Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

Articolo 17 Ambito di applicazione

Il presente RU considera patrimonio ambientale e paesaggistico l′edificato urbano con valenza storico-insediativa e architettonica individuato come zona territoriale omogenea A, con agglomerati urbani di interesse storico, artistico, ambientale, nonché il territorio comunale prevalentemente rurale, del quale riconosce i diversi e particolari caratteri, articolandolo in tre zone territoriali omogenee:

  • - E1 agricola produttiva di fondovalle;
  • - E2 agricola di collina;
  • - E3 agricola boscata;

attribuendo alle attività agricole il ruolo di presidio dei valori ambientali e paesaggistici assegnati a tale porzione del territorio comunale.

Articolo 18 Zto A con agglomerati urbani d′interesse storico, artistico, ambientale

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato e dell′UTOE 4-Capoluogo, nel nucleo più antico di Sassetta, meglio individuate nelle tavole n.2 e 3 del RU, appartenenti alla zona territoriale omogenea A con agglomerati urbani d′interesse storico, artistico, ambientale.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
3. COMMERCIALE
  1. 3.1. commercio e similari
  2. 3.2. somministrazione di alimenti e bevande
5. DIREZIONALE
  1. 5.1. Municipio
  2. 5.2. centri civici
  3. 5.4. servizi pubblici
  4. 5.5. sedi dei partiti politici
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.3. istruzione
  4. 6.4. cultura
  5. 6.5. attività religiose e luoghi di culto
  6. 6.7. strutture sanitarie
  7. 6.11. servizi per la persona
  8. 6.12. servizi professionali ed imprenditoriali
  9. 6.13. servizi al cittadino

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
I B C

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
STO1 A B C E F
STO2 A B C E F
STO3 A B C D E F
STO4 A B C D E F H

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.


Riguardo solo alle unità edilizie residenziali esistenti, in considerazione delle particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici e dei complessi edilizi del centro storico ed ai fini del rispetto e della conservazione di tali caratteristiche, gli interventi ammessi dal presente articolo non sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano, di superfici minime delle finestre e delle aperture, di standard tecnologici ed igienico-sanitari.

Articolo 19 Zto E1 agricola produttiva di fondovalle

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura sviluppata ed estensiva, caratterizzate in senso esclusivo del connotato agricolo-produttivo.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 60 posti letto
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge senza restrizioni.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Articolo 20 Zto E2 agricola di collina

Corrisponde alle parti di territorio collinari ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura specialistica relazionata alle presenze boschive e di pascolo, di diffuso interesse ambientale.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 45 posti letto
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge con le seguenti restrizioni:
    • ristrutturazione edilizia, comma 1, lettera c): trasferimenti di volumetrie nei limiti dell′8% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di mc.400 di volume ricostruito;
    • ristrutturazione urbanistica, comma 3: ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mc.80 per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di mc.200 e dell′8% del volume esistente degli annessi agricoli.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Articolo 21 Zto E3 agricola boscata

Corrisponde alle parti di territorio collinari caratterizzate dalla presenza prevalente di bosco, ad agricoltura specialistica relazionata all′uso produttivo del bosco, costituenti bene paesaggistico ai sensi del DLgs n.42/2004 modificato con il DLgs n.157/2006, art.142, comma 1, lettera g), e coincidenti con ambiti omogenei di specifica qualità paesaggistica.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  2. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  3. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 30 posti letto
6. SERVIZIO
  1. 6.15. servizi didattici e formativi per il migliore utilizzo del bosco
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge con le seguenti restrizioni:
    • ristrutturazione edilizia, comma 1, lettera c): trasferimenti di volumetrie nei limiti dell′5% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di mc.200 di volume ricostruito;
    • ristrutturazione urbanistica, comma 3: ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mc.50 per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di mc.100 e dell′5% del volume esistente degli annessi agricoli.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Articolo 22 Regole generali per il territorio rurale nelle aree di protezione paesaggistica

Nelle z.t.o. E1, E2, E3, interessate dal vincolo paesaggistico di cui all′articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – DLgs 22 gennaio 2004 n.42, modificato con DLgs 4 marzo 2006 n.157, così come perimetrale nella tavola n.7 del RU, sono tassative le regole di seguito descritte.
Fatti salvi gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, disciplinati dai precedenti articoli, la nuova edificazione è ammessa esclusivamente per l′esercizio delle attività agricola e funzioni connesse, con i seguenti vincoli e limitazioni:

