Norme Tecniche di attuazione del Regolamento Urbanistico

CAPO I° REGOLE GENERALI

Articolo 12 Regole d′uso e d′intervento

Ai fini della determinazione della disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, di cui all′articolo 55, comma 1, lettera a) della Legge, con i contenuti di cui all′articolo 2, comma 2, punto 1), della presente normativa, in applicazione dei contenuti del PS, il RU detta:

  1. a) regole d′uso, che consistono in destinazioni funzionali per zone territoriali omogenee;
  2. b) regole d′intervento, tramite indicazioni delle categorie di opere ammissibili, per zone territoriali omogenee, edifici e complessi edilizi elencati e classificati.

1. USO

Sono fatti salvi gli usi in atto legittimamente che, ai sensi del comma 3 dell′articolo 59 della Legge, s′intendono desumibili da atti pubblici. In assenza di tali atti, l′uso legittimamente esistente è quello risultante dalla denuncia e dall′identificazione catastale alla data di efficacia del presente RU. In assenza anche di tale identificazione, possono essere assunti gli usi derivanti da documenti probanti o gli usi risultanti dallo stato di fatto, a giudizio insindacabile dell′Ufficio comunale proposto alla verifica.
Il mutamento di destinazione d′uso, inteso come passaggio tra le categorie di cui al successivo articolo 16, è intervento autonomo e diverso dalle altre tipologie d′intervento normate dalla legislazione vigente e dalle presenti norme, pertanto è subordinato a procedimento stabilito dalla legislazione vigente, con le specificazioni dettate dal RE e dal RTC, fermo restando quanto dettato dalle presenti norme riguardo all′ammissibilità delle destinazioni intese come categorie d′uso, e salvo quanto diversamente specificato dal RU per le zone territoriali omogenee, gli edifici, complessi edilizi.

2. PARAMETRI DI QUALITA′ DEGLI INTERVENTI

Le progettazioni devono dimostrare, per mezzo degli elaborati dettati dal RE, per quanto attiene alle seguenti parti ed opere degli edifici e dei manufatti:

  • -coperture, manto, aggetti di gronda, pluviali, canali, comignoli, canne fumarie;
  • -aperture, infissi, stipiti, soglie, davanzali, architravi;
  • -facciate, intonaci, cornici, marcapiani, decorazioni in genere, fasce di protezione, zoccolature;
  • -scale esterne;
  • -porticati, logge, balconi, terrazze;
  • -ringhiere, inferriate, cancelli, recinzioni, palizzate, staccionate;
  • -pavimentazioni esterne;
  • -arredo verde, essenze arboree, piantumazioni;
  • -corpi illuminanti esterni;
  • -viabilità, parcheggi;
  • -opere pertinenziali, accessori di servizio, impianti di servizio;

la compatibilità dell′intervento proposto rispetto al contesto ambientale e paesaggistico, alle regole delle presenti norme, a quelle dell′allegato A, del RE, del RTC.
Nel caso d′interventi di nuova edificazione e di nuova collocazione, la compatibilità di cui sopra, deve essere inoltre dimostrata riguardo:

  • - alla scelta del sito, localizzazione e posizione;
  • - allo schema di aggregazione rispetto ad altri edifici;
  • - alle sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici;
  • - al contenimento dei movimenti di terra e alla conservazione delle caratteristiche originali del sito, quali alberature, rocce, terrazzamenti.

L′assenza di tale compatibilità in fase progettuale é causa ostativa al rilascio del permesso di costruire e determina l′assenza dei presupposti legittimanti la procedura per la denunzia di inizio dell′attività.

3. CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Gli edifici e i complessi edilizi sono dal RU elencati numericamente e classificati nelle tavole n.4, 5 e 5/BIS.
La classificazione dell′edificato individua i gradi d′intervento per la conservazione e la trasformazione secondo la suddivisione che segue.

All′interno del centro storico:

  1. STO1- Singoli edifici e complessi edilizi di preminente interesse culturale
    Edificato storico, culturale, architettonico, nei quali è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell′organismo edilizio.
  2. STO2 - Singoli edifici e complessi edilizi di valore ambientale e paesaggistico
    Edificato storico di valore architettonico nei quali è necessaria la conservazione dell′impianto tipologico e morfologico.
  3. STO3 - Singoli edifici e complessi edilizi d′interesse d′insieme
    Edificato storico d′insieme testimoniale e ambientale, nei quali è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.
  4. STO4 - Singoli edifici e complessi edilizi di riqualificazione funzionale e morfologica
    Edificato storico di morfologia incongruente rispetto al contesto testimoniale ed architettonico, nei quali è possibile la riorganizzazione funzionale dell′organismo edilizio.

All′esterno del centro storico:

  1. RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge
  2. URB1- Edificato urbano di preminente interesse culturale
    Di valore storico, culturale, architettonico, nei quali è indispensabile la conservazione degli elementi tipologici, formali e strutturali dell′organismo edilizio.
  3. URB2 - Edificato urbano di valore ambientale e paesaggistico
    Di valore architettonico nei quali è necessaria la conservazione dell′impianto tipologico e morfologico.
  4. URB3 - Edificato urbano d′interesse d′insieme
    D′insieme storico, testimoniale e ambientale, nei quali è necessaria la conservazione dei caratteri urbanistici e architettonici.
  5. URB4 - Edificato urbano di riqualificazione funzionale e morfologica
    Di morfologia incongruente rispetto al contesto ambientale ed architettonico, nei quali è possibile la riorganizzazione funzionale dell′organismo edilizio.
  6. URB5 – Edificato urbano disciplinato da specifiche norme della ZTO

Gli edifici eventualmente mancanti, non numerati negli appositi elaborati di classificazione, si devono intendere compresi nella classe URB4, solo se effettivamente esistenti e documentabili come edifici privi di ruralità ed a condizione siano denunciati al catasto fabbricati alla data di efficacia del RU.
Sugli edifici comunque non classificati, su quelli privi di denuncia catastale e di ruralità, saranno ammessi solo gli interventi edilizi di cui al successivo articolo 14, lettere a) e b).
Possono essere proposte motivate e limitate modifiche alla classificazione dell′edificato solo a seguito di accurati rilievi e approfondimenti storici, stilistici e architettonici, oppure mediante un piano attuativo di recupero.

4. ROVINE E RUDERI

Gli edifici in cui sono avvenuti crolli di rilevante estensione possono essere recuperati ricomponendo la sagoma dell′edificio quale può essere ricostruita nelle parti mancanti. La sagoma dovrà risultare da documenti fotografici, atti catastali e di proprietà.
Le parti rimaste andranno, se possibile in quanto di particolare pregio architettonico, conservate ed evidenziate.
Se necessario e se previsto dalle regole seguenti il rudere potrà essere oggetto di ricostruzione a condizione che:

  • - la sagoma dell′edificio risulti nella mappa catastale alla data di efficacia del RU;
  • - esista idonea documentazione fotografica che individui il rudere e il suo contesto localizzativo;
  • - il rudere risulti denunciato al catasto fabbricati alla data di efficacia del RU.

Eventuali nuovi corpi aggiunti dovranno costituire con l′edificio ricostruito un complesso organico omogeneo.

Articolo 13 Tipologia degli interventi

Ai fini della distinzione degli interventi attinenti alla disciplina della gestione degli insediamenti di cui all′articolo 55, comma 1, lettera a) della Legge dagli interventi attinenti alla disciplina delle trasformazioni di cui al comma 1, lettera b) dell′articolo medesimo, ed in ottemperanza di quanto disposto dal PS, si definiscono negli articoli seguenti gli interventi in relazione ai criteri di compatibilità e di trasformabilità rispetto agli assetti esistenti.

Articolo 14 Criterio di compatibilità e definizioni degli interventi

Si definiscono compatibili gli interventi, di livello edilizio o urbanistico, di conservazione e/o di trasformazione, di cui al precedente articolo 2, punto 1), lettere c), d), e), f), g), e punto 2), lettera f), che non riducano o danneggino lo stato e le prestazioni esistenti.
Si classificano di livello edilizio gli interventi che contribuiscono al mantenimento e al miglioramento del patrimonio edilizio esistente, estesi a singole unità edilizie e a singoli edifici, che non comportino aggravio del carico urbanistico e non comportino la formazione di patrimonio aggiuntivo per spazi pubblici e di uso pubblico.
Si classificano di livello urbanistico gli interventi che contribuiscono al mantenimento e alla riqualificazione del patrimonio urbanistico, applicandosi a singoli edifici, ad aree, a complessi edilizi sia in ambito urbano che rurale, a isolati e tessuti urbani, a infrastrutture esistenti.
Riguardo ai criteri di compatibilità definiti dal PS, si classificano come compatibili le categorie d′intervento seguenti, desunte all′articolo 79 della Legge:

A manutenzione ordinaria (comma 2, lettera a);
B manutenzione straordinaria (comma 2, lettera b);
C restauro e risanamento conservativo (comma 2, lettera c), comprensivo del cambio di destinazione d′uso;
D ristrutturazione edilizia in tutte le diverse articolazioni (comma 2, lettera d), con addizioni volumetriche anche per sopraelevazioni, tamponamenti, realizzazione di manufatti accessori, arredi e corpi aggiunti, elementi architettonici ed altre pertinenze funzionali alla qualità edilizia e alla vivibilità, comunque interventi non comportanti aumento di unità edilizie a seguito di frazionamento, comunque aggravio urbanistico;
E mutamenti di destinazione d′uso con o senza opere (comma 1, lettera c);
F interventi necessari all′eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche (comma 2, lettera e).

