate.

Articolo 6 Varianti al RU

In qualunque momento il Comune potrà formare varianti al RU secondo le normative in vigore.
Non costituiscono varianti al presente RU, fermo restando l′obbligo per il Comune di provvedere a darne opportuna pubblicità ai sensi di legge:

  1. a) le modifiche ai contenuti conseguenti all′aggiornamento del PS dovute a variazioni degli atti sovra comunali od al superamento di condizioni individuate dal PS medesimo;
  2. b) i casi in cui disposizioni di piani, progetti e programmi prevalenti e direttamente operativi dettati da leggi o da atti amministrativi di Enti che per specifica competenza comportino modifiche dirette al presente RU;
  3. c) le modifiche alla specificazione della destinazione attribuita a spazi e attrezzature pubbliche purché non sia modificata la funzione pubblica.

Alla scadenza di ogni quinquennio dall′approvazione del RU, il Comune, di seguito alla valutazione degli effetti dell′attuazione del RU stesso nel precedente quinquennio, procede a formare variante, sulla base del quadro previsionale strategico.

Articolo 7 Formazione e approvazione del RU, partecipazione

Ai sensi di quanto disposto dall′articolo 72 della normativa del PS, il Comune, preliminarmente alla formazione del RU o sua variante, può attivare forme di pubblicità e di consultazione dei cittadini e delle associazioni, utilizzando i metodi della partecipazione, e, per garantire la fattibilità degli interventi, procede alla valutazione dei programmi di sostenibilità presentati dai privati dietro promozione del Comune alla formazione del RU o sua variante.

Ai sensi dell′articolo 16 della Legge, il responsabile del procedimento acquisirà, ove necessario, i contributi ed i pareri degli enti e degli organismi pubblici, accerterà il rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, dichiarerà la conformità e coerenza del RU al PS vigente.
Il RU viene approvato con il procedimento di cui all′articolo 17 della Legge.

Ai sensi del comma 2 dell′articolo 18 della Legge, il RU viene formato con il procedimento di cui al precedente articolo 15 della medesima, solo nel caso comporti variante al PS.
Il RU si attua tramite:

  1. a) gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica e/o privata di cui al Titolo V, Capo IV, della Legge;
  2. b) i programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo ambientale di cui all′articolo 42 della Legge;
  3. c) gli interventi edilizi diretti di cui al Titolo VI della Legge con le specificazioni del RE e del RTC;
  4. d) i progetti esecutivi delle opere pubbliche;
  5. e) altri strumenti quali accordi, progetti e programmi derivanti da norme comunitarie europee, nazionali, regionali ai quali il Comune riterrà di aderire.

Per interventi di trasformazione e/o di riqualificazione che richiedano l′esecuzione programmata e contestuale di interventi pubblici e privati è facoltà del Comune di dare attuazione a talune previsioni del RU mediante l′approvazione del piano complesso d′intervento ai sensi dell′articolo 56 della Legge. Tale piano é di norma riferito a trasformazioni urbanistiche per le quali si rendano necessarie verifiche di fattibilità economico-finanziaria degli interventi, con particolare riferimento alla programmazione delle risorse finanziarie del Comune. Ogni piano può comprendere una o più delle aree di trasformazione previste dal presente RU.
L′adozione e successiva approvazione del piano complesso d′intervento nel rispetto di quanto sopra specificato e in attuazione delle previsioni contenute nel RU non costituisce variante urbanistica.

Articolo 8 Programma di sostenibilità e istanze preventive

In ottemperanza all′articolo 72 della normativa del PS, è richiesto un programma di sostenibilità, con i contenuti definiti in tale articolo, ai fini della preventiva valutazione degli effetti ambientali, per:

  1. a) le proposte di modifica non sostanziale agli assetti indicati dal presente RU per gli interventi di recupero e di completamento;
  2. b) gli interventi di rilevanza urbanistica soggetti a piano attuativo individuati e normati dal presente RU per i quali i soggetti attuatori vogliano proporre diverse e non sostanziali modifiche all′assetto indicato dal presente RU;
  3. c) le proposte di azioni di trasformazione non previste dal presente RU ma ammissibili ai sensi del PS;
  4. d) le proposte di variazioni sostanziali agli assetti indicati dal presente RU ma ancora coerenti al PS.

In qualunque momento possono essere inoltrate istanze preventive. Le istanze dovranno contenere appositi elaborati redatti al fine di meglio comprendere l′intervento proposto, allegati a specifica domanda indirizzata all′Ufficio competente, e comunque la seguente documentazione minima:

  • - descrizione dell′area o dell′immobile oggetto dell′intervento, sua localizzazione, estratto catastale, estratto del PS e del RU, documentazione fotografica, confronto fra stato attuale e stato modificato.

L′Ufficio comunale competente fornirà la risposta all′istanza secondo parametri di conformità alle presenti norme e al RE, sentita, eventualmente, la Commissione Edilizia comunale.