  1. 1) Sono vietate le serre.
  2. 2) Sono ammessi i nuovi edifici tipo 8 - ANNESSO AGRICOLO PER L′AGRICOLTURA AMATORIALE, solo con un volume massimo (V) di mc. 40,00, individuato come rurale nell′allegato A.
  3. 3) Sono ammessi i trasferimenti di volumetrie esistenti di cui agli articoli precedenti a condizione che il volume trasferito sia destinato all′ampliamento di edifici esistenti o ricada sull′area di sedime di edifici demoliti o dei quali si abbia comunque documentazione.
  4. 4) Sono ammesse le addizione volumetriche di cui agli articoli precedenti, a condizione che costituiscano con gli edifici preesistenti un nucleo, complesso o aggregato organico, contestualizzato, per quanto possibile compatto e paesaggisticamente compatibile, realizzati anche mediante corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti, ma connessi stabilmente ad essi mediante elementi architettonici quali tettoie, porticati, pergolati, muri di recinzione e di delimitazione di spazi all′aperto.
  5. 5) La sagoma dei nuovi edifici non deve determinare alterazioni morfologiche del paesaggio, né deve evidenziarsi sopra il profilo dei crinali, ostacolare la visibilità di sistemi arborati di pregio e di complessi edilizi d′interesse architettonico e storico, alterare punti panoramici noti.
  6. 6) La realizzazione di nuove strade carrabili è ammessa per necessità agricole e agrituristiche, per servizi di vigilanza e di sicurezza; di norma deve essere preferito l′adeguamento e l′ampliamento della viabilità esistente.
  7. 7) La costruzione di nuove condotte aeree elettriche a media ed a bassa tensione, telegrafiche, telefoniche, sostenute da tralicci in acciaio e/o pali in cemento, deve essere interdetta in prossimità di strade e campi dando la priorità all′interramento.
  8. 8) Devono essere, per quanto possibile, conservate le colture tradizionali e le testimonianze significative di colture costituenti elementi di riconoscibilità e caratterizzazione paesaggistica, in particolare del paesaggio agrario e boschivo sassetano.
  9. 9) Sono vietati i movimenti di terra che determinino alterazioni morfologiche e i muri a retta in cemento a vista e intonacati anche se tinteggiati.
  10. 10) Devono essere conservati i terrazzamenti, gli insiemi vegetazionali d′interesse paesaggistico, i filari di alberi, gli alberi lungo le strade e di confine, i piccoli ma significativi elementi di arredo agrario: muri di recinzione, tabernacoli, cippi.
  11. 11) Deve essere, per quanto possibile, conservato l′assetto fondiario, costituito dall′ordine e dalla forma dei campi, il cui disegno presenta particolare interesse per il paesaggio agrario.

Nelle aree boscate inoltre vigono i seguenti vincoli:

  1. 12) Sono ammessi i nuovi edifici tipo 9 – SECCATOIO solo con un volume massimo (V) di mc. 80,00, individuato come rurale nell′allegato A.
  2. 13) Sono ammesse le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.14) Sono ammessi, in applicazione delle disposizioni legislative regionali, valorizzazione gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell′ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d′acqua minori, azioni colturali su giovani rimboschimenti e fitosanitari.
  3. 15) Sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione e uso, fatte salve quelle descritte al precedente punto 12 e quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti localizzabili.
  4. 16) Sono vietate le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di trekking, ed in generale quelli necessari per la migliore fruizione delle aree boscate, se realizzati di legno e con scritte incise.
  5. 17) E′ vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, e la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali.
  6. 18) I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l′eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato, e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d′acqua, vigono inoltre i seguenti vincoli:

  1. 19) E′ vietato eseguire opere di alterazione dei corsi d′acqua, comprese la copertura e/ l′intubazione, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza del reticolo idrico e del microreticolo.
  2. 20) E′ vietato compiere opere che diminuiscano la consistenza e la qualità della falda acquifera.
  3. 21) E′ vietato realizzare qualsiasi costruzione, anche a carattere temporaneo, fatta eccezione per gli impianti e per le costruzioni facenti parte del sistema di monitoraggio e di controllo idrometereologico e idropluviometrico.
  4. 22) E′ vietato modificare o manomettere gli alvei, che devono essere mantenuti in condizioni di efficienza idraulica, se non per opere di regimanzione idraulica disposta dalle autorità competenti.
  5. 23) E′ vietato immettere nel sistema delle acque rifiuti liquidi, anche di origine agricola, se non preventivamente trattati, senza specifica autorizzazione.
  6. 24) E′ vietato realizzare recinzioni che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque, depositi, serre, manufatti precari, capanni ed orti.
  7. 25) E′ vietato ingombrare il sistema delle acque con materie terrose, erbe, tronchi, grossi rami, scarichi di manufatti di qualsiasi tipo, coltivazioni agricole stagionali.
  8. 26) Le opere spondali devono essere realizzate con terra o gabbionate o con tecniche di bioingegneria; argini in cemento o pietra sono consentiti solo in corrispondenza di abitati o in prossimità delle opere di attraversamento dei corsi d′acqua da parte di infrastrutture e impianti.
  9. 27) Deve essere mantenuta e, dove necessario, ripristinata la vegetazione di ripa.
  10. 28) Deve essere mantenuta e ripristinata, dove cancellata o degradata, la viabilità d′argine.
  11. 29) Dovrà essere evitata la realizzazione d′interventi che prevedano tombamenti di corsi d′acqua e l′eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.

Articolo 23 Regole per la conservazione dei documenti materiali della cultura

E′ vietato rimuovere, distruggere o danneggiare le testimonianze della cultura materiale presenti nel territorio comunale.
In casi di comprovate e inderogabili necessità, qualora si renda necessaria la loro rimozione e non sia possibile assicurarne il recupero, tali testimonianze devono essere segnalate all′Ufficio comunale competente mediante presentazione di scheda descrittiva comprendente:

  • - documentazione fotografica (anche in forma digitale) dell′elemento e dell′intorno;
  • - rappresentazione cartografica, in scala adeguata, del punto di ubicazione (rilievo da effettuarsi con strumento GPS);
  • - descrizione dell′elemento e notizie storiche, se disponibili, sullo stesso (ad esempio anno di costruzione, proprietario originario, ecc).

Articolo 24 Zto Vp, Verde privato

Queste aree interne all′UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all′edificato, sono individuate come pertinenze di edifici residenziali, in quanto orti, giardini, parchi privati.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I
URB5 A B C D E F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 25 Zto Vr, Verde di rispetto

In queste aree interne all′UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all′edificato, per la maggior parte coperte da macchia mediterranea, bassa vegetazione cespugliosa, e da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.
Risultano preordinate alle attività di forestazione, selvicoltura, attrezzature per il tempo libero, il trekking, lo svago, i giardini.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
I C

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C F H
URB4 A B C D F H
URB5 A B C D F H

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03