Le categorie d′intervento elencate nel precedente comma sono compatibili a condizione che:

  • - interessino esclusivamente il patrimonio edilizio e urbanistico esistente;
  • - non abbiano bisogno di nuove urbanizzazioni;
  • - non diminuiscano l′efficienza delle urbanizzazioni esistenti;
  • - siano finalizzate all′adeguamento funzionale, tecnologico, architettonico, del patrimonio edilizio esistente.

Sono compatibili a condizione che rispettino le specificazioni dettate nel proseguimento dalle presenti norme e che permettano il ripristino dei luoghi e il loro miglioramento, le seguenti categorie d′intervento, desunte all′articolo 79 della Legge:

G opere di rinterro e di scavo (comma 1, lettera b);
H opere di demolizione non preordinate alla ricostruzione od alla nuova edificazione (comma 1, lettera d);
I le occupazioni di suolo che non comportino modificazioni irreversibili dei suoli (comma 1, lettera e);
L ogni altra trasformazione dei suoli non preordinata al permesso di costruire (comma 1, lettera f).

Articolo 15 Criterio di trasformabilità e definizioni degli interventi

Si classificano di trasformabilità gli interventi di livello urbanistico di cui al precedente articolo 2, punto 1), lettera i) e punto 2), lettere a), b), c), d), e).
Si classificano come di trasformazione le categorie d′intervento seguenti, desunte all′articolo 78 della Legge:

A interventi di nuova edificazione (comma 1, lettera a);
B installazione di qualunque manufatto anche prefabbricato non finalizzato a esigenze temporanee (comma 1, lettera b);
C opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate da soggetti diversi dal Comune (comma 1 lettera c);
D realizzazione d′impianti e infrastrutture che comportino trasformazione permanente dei suoli (comma 1, lettera d);
E realizzazione di depositi merci e materiali, d′impianti per attività produttive, che comportino modificazione permanente di suolo inedificato (comma 1, lettera e);
F ristrutturazione urbanistica (comma 1, lettera f);
G addizioni volumetriche agli edifici esistenti che eccedano la ristrutturazione edilizia o che comportino aggravio di carico urbanistico (comma 1, lettera g);
H i mutamenti di destinazione d′uso con opere eccedenti la ristrutturazione edilizia ossia che comportino aggravio di carico urbanistico ed incrementi alle urbanizzazioni primarie ed agli standard esistenti nel contesto urbano in cui ricade l′intervento;
I interventi di sostituzione edilizia (comma 1, lettera h);
L interventi di ristrutturazione edilizia eccedenti quelli di cui al precedente articolo, quali sopraelevazioni, demolizione di volumi secondari e superfetazioni e loro ricostruzione ed accorpamento anche all′edificio principale od in corpi separati in misura uguale o in ampliamento, addizioni funzionali, frazionamenti, qualora comunque tali interventi comportino aumento di unità immobiliari ed aggravio di carico urbanistico;
M interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia ogni volta che le norme specifiche ammettano con essi anche il frazionamento, ritenuti eccedenti la definizione di cui all′articolo 79, comma 2, della Legge, pertanto ricadenti nella disciplina del precedente articolo 78, e subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi.

Articolo 16 Destinazione d′uso e vincoli relativi

L′elenco che segue contiene la definizione delle destinazioni secondo categorie, numerate da 1 ad 8, obbligatorie ai sensi dell′articolo 59 della Legge.
All′interno di tali categorie sono individuate delle sottocategorie.

1. RESIDENZIALE

  1. 1.1. civile abitazione principale per dimora stabile.
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile: comprende tutte le civili abitazioni che, anche con caratteristica di residenza d′epoca, effettuano attività turistico-ricettiva di affittacamere, bed and breakfast, locazioni ad uso turistico, da effettuarsi esclusivamente in edifici urbani.

2. Industriale ed artigianale

  1. 2.1. industria.
  2. 2.2. artigianato: comprende tutte le attività di produzione, lavorazione, stoccaggio, di servizio, riguardo a:
    materiali ed attrezzature per l′edilizia, per la forestazione e la silvicoltura, legnami per l′edilizia, il mobilio, gli infissi, acciai preparati tipo ferro battuto, metalli per l′edilizia, panifici ed altri prodotti alimentari da forno, autocarrozzerie, autoriparazioni, officine meccaniche.
    Le attività industriali e artigianali quando produttrici di fattori inquinanti quali emissioni di fumo, odori molesti, polveri, calore, vibrazioni, rumori che eccedano i limiti fissati nel piano di classificazione acustica comunale vigente, traffico di mezzi pesanti, o che abbiano presenza di materiali infiammabili o comunque pericolosi ed esplosivi, sono sempre vietate e non sono compatibili con altre destinazioni d′uso.

3. COMMERCIALE

  1. 3.1. commercio e similari: comprende tutte le attività classificate come commerciali ed inoltre:
    rivendite di quotidiani e periodici, rivendite di generi di monopolio, ricevitorie del lotto, banche, farmacie, agenzie di viaggio, agenzie immobiliari, botteghe artigiane non alimentari, intese come luoghi in cui si realizzano contestualmente produzione e vendita e la produzione viene effettuata o manualmente o con attrezzature di ridotte dimensioni, non inquinanti e non rumorose, botteghe di ricamo, sartorie, lavorazioni a maglia, oggettistica in tessuto, legno, ferro, pelle, impagliatura sedie, antiquariato con connesse attività di piccolo restauro, piccola ceramica, gioielleria, oreficeria, bigiotteria, attività di riparazione calzature, uffici postali, finanziari, di comunicazione, punti per comunicazioni telefoniche, internet point, noleggio di film e cassette, noleggio di auto, moto, cicli e biciclette.
  2. 3.2. somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti, pub, bar, pizzerie, paninoteche, enoteche, botteghe artigiane ed alimentari, rosticcerie, panifici, pasticcerie, forni, rivendite di frutta e verdura.
  3. 3.3. luoghi di intrattenimento e di divertimento.
  4. 3.4 . distributori di carburante, oli e altri prodotti per autotrazione.

Si assumono i parametri quantitativi e qualitativi per le attività commerciali come segue:

  • - esercizi di vicinato fino a mq. 250;
  • - medie strutture di vendita tra mq. 250 e 1.500.

Ai fini del cambio di destinazione d′uso, nella categoria 3. COMMERCIALE, relativamente al passaggio fra sottocategorie, è stabilito che il mutamento di destinazione si ha quando si producano effetti delle attività sul contesto urbano relativamente agli aspetti sottodescritti, e che in tal caso dovrà essere verificata positivamente la possibilità di annullare o mitigare al minimo tali effetti dannosi:

  • - ingombro all′esterno del fondo che produca effetti negativi sul godimento degli spazi pubblici o di uso pubblico (es. attività di noleggio moto, bici, ecc);
  • - inquinamento atmosferico e acustico.

4. TURISTICO - RICETTIVA

  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere:
    1. a) alberghi;
    2. b) residenze turistico-alberghiere.
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere:
    1. a) affittacamere;
    2. b) bed and breakfast;
    3. c) case e appartamenti per vacanze;
    4. d) locazioni ad uso turistico;
    5. e) residenze d′epoca;
    6. f) residence.

Le strutture sopra elencate sono meglio definite e disciplinate dal T.U. delle leggi regionali in materia di turismo – Legge regionale 23 marzo 2000, n.42 e successive modifiche e integrazioni.

5. DIREZIONALE

  1. 5.1. Municipio.
  2. 5.2. centri civici.
  3. 5.3. caserma Carabinieri e di polizia.
  4. 5.4. servizi pubblici: uffici dei soggetti gestori di energia elettrica, acqua, gas, trasporti pubblici, raccolta rifiuti, con l′esclusione dei depositi, magazzini e garage.
  5. 5.5. sedi dei partiti politici.