Articolo 9 Elaborati costituenti il RU

Costituiscono il RU gli elaborati e gli atti di seguito distinti. Pianificazione urbanistica:

  • - Relazione sulle attività di valutazione comprensiva di schede
  • - Norme tecniche di attuazione, con allegati:
    1. A) Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o.
    2. B) Esemplificazioni grafiche – determinazione altezza e volume massimo dell′edificio
Tav.1 Zone Territoriali Omogenee, su CTR 1/10.000
Tav.2 Zone Territoriali Omogenee, nell′ingrandimento su CTR 1/2.000
Tav.3 Individuazione delle Zone Territoriali Omogenee soggette ad interventi edilizi di iniziativa privata, nell′ingrandimento su CTR 1/2.000
Tav.3/BIS Tabella delle Zone Territoriali Omogenee soggette ad interventi edilizi di iniziativa privata, individuati nelle tavole n.1 e 3
Tav.4 Individuazione e classificazione edifici e complessi edilizi, su CTR 1/10.000
Tav.5 Individuazione e classificazione edifici e complessi edilizi, nell′ingrandimento su CTR 1/2.000
Tav.5/BIS Tabella degli edifici e complessi edilizi, individuati nelle tavole n.4 e 5, Classificazione
Tav.6 Vincolo idrogeologico, su CTR 1/10.000
Tav.7 Vincolo paesaggistico, su CTR 1/10.000
Tav.8/F7 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale n.7 - Le Fornaci, scala 1/2.000
Tav.8/F12 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale n.12 - Valcanina, scala 1/2.000
Tav.8/F13 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale n.13 - Capoluogo, scala 1/2.000
Tav.8/F13A Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale n.13 sviluppo A – Centro storico, scala 1/500
Tav.8/F19 Individuazione dei terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi nel foglio della mappa catastale n.12 - Valcanina e Santa Caterina, scala 1/2.000
Tav.8/BIS Tabella dei dati catastali relativi ai terreni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi individuati nelle tavole n.8
Tav.9 Previsione di dettaglio nell′UTOE 2-Bandita, ZTO D5, su CTR 1/2.000
Tav.10 Previsione di dettaglio nell′UTOE 1-Brancorsi, ZTO D6, su CTR 1/2.000
Tav.11 Previsione di dettaglio nell′UTOE 5-Valcanina, ZTO D6, su CTR 1/2.000
Tav.11/BIS Tabella delle previsioni di dettaglio - UTOE-ZTO individuate nelle tavole 9, 10, 11
Tav.11/TER Tabella delle previsioni di dettaglio - Aree di previsione individuate nelle tavole 9, 10, 11
Tav.12 Definizione dei lotti edificabili nell′UTOE 4-Capoluogo, nell′ingrandimento su CTR 1/2.000
Tav.12/BIS Tabella dei lotti edificabili nell′UTOE 4-Capoluogo, individuati nella tavola n.12

Indagini geologico-tecniche:

  • - Relazione
Tav.13 Carta della fattibilità, su CTR 1/10.000
Tav.14 Carta della fattibilità, nell′ingrandimento su CTR 1/2.000
Tav.15 Tabella delle classi di fattibilità
Tav.16 Piano Assetto Idrogeologico - Carta della pericolosità idraulica, su CTR 1/10.000
Tav.17 Carta della pericolosità geologica, su CTR 1/10.000

Articolo 10 Zonizzazione e corrispondenza con il D.M. n.1444/1968

Ai fini della corrispondenza con il D.M. 2 aprile 1968 n.1444, finalizzata alla migliore gestione delle attività urbanistiche ed edilizie, il RU individua le seguenti zone territoriali omogenee:

A zona con agglomerati urbani di interesse storico, artistico, ambientale;
B1 zona residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio;
B2 zona residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio;
B3 zona residenziale di saturazione ed integrazione edilizia;
C zona residenziale di nuovo insediamento tramite piano attuativo privato;
D1 zona artigianale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio;
D2 zona artigianale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio;
D3 zona artigianale di nuovo insediamento;
D4 zona turistico-ricettiva totalmente edificata soggetta a recupero edilizio;
D5 zona turistico-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio tramite piano attuativo;
D6 zona turistico-ricettiva di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo;
D7 zona turistico-ricettiva soggetta a piano di recupero;
E1 zona agricola produttiva di fondovalle;
E2 zona agricola di collina;
E3 zona agricola boscata;
F1 zona per servizi pubblici amministrativi;
F2 zona per verde pubblico, attrezzature sportive, ricreative, per il tempo libero;
F3 zona per l′attività scolastica;
F4 zona per attrezzature comunali;
F5c zona per impianti tecnologici: distribuzione carburanti;
F5d zona per impianti tecnologici: depurazione;
F5e zona per impianti tecnologici: energia elettrica;
F5g zona per impianti tecnologici: distribuzione gas;
F5i zona per impianti tecnologici: servizio idrico;
F5r zona per impianti tecnologici: rifiuti;
F5t zona per impianti tecnologici: radiocomunicazioni;
F6 zona per attrezzature cimiteriali;
F7 zona per parcheggi di uso pubblico;
Vp zona di verde privato;
Vr zona di verde di rispetto.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03