6. SERVIZIO

  1. 6.1. strade e parcheggi di uso pubblico e privato.
  2. 6.2. verde pubblico.
  3. 6.3. istruzione: scuole pubbliche e private di ogni grado.
  4. 6.4. cultura: biblioteche, musei, archivi storici, ecc.
  5. 6.5. attività religiose e luoghi di culto.
  6. 6.6. servizi cimiteriali.
  7. 6.7. strutture sanitarie: attività socio-assistenziali, veterinarie, distretti socio-sanitari, poliambulatori medici, ambulatori e centri di primo soccorso ecc.
  8. 6.8. attività sociali: sedi di circoli ricreativi, culturali, sportivi, centri giovanili e centri anziani, centri per l′accoglienza sociale, ecc.
  9. 6.9. impianti sportivi regolamentari.
  10. 6.10. attrezzature per lo sport ed il tempo libero.
  11. 6.11. servizi per la persona: lavanderie, parrucchieri, barbieri, estetisti, palestre e centri benessere.
  12. 6.12. servizi professionali ed imprenditoriali: studi legali, di consulenza, di contabilità, di intermediazione, di assicurazione, tecnici e di progettazione, di mercato, pubblicità, servizi di vigilanza ed investigazione, autoscuole, imprese di pulizia, ecc.
  13. 6.13. servizi al cittadino: ufficio informazioni turistiche, pro-loco, uffici per il turismo, uffici per il lavoro, informagiovani.
  14. 6.14. servizi per gli animali: canili, gattili e simili.
  15. 6.15. servizi didattici e formativi per il migliore utilizzo del bosco: funzioni di guardiana, di accoglimento del turismo scientifico e formativo.

7. MAGAZZINI E DEPOSITI

  1. 7.1. magazzini: ricoveri al coperto di merci, mezzi, attrezzature, autovetture e veicoli diversi da quelli ad uso familiare privato.
  2. 7.2. depositi: rimessaggio e stoccaggio all′aperto di materiali, mezzi, attrezzature, con esclusione delle attività di guardiana, riparazione, manutenzione, lavaggio, con divieto del rimessaggio di roulottes e campers.

8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE

  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli.
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco.
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici.
  4. 8.4. agriturismo: comprendente l′alloggiamento in camere e unità abitative aziendali indipendenti, l′agricampeggio, le attività didattiche, culturali, sportive, escursionistiche, la somministrazione di cibi e bevande.

CAMBIO DI DESTINAZIONE

Sono considerati mutamenti di destinazione d′uso i passaggi dall′una all′altra delle categorie sopra elencate.
E′ sempre ammesso il mutamento di destinazione d′uso delle unità edilizie in tutte le categorie d′uso solo se compatibili con quelle previste sia per la z.t.o. che per l′edificio in cui si collocano.
Si ha mutamento della destinazione d′uso quando si modifica la categoria d′uso attuale dell′unità edilizia per più del 35% della superficie utile dell′unità stessa o comunque per oltre mq. 30,00, anche con più interventi successivi.
I mutamenti di destinazione d′uso dovranno essere anche valutati secondo criteri di compatibilità fra funzioni, affinché non si rechi disturbo alle categorie d′uso prevalenti.
Nel caso di cambio di destinazione d′uso sugli edifici esistenti deve essere soddisfatto il reperimento delle quote di parcheggi pubblici e privati di cui alla legislazione vigente.
Sono ammissibili la monetizzazione dei parcheggi pubblici o la loro realizzazione in aree contigue al lotto di intervento, purché sia dimostrata la disponibilità di tali aree ed a condizione che esse vengano cedute al patrimonio pubblico, e purché sia garantito che ciò migliora la dotazione di parcheggi pubblici del contesto e che non vi siano aggravi sull′accessibilità e sulla mobilità del medesimo.
In alternativa è possibile reperire la dotazione di parcheggi anche in strutture private convenzionate, a patto che esse siano già realizzate o che la loro realizzazione sia già autorizzata: in questo ultimo caso l′abitabilità dell′edificio è subordinata all′attestazione di agibilità delle strutture di parcheggio convenzionate.

CAPO II° REGOLE DI TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA E PER LE ZONE AGRICOLE

Articolo 17 Ambito di applicazione

Il presente RU considera patrimonio ambientale e paesaggistico l′edificato urbano con valenza storico-insediativa e architettonica individuato come zona territoriale omogenea A, con agglomerati urbani di interesse storico, artistico, ambientale, nonché il territorio comunale prevalentemente rurale, del quale riconosce i diversi e particolari caratteri, articolandolo in tre zone territoriali omogenee:

  • - E1 agricola produttiva di fondovalle;
  • - E2 agricola di collina;
  • - E3 agricola boscata;

attribuendo alle attività agricole il ruolo di presidio dei valori ambientali e paesaggistici assegnati a tale porzione del territorio comunale.

Articolo 18 Zto A con agglomerati urbani d′interesse storico, artistico, ambientale

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato e dell′UTOE 4-Capoluogo, nel nucleo più antico di Sassetta, meglio individuate nelle tavole n.2 e 3 del RU, appartenenti alla zona territoriale omogenea A con agglomerati urbani d′interesse storico, artistico, ambientale.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
3. COMMERCIALE
  1. 3.1. commercio e similari
  2. 3.2. somministrazione di alimenti e bevande
5. DIREZIONALE
  1. 5.1. Municipio
  2. 5.2. centri civici
  3. 5.4. servizi pubblici
  4. 5.5. sedi dei partiti politici
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.3. istruzione
  4. 6.4. cultura
  5. 6.5. attività religiose e luoghi di culto
  6. 6.7. strutture sanitarie
  7. 6.11. servizi per la persona
  8. 6.12. servizi professionali ed imprenditoriali
  9. 6.13. servizi al cittadino

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
I B C

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
STO1 A B C E F
STO2 A B C E F
STO3 A B C D E F
STO4 A B C D E F H

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.


Riguardo solo alle unità edilizie residenziali esistenti, in considerazione delle particolari caratteristiche tipologiche ed espressive degli edifici e dei complessi edilizi del centro storico ed ai fini del rispetto e della conservazione di tali caratteristiche, gli interventi ammessi dal presente articolo non sono soggetti alle vigenti disposizioni in materia di altezze minime interpiano, di superfici minime delle finestre e delle aperture, di standard tecnologici ed igienico-sanitari.

Articolo 19 Zto E1 agricola produttiva di fondovalle

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura sviluppata ed estensiva, caratterizzate in senso esclusivo del connotato agricolo-produttivo.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 60 posti letto
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge senza restrizioni.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Articolo 20 Zto E2 agricola di collina

Corrisponde alle parti di territorio collinari ricadenti nella tipologia produttiva ad agricoltura specialistica relazionata alle presenze boschive e di pascolo, di diffuso interesse ambientale.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 45 posti letto
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge con le seguenti restrizioni:
    • ristrutturazione edilizia, comma 1, lettera c): trasferimenti di volumetrie nei limiti dell′8% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di mc.400 di volume ricostruito;
    • ristrutturazione urbanistica, comma 3: ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mc.80 per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di mc.200 e dell′8% del volume esistente degli annessi agricoli.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Articolo 21 Zto E3 agricola boscata

Corrisponde alle parti di territorio collinari caratterizzate dalla presenza prevalente di bosco, ad agricoltura specialistica relazionata all′uso produttivo del bosco, costituenti bene paesaggistico ai sensi del DLgs n.42/2004 modificato con il DLgs n.157/2006, art.142, comma 1, lettera g), e coincidenti con ambiti omogenei di specifica qualità paesaggistica.
In esse vigono le discipline urbanistico-edilizie di cui al Capo III°, Titolo IV°, della Legge, al suo regolamento di attuazione, i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.
Le pertinenze del patrimonio edilizio residenziale non agricolo dovranno avere caratteristiche di conformità al paesaggio agricolo, evitando sistemazioni e morfologie di aspetto urbano, devono essere realizzate all′interno della corte urbana che non deve essere superiore a mq. 3.000.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, negli altri casi limitatamente alle preesistenze
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile limitatamente alle preesistenze
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  2. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  3. 8.4. agriturismo: limitatamente ad una ospitalità non superiore a 30 posti letto
6. SERVIZIO
  1. 6.15. servizi didattici e formativi per il migliore utilizzo del bosco
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici rurali distinti nell′allegato A.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge con le seguenti restrizioni:
    • ristrutturazione edilizia, comma 1, lettera c): trasferimenti di volumetrie nei limiti dell′5% del volume degli edifici aziendali e fino ad un massimo di mc.200 di volume ricostruito;
    • ristrutturazione urbanistica, comma 3: ampliamenti una tantum fino ad un massimo di mc.50 per ogni abitazione rurale e fino ad un massimo di mc.100 e dell′5% del volume esistente degli annessi agricoli.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Articolo 22 Regole generali per il territorio rurale nelle aree di protezione paesaggistica

Nelle z.t.o. E1, E2, E3, interessate dal vincolo paesaggistico di cui all′articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – DLgs 22 gennaio 2004 n.42, modificato con DLgs 4 marzo 2006 n.157, così come perimetrale nella tavola n.7 del RU, sono tassative le regole di seguito descritte.
Fatti salvi gli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, disciplinati dai precedenti articoli, la nuova edificazione è ammessa esclusivamente per l′esercizio delle attività agricola e funzioni connesse, con i seguenti vincoli e limitazioni:

  1. 1) Sono vietate le serre.
  2. 2) Sono ammessi i nuovi edifici tipo 8 - ANNESSO AGRICOLO PER L′AGRICOLTURA AMATORIALE, solo con un volume massimo (V) di mc. 40,00, individuato come rurale nell′allegato A.
  3. 3) Sono ammessi i trasferimenti di volumetrie esistenti di cui agli articoli precedenti a condizione che il volume trasferito sia destinato all′ampliamento di edifici esistenti o ricada sull′area di sedime di edifici demoliti o dei quali si abbia comunque documentazione.
  4. 4) Sono ammesse le addizione volumetriche di cui agli articoli precedenti, a condizione che costituiscano con gli edifici preesistenti un nucleo, complesso o aggregato organico, contestualizzato, per quanto possibile compatto e paesaggisticamente compatibile, realizzati anche mediante corpi di fabbrica separati dagli edifici preesistenti, ma connessi stabilmente ad essi mediante elementi architettonici quali tettoie, porticati, pergolati, muri di recinzione e di delimitazione di spazi all′aperto.
  5. 5) La sagoma dei nuovi edifici non deve determinare alterazioni morfologiche del paesaggio, né deve evidenziarsi sopra il profilo dei crinali, ostacolare la visibilità di sistemi arborati di pregio e di complessi edilizi d′interesse architettonico e storico, alterare punti panoramici noti.
  6. 6) La realizzazione di nuove strade carrabili è ammessa per necessità agricole e agrituristiche, per servizi di vigilanza e di sicurezza; di norma deve essere preferito l′adeguamento e l′ampliamento della viabilità esistente.
  7. 7) La costruzione di nuove condotte aeree elettriche a media ed a bassa tensione, telegrafiche, telefoniche, sostenute da tralicci in acciaio e/o pali in cemento, deve essere interdetta in prossimità di strade e campi dando la priorità all′interramento.
  8. 8) Devono essere, per quanto possibile, conservate le colture tradizionali e le testimonianze significative di colture costituenti elementi di riconoscibilità e caratterizzazione paesaggistica, in particolare del paesaggio agrario e boschivo sassetano.
  9. 9) Sono vietati i movimenti di terra che determinino alterazioni morfologiche e i muri a retta in cemento a vista e intonacati anche se tinteggiati.
  10. 10) Devono essere conservati i terrazzamenti, gli insiemi vegetazionali d′interesse paesaggistico, i filari di alberi, gli alberi lungo le strade e di confine, i piccoli ma significativi elementi di arredo agrario: muri di recinzione, tabernacoli, cippi.
  11. 11) Deve essere, per quanto possibile, conservato l′assetto fondiario, costituito dall′ordine e dalla forma dei campi, il cui disegno presenta particolare interesse per il paesaggio agrario.

Nelle aree boscate inoltre vigono i seguenti vincoli:

  1. 12) Sono ammessi i nuovi edifici tipo 9 – SECCATOIO solo con un volume massimo (V) di mc. 80,00, individuato come rurale nell′allegato A.
  2. 13) Sono ammesse le opere destinate al governo e potenziamento del bosco e del sottobosco, a scopi produttivi, di tempo libero e di raccolta regolamentata, di tutela idrogeologica.14) Sono ammessi, in applicazione delle disposizioni legislative regionali, valorizzazione gli interventi di manutenzione e valorizzazione del patrimonio forestale e boschivo in relazione ai seguenti obiettivi: difesa dagli incendi, promozione dell′ambiente e del paesaggio, riassetto idrogeologico, sistemazione idraulica, manutenzione dei corsi d′acqua minori, azioni colturali su giovani rimboschimenti e fitosanitari.
  3. 15) Sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi tipo, dimensione e uso, fatte salve quelle descritte al precedente punto 12 e quelle necessarie alla vigilanza e alla sicurezza o per le osservazioni scientifiche non altrimenti localizzabili.
  4. 16) Sono vietate le insegne ed i cartelli pubblicitari, fatti salvi quelli per percorsi pedonali, ciclabili, equestri, di trekking, ed in generale quelli necessari per la migliore fruizione delle aree boscate, se realizzati di legno e con scritte incise.
  5. 17) E′ vietato il danneggiamento delle forme vegetali e dei prodotti naturali, e la loro asportazione oltre ai limiti definiti dalle relative leggi regionali.
  6. 18) I proprietari delle zone boscate devono intervenire periodicamente con il diradamento del sottobosco e l′eliminazione delle piante infestanti, ove necessario o quando indicato e ritenuto opportuno per la salvaguardia dagli incendi dal Corpo Forestale dello Stato, e curare il mantenimento dei tracciati pedonali e viari.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d′acqua, vigono inoltre i seguenti vincoli:

  1. 19) E′ vietato eseguire opere di alterazione dei corsi d′acqua, comprese la copertura e/ l′intubazione, al fine di assicurare il mantenimento in efficienza del reticolo idrico e del microreticolo.
  2. 20) E′ vietato compiere opere che diminuiscano la consistenza e la qualità della falda acquifera.
  3. 21) E′ vietato realizzare qualsiasi costruzione, anche a carattere temporaneo, fatta eccezione per gli impianti e per le costruzioni facenti parte del sistema di monitoraggio e di controllo idrometereologico e idropluviometrico.
  4. 22) E′ vietato modificare o manomettere gli alvei, che devono essere mantenuti in condizioni di efficienza idraulica, se non per opere di regimanzione idraulica disposta dalle autorità competenti.
  5. 23) E′ vietato immettere nel sistema delle acque rifiuti liquidi, anche di origine agricola, se non preventivamente trattati, senza specifica autorizzazione.
  6. 24) E′ vietato realizzare recinzioni che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque, depositi, serre, manufatti precari, capanni ed orti.
  7. 25) E′ vietato ingombrare il sistema delle acque con materie terrose, erbe, tronchi, grossi rami, scarichi di manufatti di qualsiasi tipo, coltivazioni agricole stagionali.
  8. 26) Le opere spondali devono essere realizzate con terra o gabbionate o con tecniche di bioingegneria; argini in cemento o pietra sono consentiti solo in corrispondenza di abitati o in prossimità delle opere di attraversamento dei corsi d′acqua da parte di infrastrutture e impianti.
  9. 27) Deve essere mantenuta e, dove necessario, ripristinata la vegetazione di ripa.
  10. 28) Deve essere mantenuta e ripristinata, dove cancellata o degradata, la viabilità d′argine.
  11. 29) Dovrà essere evitata la realizzazione d′interventi che prevedano tombamenti di corsi d′acqua e l′eliminazione completa della vegetazione riparia arbustiva e arborea.

Articolo 23 Regole per la conservazione dei documenti materiali della cultura

E′ vietato rimuovere, distruggere o danneggiare le testimonianze della cultura materiale presenti nel territorio comunale.
In casi di comprovate e inderogabili necessità, qualora si renda necessaria la loro rimozione e non sia possibile assicurarne il recupero, tali testimonianze devono essere segnalate all′Ufficio comunale competente mediante presentazione di scheda descrittiva comprendente:

  • - documentazione fotografica (anche in forma digitale) dell′elemento e dell′intorno;
  • - rappresentazione cartografica, in scala adeguata, del punto di ubicazione (rilievo da effettuarsi con strumento GPS);
  • - descrizione dell′elemento e notizie storiche, se disponibili, sullo stesso (ad esempio anno di costruzione, proprietario originario, ecc).

Articolo 24 Zto Vp, Verde privato

Queste aree interne all′UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all′edificato, sono individuate come pertinenze di edifici residenziali, in quanto orti, giardini, parchi privati.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H I
URB5 A B C D E F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.

Limitatamente ai soli edifici urbani non residenziali:

  • - le addizioni volumetriche funzionali massime consentite, individuate nella tavola n.3/BIS, sono ridotte del 25%;
  • - qualsiasi intervento edilizio é subordinato a specifico atto d′obbligo unilaterale sottoscritto dalla proprietà, redatto a cura e spese della stessa, quale impegno a non mutare la categoria d′uso ante-opera legittimamente esistente alla data di efficacia del RU, per dieci anni dalla data di ultimazione lavori.

Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 25 Zto Vr, Verde di rispetto

In queste aree interne all′UTOE 4-Capoluogo, limitrofe e complementari all′edificato, per la maggior parte coperte da macchia mediterranea, bassa vegetazione cespugliosa, e da boschi di alto fusto, sono vietate la diminuzione della consistenza del verde, e qualsiasi altra attività comportante trasformazione agro-forestale consistente e idrogeologica.
Risultano preordinate alle attività di forestazione, selvicoltura, attrezzature per il tempo libero, il trekking, lo svago, i giardini.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
I C

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C F H
URB4 A B C D F H
URB5 A B C D F H

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

CAPO III° REGOLE DI RECUPERO, COMPLETAMENTO, SATURAZIONE

Articolo 26 Regole per le zone residenziali

Il RU individua diversi gradi di saturazione urbanistico-edilizia nei tessuti residenziali esistenti, e li articola di conseguenza per dettare le regole di recupero, completamento e saturazione come dettato nei tre successivi articoli.

Articolo 27 Zto B1 residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato, delle UTOE 4-Capoluogo e 5-Valcanina, appartenenti alla zona territoriale omogenea B1 residenziale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
3. COMMERCIALE
  1. 3.1. commercio e similari
  2. 3.2. somministrazione di alimenti e bevande
5. DIREZIONALE
  1. 5.1. Municipio
  2. 5.2. centri civici
  3. 5.4. servizi pubblici
  4. 5.5. sedi dei partiti politici
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.7. strutture sanitarie
  4. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  5. 6.11. servizi per la persona
  6. 6.12. servizi professionali ed imprenditoriali
  7. 6.13. servizi al cittadino
  8. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C E F
URB2 A B C E F
URB3 A B C D E F H
URB4 A B C D E F H
URB5 A B C D E F H H I L M

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Le categorie d′intervento di cui all′articolo 15 previste per la classe URB5 non sono applicabili alle zone codificate come da elenco che segue:

  • B1-02,
  • B1-05,
  • B1-10,
  • B1-11,
  • B1-19,
  • B1-21,
  • B1-22,
  • B1-23,
  • B1-29,
  • B1-33,
  • B1-36,
  • B1-41,
  • B1-43,
  • B1-44,
  • B1-46,
  • B1-47,
  • B1-51,
  • B1-52,
  • B1-53,
  • B1-54.

Gli interventi di cui sopra riguardo agli edifici URB5, in quanto ammettono anche il frazionamento, dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 28 Zto B2 residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato, dell′UTOE 4-Capoluogo, appartenenti alla zona territoriale omogenea B2 residenziale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nelle tavole n.3/BIS, 12/BIS del RU per ogni comparto di zona e per ogni lotto definiti per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.12. servizi professionali ed imprenditoriali
  6. 6.13. servizi al cittadino
  7. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A, anche attraverso ricostruzioni di quelli esistenti conseguenti a ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 73.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C E F
URB2 A B C E F
URB3 A B C D E F H
URB4 A B C D E F H
URB5 A B C D E F H F G H I L M

Con gli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, è possibile un′addizione volumetrica per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Per gli edifici URB5 sono possibili i frazionamenti delle unità edilizie quali interventi aggravanti il carico urbanistico. Questi interventi dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 29 Zto B3 residenziale di saturazione ed integrazione edilizia

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato, delle UTOE 4-Capoluogo, appartenenti alla zona territoriale omogenea B3 residenziale di saturazione ed integrazione edilizia.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS, 12/BIS del RU per ogni comparto di zona e per ogni lotto definiti per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.12. servizi professionali ed imprenditoriali
  6. 6.13. servizi al cittadino
  7. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.

Articolo 30 Regole per le zone artigianali

Il RU individua diversi gradi di saturazione urbanistico-edilizia nei tessuti artigianali esistenti, e li articola di conseguenza per dettare le regole di recupero, completamento e saturazione come dettato nei due successivi articoli.

Articolo 31 Zto D1 artigianale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato, delle UTOE 4-Capoluogo, ed esterne in località Casonzoli, appartenenti alla zona territoriale omogenea D1 artigianale totalmente edificata soggetta a recupero edilizio.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
2. INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
  1. 2.2. artigianato
6. SERVIZIO
  1. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  2. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D F H
URB5 A B C D F H H I L M

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Per gli edifici URB5 sono possibili i frazionamenti delle unità edilizie quali interventi aggravanti il carico urbanistico. Questi interventi dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 32 Zto D2 artigianale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato, delle UTOE 4-Capoluogo, appartenenti alla zona territoriale omogenea D2 artigianale parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile limitatamente alle preesistenze
2. INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
  1. 2.2. artigianato
6. SERVIZIO
  1. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  2. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A, anche attraverso ricostruzioni di quelli esistenti conseguenti a ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 73.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D E F H
URB4 A B C D E F H
URB5 A B C D E F H F G H I L

Con gli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, è possibile un′addizione volumetrica per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Per gli edifici URB5 sono possibili i frazionamenti delle unità edilizie quali interventi aggravanti il carico urbanistico. Questi interventi dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 33 Regole per le zone turistico ricettive

Il RU individua diversi gradi di saturazione urbanistico-edilizia nelle aree turistico-ricettive esistenti e li articola di conseguenza per dettare le regole di recupero, completamento e saturazione come dettato nei tre successivi articoli.
Per le zone turistico-ricettive valgono le seguenti indicazioni e disposizioni generali:

  1. A) Le strutture ricettive alberghiere devono essere a gestione unitaria, aperte al pubblico, gli immobili sedi di tali strutture devono avere i requisiti ed essere di conseguenza considerati come organismi unici ed indivisibili (Titolo II°, Capo I°, T.U. delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23 marzo 2000 n.42, D.G.R. 23 aprile 2007 n.289). Essendo quindi pubblici esercizi unitari sia dal punto di vista della gestione che strutturale non possono essere autonomamente utilizzabili per singole parti.
    Ne consegue che per e nei complessi immobiliari sedi di tali strutture alberghiere:
    • non è ammesso il frazionamento e quindi la suddivisione in porzioni corrispondenti a singole unità abitative per farne un uso residenziale a scopo di vendita;
    • ai fini della disciplina catastale, dovranno essere denunciati classificandoli in categoria D.
  2. B) Le case e appartamenti per vacanze (CAV) e i residence (articoli 56 e 62 del T.U. delle leggi regionali in materia di turismo – L.R. 23 marzo 2000 n.42), sono strutture ricettive extralberghiere la cui gestione dovrà essere svolta in forma imprenditoriale ed in modo unitario finalizzata esclusivamente all′affitto ai turisti.
    Per e nei complessi immobiliari sedi di tali strutture:
    • è possibile la suddivisione in unità abitative composte da uno o più locali, dotate di servizi igienici e di cucina autonoma;
    • la gestione delle CAV dovrà essere priva dell′offerta di servizi centralizzati;
    • non è ammesso il frazionamento e la vendita delle singole unità abitative se viene meno il principio della gestione unitaria;
    • per la gestione unitaria è obbligatorio applicare la disciplina civilistica del contratto alberghiero;
    • ai fini della disciplina catastale, potranno essere denunciati classificandoli in categoria A.

Le prescrizioni di cui ai punti A e B dovranno risultare da specifico impegno della proprietà interessata da inserire nella convenzione del Piano attuativo e comunque dovranno essere riportate nelle prescrizioni del permesso di costruire.

Articolo 34 Zto D4 turistico-ricettiva totalmente edificata soggetta a recupero edilizio

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato, delle UTOE 4-Capoluogo, appartenenti alla zona territoriale omogenea D4 turistico-ricettiva totalmente edificata soggetta a recupero edilizio.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.13. servizi al cittadino
  6. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C E F
URB2 A B C E F
URB3 A B C D E F H
URB4 A B C D E F H
URB5 A B C D E F H H I L M

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Per gli edifici URB5 sono possibili i frazionamenti delle unità edilizie quali interventi aggravanti il carico urbanistico. Questi interventi dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.

Articolo 35 Zto D5 turistico-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio tramite piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno del centro abitato in località Le Fornaci, Valcanina, La Bandita, delle UTOE 4-Capoluogo e 2-Bandita, appartenenti alla zona territoriale omogenea D5 turistico-ricettiva parzialmente edificata soggetta a completamento edilizio tramite piano attuativo.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni, le discipline urbanistico-edilizie, le previsioni, descritte nelle tavole n.3/BIS, 9, 11/BIS, 11/TER, 12/BIS, del RU per ogni comparto di zona definito per codice nelle tabelle, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1. civile abitazione principale per dimora stabile, limitatamente alle preesistenze negli edifici F0013, F0014, F0107, F0056
3. COMMERCIALE
  1. 3.2. somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente alle preesistenze negli edifici F0107, F0056
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.4. agriturismo: limitatamente alle preesistenze negli edifici F0013, F0014, con una ospitalità non superiore a 60 posti letto

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A, anche attraverso ricostruzioni di quelli esistenti conseguenti a ristrutturazione urbanistica.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70, 73.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

C) PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C E F
URB2 A B C E F
URB3 A B C D E F H
URB4 A B C D E F H F G H I L
URB5 A B C D E F H F G H I L

Con gli interventi di ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, è possibile un′addizione volumetrica per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Sono possibili i frazionamenti delle unità edilizie quali interventi aggravanti il carico urbanistico. Questi interventi dovranno essere subordinati al soddisfacimento delle quote di parcheggi secondo le indicazioni del RE.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.


Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano attuativo dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - stabilire una suddivisione della volumetria complessiva progettuale con almeno il 30% di edificato per strutture ricettive alberghiere quali in particolare le residenze turistico-alberghiere (articolo 27 L.R. n.42/2000), e il rimanente 70% di edificato per strutture ricettive extralberghiere quali in particolare le case e appartamenti per vacanze e i residence (articoli 56 e 62 L.R. n.42/2000);
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare ed approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre eventualmente anche gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nella tavola 11/BIS o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a edificare in modo proporzionale sulle quantità volumetriche tra funzione alberghiera e funzione extralberghiera.
  • - l′assicurazione dell′impegno di cui al precedente articolo 33, ultimo comma.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.
Le previsioni di dettaglio riportate nella tavola n.9 non hanno carattere prescrittivo ma solo indicativo ai fini di una più corretta progettazione del piano di lottizzazione.

Articolo 36 Zto D7 turistico-ricettiva soggetta a piano recupero

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti in località Tinaio appartenenti alla z.t.o. D7 turistico-ricettiva nelle quali gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di approvazione di apposito piano di recupero del patrimonio edilizio ai sensi dell′articolo 73 della Legge.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nelle tavole n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile per le esigenze dell′imprenditore agricolo, limitatamente alle preesistenze
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali
8. AGRICOLA E FUNZIONI CONNESSE
  1. 8.1. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti agricoli
  2. 8.2. attività di lavorazione, trasformazione e stoccaggio dei prodotti del bosco
  3. 8.3. attività di allevamento, custodia e ricovero degli animali domestici e selvatici
  4. 8.4. agriturismo: limitatamente alle preesistenze negli edifici F0036, F0037, con una ospitalità non superiore a 60 posti letto

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I B C D

E′ vietata la realizzazione di nuovi edifici.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 73.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

C) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti con destinazione d′uso agricola, sempreché non comportino mutamento della destinazione d′uso agricola, gli interventi sotto distinti per la classe RURA - Edificato rurale disciplinato dalle norme specifiche della ZTO e della Legge.

Interventi ammessi:

  • - lettere A, B, del precedente articolo 14;
  • - tutti quelli elencati all′articolo 43 della Legge senza restrizioni.

D) PATRIMONIO EDILIZIO CON DESTINAZIONE D′USO NON AGRICOLA

Sono sempre ammessi sugli edifici e complessi edilizi esistenti le categorie d′intervento sotto distinte per classe di appartenenza.

Classe Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
URB1 A B C F
URB2 A B C F
URB3 A B C D F H
URB4 A B C D E F H F H I

Con l′intervento di ristrutturazione edilizia è possibile un′addizione funzionale volumetrica, per ogni distinto complesso edilizio classificato (non per ogni unità immobiliare urbana), della quantità riportata nella tavola n.3/BIS.
Il Comune ha la facoltà di prescrivere che un intervento, di cui sia stato presentato il progetto, debba essere soggetto, per la sua complessità o rilevanza urbanistica, a piano attuativo di recupero.
Gli incrementi volumetrici consentiti in base alla Legge e quelli stabiliti per le categorie d′intervento nelle classi di appartenenza, non sono cumulabili.
Gli edifici e complessi edilizi che sono già stati oggetto di addizioni volumetriche usufruendo degli atti normativi di cui alla sesta variante al P.R.G. approvata con deliberazione consiliare n.7 del 30 marzo 1999, al tempo classificati con le sigle S3 ed S4, non potranno avvalersi delle possibilità di ulteriori addizioni volumetriche funzionali così come previste per le classificazioni URB3 e URB4.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di recupero del patrimonio edilizio esistente dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - determinare l′edificato non più rurale classificabile URB4 soggetto alle categorie d′intervento di cui sopra e quindi da trattare nel progetto di piano di recupero;
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - stabilire una suddivisione della volumetria complessiva progettuale con almeno il 30% di edificato per strutture ricettive alberghiere quali in particolare le residenze turistico-alberghiere (articolo 27 L.R. n.42/2000), e il rimanente 70% di edificato per strutture ricettive extralberghiere quali in particolare le case e appartamenti per vacanze e i residence (articoli 56 e 62 L.R. n.42/2000);
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare ed approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

La convenzione dovrà contenere, oltre eventualmente anche gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nel piano o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a edificare in modo proporzionale sulle quantità volumetriche tra funzione alberghiera e funzione extralberghiera;
  • - l′assicurazione dell′impegno di cui al precedente articolo 33, ultimo comma.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.

CAPO IV° REGOLE DI NUOVO INSEDIAMENTO

Articolo 37 Zto C residenziale di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti all′interno delle UTOE 4-Capoluogo, nelle località Anime Sante, Colombaia e Fontino, appartenenti alla zona territoriale omogenea C residenziale di nuovo insediamento, nelle quali gli interventi edilizi sono ammessi solo a seguito di approvazione di apposito piano attuativo particolare di lottizzazione ai sensi dell′art.70 della Legge.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS del RU per ogni comparto di zona definito per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
1. RESIDENZIALE
  1. 1.1. civile abitazione per dimora stabile
  2. 1.2. civile abitazione occasionale per dimora non stabile
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.
Tali interventi edilizi dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di lottizzazione dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - il progetto dell′intero tracciato della nuova strada ad uso pubblico prevista dal RU attraversante la z.t.o.;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui, eventualmente con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici;
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare e approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nel piano o nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a eseguire il rimboschimento compensativo di cui all′articolo 44 della legge forestale toscana n.39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.

Articolo 38 Zto D3 artigianale di nuovo insediamento

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti in parte all′interno delle UTOE 4-Capoluogo, nelle località Le Fornaci e Bocca di Valle, appartenenti alla zona territoriale omogenea D3 artigianale di nuovo insediamento.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni e le discipline urbanistico-edilizie descritte nella tavola n.3/BIS, 12/BIS del RU per ogni comparto di zona e per ogni lotto definiti per codice, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
2. INDUSTRIALE E ARTIGIANALE
  1. 2.2. artigianato
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D E

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.

Articolo 39 Zto D6 turistico-ricettiva di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo

Corrisponde alle parti di territorio ricadenti nelle località Brancorsi e Valcanina, all′interno delle UTOE 1-Brancorsi e 5-Valcanina, appartenenti alla zona territoriale omogenea D6 turistico-ricettiva di nuovo insediamento soggetta a piano attuativo.
In esse vigono i vincoli, le limitazioni, le discipline urbanistico-edilizie, le previsioni descritte nelle tavole n.3/BIS, 10, 11, 11/BIS, 11/TER, del RU per ogni comparto di zona definito per codice nelle tabelle, nonché quelle di seguito riportate più esplicative per l′intera z.t.o.
Le opere vietate, ammesse totalmente o in modo condizionato, sono quelle definite nel paragrafo E) delle Schede tipologiche e fattibilità per z.t.o. - allegato A.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
4. TURISTICO-RICETTIVA
  1. 4.1. strutture ricettive alberghiere
  2. 4.2. strutture ricettive extralberghiere
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi ad uso pubblico e privato
  2. 6.2. verde pubblico
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  4. 6.11. servizi per la persona
  5. 6.14. servizi per gli animali
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

B) NUOVE COSTRUZIONI ED USO DEL SUOLO INEDIFICATO

Sono sempre ammesse sui terreni ed aree libere non edificate le categorie d′intervento sotto distinte.

Categorie d′intervento
precedente articolo 14, lettere: precedente articolo 15, lettere:
G I A B C D

E′ possibile realizzare solo i nuovi edifici urbani distinti nell′allegato A.
Gli interventi edilizi di cui sopra dovranno essere subordinati all′approvazione di uno strumento urbanistico di dettaglio quale piano attuativo di cui all′articolo 65 della Legge, con la procedura, i contenuti, la validità, l′iter di approvazione, le specifiche per quelli particolari previste ai successivi articoli 67, 68, 69, 70.
Sono consentite le opere di urbanizzazione realizzate dal Comune e da soggetti diversi dal Comune.

Affinché possa essere approvabile, il progetto del piano di lottizzazione dovrà contenere quanto stabilito all′articolo 67 della Legge, e:

  • - rispettare in modo dettagliato le regole di qualità, le prescrizioni, i requisiti, riportati nei successivi articoli 47, 48, 49.
  • - stabilire gli interventi di ampliamento, di miglioramento della viabilità esistente, e l′eventuale formazione di strade interne all′area;
  • - individuare i pozzi esistenti o di nuova realizzazione per l′approvvigionamento idrico autonomo dell′intero insediamento, dimensionando la quantità di acqua necessaria a servizio dell′insediamento, nel rispetto di quanto indicato nella tabella di dimensionamento allegata al PS ed al successivo articolo 59, paragrafo 6, punto 6.3.;
  • - rispettare, riguardo alla rete fognaria delle acque bianche, quanto indicato al successivo articolo 60, paragrafo 4;
  • - individuare e dimensionare gli impianti di smaltimento degli scarichi reflui, eventualmente con il sistema di fitodepurazione, in modo singolo per edificio o per gruppi di edifici, in particolare per la z.t.o. di Brancorsi;
  • - essere subordinato e comprensivo di un progetto di pianificazione del verde esteso a tutta la z.t.o.;
  • - stabilire una suddivisione della volumetria complessiva progettuale con almeno il 30% di edificato per strutture ricettive alberghiere quali in particolare le residenze turistico-alberghiere (articolo 27 L.R. n.42/2000), e il rimanente 70% di edificato per strutture ricettive extralberghiere quali in particolare le case e appartamenti per vacanze e i residence (articoli 56 e 62 L.R. n.42/2000);
  • - essere subordinato a specifica convenzione tra Comune e proprietà, da trascriversi a cura di quest′ultima.

La pianificazione del verde dovrà contenere uno studio capillare e approfondito delle alberature (con restituzione di carta topografica a scala adeguata redatta in base a rilievo strumentale topometrico), comprensivo di eventuali opere di bioingegneria e bioarchitettura che non siano invasive dal punto di vista ambientale e paesaggistico.
La convenzione dovrà contenere, oltre gli elementi previsti dalla Legge, i seguenti impegni minimi da parte della proprietà:

  • - la garanzia dell′approvvigionamento di acqua potabile a seguito di certificazione rilasciata dall′A.S.L. per la quantità minima annua riportata nella tavola n.11/BIS e nella tabella di dimensionamento del PS, prevedendo il divieto ad edificare nel caso di mancato rispetto dell′impegno assunto;
  • - l′assicurazione a edificare in modo proporzionale sulle quantità volumetriche tra funzione alberghiera e funzione extralberghiera;
  • - l′assicurazione dell′impegno di cui al precedente articolo 33, ultimo comma;
  • - l′assicurazione a eseguire il rimboschimento compensativo di cui all′articolo 44 della legge forestale toscana n.39/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pena la decadenza della presente previsione urbanistica, la stipulazione della convenzione dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di efficacia del RU.
Le previsioni di dettaglio riportate nelle tavole n.10 e 11 non hanno carattere prescrittivo ma solo indicativo ai fini di una più corretta progettazione del piano di lottizzazione. Si specifica inoltre che nelle aree di servizio definite con i codici AS2 e AS3, boscate con alberature di alto fusto, non é obbligatoria la funzione di servizio con le conseguenti sottocategorie d′uso 6.1., 6.2., 6.10., e sono ammesse altre funzioni quali: parchi e giardini privati, silvicoltura per altro fusto.

NORME SPECIFICHE PER LA Z.T.O. D6-01 DI VALCANINA

Le proprietà aventi maggiore estensione di superficie, in particolare le proprietà Iughetti Del Gratta e Lombardi, possono formare il piano di lottizzazione sfruttando interamente la volumetria massima consentita per z.t.o. di mc. 7.000, anche in forma autonoma e distinta purché la superficie complessiva della singola proprietà risulti uguale o superiore al limite minimo di mq. 40.000, pari circa al 25% della superficie totale della z.t.o.

CAPO V° REGOLE PER LE INFRASTRUTTURE, LE ATTREZZATURE, SERVIZI E SPAZI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO O DI INTERESSE GENERALE E COLLETTIVO

Articolo 40 Zto F1 servizi pubblici amministrativi

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato ed all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. o che il RU destina allo svolgimento dei servizi pubblici amministrativi.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
5. DIREZIONALE
  1. 5.1. Municipio
  2. 5.2. centri civici
  3. 5.3. caserma dei Carabinieri e di polizia
  4. 5.4. servizi pubblici
6. SERVIZIO
  1. 6.4. cultura
  2. 6.7. strutture sanitarie
  3. 6.8. attività sociali
  4. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero
  5. 6.13. servizi al cittadino

Gli interventi edilizi sull′edificato esistente o di nuova edificazione non sono subordinati ad indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa dell′Ente gestore o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 41 Zto F2 verde pubblico, attrezzature sportive, ricreative, per il tempo libero

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato ed all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. , o che il RU destina, al verde pubblico, alle attrezzature sportive, ricreative e per il tempo libero, nelle quali é preminente la funzione relativa ai servizi.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
6. SERVIZIO
  1. 6.2. verde pubblico
  2. 6.9. impianti sportivi regolamentari
  3. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero

Gli interventi edilizi sull′edificato esistente o di nuova edificazione non sono subordinati ad indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa e/o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 42 Zto F3 attività scolastica

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato ed all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. , o che il RU destina, all′attività scolastica, nelle quali é preminente la funzione relativa ai servizi.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
6. SERVIZIO
  1. 6.2. verde pubblico
  2. 6.3. istruzione
  3. 6.4. cultura
  4. 6.10. attrezzature per lo sport e il tempo libero

Gli interventi edilizi sull′edificato esistente o di nuova edificazione non sono subordinati a indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa e/o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 43 Zto F4 attrezzature comunali

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato e all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. , o che il RU destina, alle attrezzature comunali, nelle quali é preminente la funzione relativa allo svolgimento dell′attività pubblica comunale.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
7. MAGAZZINI E DEPOSITI
  1. 7.1. magazzini
  2. 7.2. depositi

Gli interventi edilizi sull′edificato esistente o di nuova edificazione non sono subordinati ad indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa e/o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 44 Zto F5 impianti tecnologici

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato e all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. , o che il RU destina, alle attrezzature ed agli impianti pubblici di carattere tecnologico, quali:

  1. F5c : aree per la distribuzione dei carburanti
  2. F5d : aree per la depurazione dei reflui
  3. F5e : aree per la distribuzione dell′energia elettrica
  4. F5g : aree per la distribuzione del gas
  5. F5i : aree per il servizio idrico
  6. F5r : aree per lo stoccaggio e la raccolta dei rifiuti urbani
  7. F5t : aree per radiocomunicazioni

Fatte salve le regole riportate nel comma seguente, gli interventi edilizi sull′edificato esistente o di nuova edificazione non sono subordinati a indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa e/o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

La nuova edificazione dovrà avvenire rispettando le seguenti regole e limitazioni:

  • - i nuovi edifici o manufatti dovranno essere realizzati solo per le z.t.o. F5e, F5g, F5i;
  • - l′altezza massima dei nuovi edifici o manufatti non dovrà essere superiore a m. 3,00.

Articolo 45 Zto F6 attrezzature cimiteriali

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato e all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. , o che il RU destina, alle attrezzature comunali nelle quali é preminente la funzione relativa allo svolgimento dell′attività cimiteriale e di culto.

) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
6. SERVIZIO
  1. 6.2. verde pubblico
  2. 6.5. attività religiose e luoghi di culto
  3. 6.6. servizi cimiteriali

Gli interventi edilizi sull′edificato esistente o di nuova edificazione non sono subordinati ad indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa e/o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

Articolo 46 Zto F7 parcheggi di uso pubblico

Corrisponde alle parti del territorio comunale interne al centro edificato ed all′UTOE 2-Capoluogo comprendenti aree ed immobili già destinate dal P.R.G. , o che il RU destina, alle aree per il parcheggio di uso pubblico dei veicoli, nelle quali é preminente la funzione relativa allo svolgimento dell′attività relativa al nuovo Codice della Strada.

A) DESTINAZIONI D′USO

Sono ammesse solo le seguenti destinazioni d′uso, meglio descritte al precedente articolo 16:

categoria sottocategoria
6. SERVIZIO
  1. 6.1. strade e parcheggi di uso pubblico e privato

Gli interventi edilizi sulle aree esistenti o di nuova edificazione non sono subordinati e indici, parametri, prescrizioni particolari, ma sono rapportati alle esigenze funzionali dell′Unità operativa e/o dell′Ufficio comunale competente. Le progettazioni per interventi di nuova costruzione verranno redatte con le procedure previste dalle norme sui Lavori Pubblici vigenti ed approvati dalla Giunta comunale.

CAPO VI° REGOLE PER LA QUALITA′ DEGLI INTERVENTI

Articolo 47 Regole per la progettazione

Le presenti regole devono considerarsi prescrizioni e direttive per la qualità degli interventi, in riferimento agli edifici esistenti e di nuova edificazione in tutto il territorio comunale.
Per gli interventi sugli edifici esistenti nei tessuti urbani in genere si dovranno seguire i seguenti criteri:

  • -allineamento con gli edifici contigui nel caso di ampliamento orizzontale, sopraelevazione, sostituzione edilizia, ristrutturazione urbanistica;
  • -allineamento delle componenti architettonico-edilizie quali tettoie, porticati, logge, balconi;
  • -continuità dei percorsi pubblici;
  • -qualificazione anche d′immagine degli spazi pubblici;
  • -ricomposizione delle coperture, in particolare in caso di sopraelevazione, per dar luogo a coperture omogenee per tipologia e materiali, con l′eliminazione di eventuali irregolarità ed elementi estranei.

Articolo 48 Requisiti di sostenibilità ambientale

La progettazione di tutti gli interventi di ristrutturazione con aumento del carico urbanistico e di nuova costruzione dovrà essere indirizzata al rispetto delle “linee guida regionali per la sostenibilità degli edifici in Toscana” deliberate dal Consiglio regionale, anche ai fini della definizione in fase di convenzione dei relativi incentivi previsti dalla Legge. La progettazione degli interventi di cui al presente comma dovrà comunque rispettare gli elementi di seguito indicati.
Il progetto dovrà contenere una relazione di analisi ambientale che motivi le scelte morfologiche dell′insediamento e quelle tipologiche degli edifici in rapporto al contesto ed in particolare all′esposizione, ai venti dominanti, alla piovosità, alla presenza di elementi naturali ed artificiali.
La progettazione dovrà prestare specifiche attenzioni agli aspetti del risparmio energetico, ottenuto sia con un adeguato isolamento della costruzione, sia mediante l′introduzione di elementi solari attivi e passivi.
L′utilizzo di impianti che usino risorse rinnovabili per la produzione di acqua calda si rende obbligatoria nelle nuove costruzioni ai fini del soddisfacimento di almeno il 3% del fabbisogno di acqua per usi sanitari.
I materiali utilizzati nelle costruzioni dovranno essere privi di emissioni inquinanti, con preferenza per materiali naturali ed ecologici che assicurino un basso impatto ambientale in fase di produzione, di esercizio e di smaltimento (laterizio, pietra, legno, sughero, pannelli di fibra di legno, colle e vernici a base vegetale e minerale, ecc.). In ogni caso il progetto degli edifici dovrà essere accompagnato da una relazione relativa alle caratteristiche dei materiali utilizzati in funzione della loro sostituzione, smaltimento e riuso nel tempo.
Ai fini della riduzione del consumo d′acqua si prescrivono i seguenti accorgimenti minimi:

  • - installazione su tutte le rubinetterie di dispositivi per la riduzione del flusso;
  • - utilizzo obbligatorio di cassette WC a doppia cacciata;
  • - in tutte le realizzazioni superiori alle quattro unità immobiliari si prescrive il ricorso a sistemi di riciclo delle acque grigie per l′alimentazione delle cassette di scarico dei WC e altri usi non potabili.

Ai fini di una corretta conservazione nel tempo degli interventi di cui ai presenti commi, si prescrive la redazione di un fascicolo del fabbricato che definisca le procedure per la manutenzione degli elementi edilizi (di involucro e strutturali) ed impiantistici. Tale fascicolo dovrà essere parte integrante dell′attestazione di abitabilità.
La progettazione dei nuovi interventi dovrà essere indirizzata alla massima accessibilità degli spazi privati di uso pubblico, prevedendo soluzioni per l′abbattimento delle barriere architettoniche e adeguati spazi e arredi per favorire, nell′uso di tali aree, la socializzazione e l′esercizio di attività ricreative.
Ai fini del miglioramento dell′accessibilità nel patrimonio edilizio esistente si ammette la realizzazione d′impianti di sollevamento meccanici e dei relativi volumi tecnici in deroga ai parametri urbanistici e alle distanze di legge.
La progettazione degli interventi dovrà verificare l′ottenimento di adeguate condizioni di benessere ambientale per gli utilizzatori delle strutture, sia in termini di benessere termo-igrometrico, che di corretto uso dell′illuminazione naturale, nonché di protezione dai rumori interni e da quelli aerei.
Ai fini del contenimento dell′impermeabilizzazione superficiale e smaltimento delle acque meteoriche le modifiche del coefficiente di deflusso conseguenti ad interventi urbanistico-edilizi comportanti la realizzazione di nuovi edifici (compresi gli interventi di ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, etc.), ad ampliamenti volumetrici di edifici esistenti con incremento di superficie coperta, ovvero derivanti dalla realizzazione di piazzali e parcheggi ad uso privato, sistemazioni esterne e loro modifiche, devono essere compensate mediante:

  • -il mantenimento di un quantitativo minimo del 25% di superficie permeabile di pertinenza;
  • -modalità costruttive e materiali di rivestimento di piazzali e parcheggi di tipologia idonea a consentire l′infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo;
  • -opere di autocontenimento, quando non sia verificata l′efficienza delle reti idrologiche naturali o artificiali di recapito delle acque del lotto interessato dall′intervento.

I nuovi spazi pubblici destinati a piazzali, parcheggi e viabilità ciclopedonale, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l′infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque.
Sono consentite deroghe a tale disposizione solo per comprovati motivi di sicurezza o di tutela dei beni culturali e paesaggistici.
Il convogliamento diretto delle acque piovane in fognatura o in corsi d′acqua superficiali deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile, a condizione che non si determinino danni conseguenti a ristagno e/o che non sussistano rischi d′inquinamento del suolo e del sottosuolo.

Articolo 49 Regole per il verde

E′ fatto divieto in tutte le aree non boscate del territorio comunale abbattere alberi con circonferenza del fusto (misurata a m.1,30 di altezza dal colletto) superiore a m.0,50 senza l′autorizzazione del Comune e il parere preventivo del Corpo Forestale dello Stato.
Sono esclusi dalla norma di cui al precedente comma gli abbattimenti di alberi morti, gli alberi da frutto a tale scopo coltivati, gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di sicurezza per la pubblica incolumità.
I progetti di riqualificazione del verde approvati dal Comune, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell′area interessata.
Ai fini della realizzazione di nuove alberature stradali dovranno essere osservati i seguenti parametri, ai quali potranno essere apportate modifiche dai progetti soggetti all′autorizzazione comunale dietro motivata dimostrazione del miglioramento conseguente a tale modifica o dell′impossibilità di rispettare i parametri sotto elencati, in tutto o in parte:

  1. a) Distanze minime:
    1. m. 3 da condutture sotterranee di acqua e fognature;
    2. m. 4 da tubazioni del gas e cavi elettrici interrati;
    Nel caso di cavi elettrici e telefonici interni e protetti da tubazioni, non è necessaria distanza di rispetto. Nel caso di tubazioni poste a meno di un metro dal futuro asse di piantagione è consigliabile rinunciare all′impianto. Qualora si voglia comunque procedere è necessario spostare le tubazioni il più lontano possibile e collocare nel terreno dispositivi di protezione, come le apposite lastre di plastica che, grazie anche agli erbicidi con cui dovranno essere addizionate, siano in grado di deviare la crescita delle radici.
  2. b) Parametri indicativi per stabilire l′idoneità del luogo per accogliere un nuovo albero:
    1. larghezza di almeno m. 2 della piazzola di piantagione;
    2. distanza di almeno m. 2 del punto di piantagione dall′accesso ai passi carrai;
    3. distanza di circa m. 10 del punto di piantagione dagli alberi esistenti o da altre possibili piante;
    4. distanza di almeno m. 10 del punto di piantagione dagli incroci stradali;
    5. distanza di m. 3 del punto di piantagione da condutture sotterranee;
    6. assenza, nel punto di piantagione, di vincoli verticali che possono in futuro ostacolare la crescita della chioma.
Ultima modifica 24.03.2022 - 10:03